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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2239

Regolamento delegato (UE) 2022/2239 della Commissione del 6 settembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di etichettatura applicabili ai medicinali sperimentali non autorizzati e ai medicinali ausiliari non autorizzati per uso umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato VI del regolamento (UE) n. 536/2014 per adattare le regole di etichettatura dei medicinali sperimentali e ausiliari non autorizzati. La modifica consente, in specifiche situazioni di rischio o di impraticabilità materiale, di omettere dal confezionamento interno il periodo di validità, mantenendo però gli altri dati obbligatori. Vengono inoltre adeguati alcuni riferimenti di etichettatura relativi all’identificazione del soggetto/numero di trattamento e, se pertinente, al numero della visita.

Modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 aggiornando taluni requisiti di etichettatura dei medicinali sperimentali e ausiliari non autorizzati per uso umano, con particolare riguardo all’omissione del periodo di validità su taluni confezionamenti interni.

Ambito di applicazione

Si applica ai medicinali sperimentali non autorizzati e ai medicinali ausiliari non autorizzati impiegati nelle sperimentazioni cliniche per uso umano disciplinate dal regolamento (UE) n. 536/2014. Incide sulle modalità di etichettatura dei confezionamenti esterno e interno, in particolare nei casi in cui i due confezionamenti restino uniti oppure il confezionamento interno sia costituito da blister o piccole unità (ad esempio fiale). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2022/2239: etichettatura dei medicinali sperimentali e ausiliari non autorizzati

Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) n. 536/2014, relativo alla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, per affinare alcune regole di etichettatura dei medicinali sperimentali e dei medicinali ausiliari non autorizzati. La modifica nasce dall’esigenza di ridurre rischi potenziali per qualità e sicurezza derivanti da aggiornamenti frequenti del periodo di validità sul confezionamento interno e da operazioni materiali di apertura o manipolazione del packaging.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento (UE) n. 536/2014 aveva già previsto norme dettagliate per l’etichettatura dei medicinali sperimentali e ausiliari non autorizzati, con l’obiettivo di uniformare gli approcci degli Stati membri, tutelare la sicurezza dei soggetti e garantire l’affidabilità dei dati delle sperimentazioni cliniche. In questo quadro, il regolamento delegato 2022/2239 interviene in modo mirato sull’allegato VI, ritenendo opportuno e proporzionato consentire l’omissione del periodo di validità sul confezionamento interno in alcuni casi specifici.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le nuove disposizioni riguardano i medicinali sperimentali non autorizzati e i medicinali ausiliari non autorizzati utilizzati nell’ambito delle sperimentazioni cliniche disciplinate dal regolamento (UE) n. 536/2014. L’intervento concerne esclusivamente le prescrizioni di etichettatura, con particolare attenzione al rapporto tra confezionamento esterno e confezionamento interno e ai dati che devono essere riportati su ciascun livello di confezionamento.

Modifiche all’identificazione del soggetto e del trattamento

Nelle sezioni A.2.1.4 e A.2.2.5 dell’allegato VI, le lettere e) e f) sono sostituite con una formulazione che richiede l’indicazione del numero di identificazione del soggetto e/o del numero del trattamento e, se pertinente, del numero della visita. La modifica appare finalizzata a rendere più chiara e uniforme l’informazione da riportare sull’etichetta.

Nuove regole per il confezionamento esterno e interno

La sezione B è integrata con due nuove fattispecie.

Nel caso in cui confezionamento esterno e confezionamento interno siano destinati a restare uniti, il confezionamento esterno deve riportare i dati previsti dalla sezione B.6.1. Il confezionamento interno deve riportare gli stessi dati, ma può omettere il periodo di validità, inteso come data di scadenza o periodo di retest, se applicabile.

Se invece il confezionamento interno è costituito da blister o da piccole unità, come le fiale, e non è materialmente possibile farvi figurare i dati della sezione B.6.1, tali dati devono essere riportati su un confezionamento esterno munito di etichetta. Anche in questa ipotesi il confezionamento interno deve riportare i dati della sezione B.6.1, salvo il periodo di validità, che può essere omesso.

Razionale della deroga sul periodo di validità

I considerando spiegano che aggiornamenti frequenti del periodo di validità sul confezionamento interno possono comportare rischi per la qualità e la sicurezza del medicinale. Tra i rischi menzionati vi sono i possibili danni derivanti dall’apertura del confezionamento con rottura dei sigilli antimanomissione e dallo smontaggio di kit multistrato, nonché l’esposizione prolungata alla luce o a temperature più elevate per medicinali sensibili. La deroga è quindi limitata ai casi in cui l’omissione del periodo di validità sia coerente con la natura e l’entità del rischio.

Coordinamento della sezione D.9

La sezione D.9 dell’allegato VI è aggiornata per adeguare i rinvii interni alle nuove regole. In particolare, sono sostituite le lettere b), c) e d) e viene aggiunta la lettera e), che esclude l’applicazione della lettera i) del paragrafo 6.1 nei casi in cui il periodo di validità possa essere omesso dal confezionamento interno ai sensi delle nuove sezioni B.6.2 e B.6.3.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 536/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 536/2014 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento delegato.

Adeguamento delle indicazioni identificative nelle sezioni A.2.1.4 e A.2.2.5

Le lettere e) e f) delle sezioni A.2.1.4 e A.2.2.5 sono sostituite in modo da richiedere il numero di identificazione del soggetto e/o il numero del trattamento e, se pertinente, il numero della visita.

Etichettatura quando confezionamento esterno e interno restano uniti

Con la nuova sezione B.6.2, se il confezionamento esterno e quello interno sono destinati a rimanere uniti, il confezionamento esterno deve riportare i dati della sezione B.6.1. Il confezionamento interno riporta gli stessi dati, ma il periodo di validità (data di scadenza o periodo di retest, se applicabile) può essere omesso.

Etichettatura di blister e piccole unità

Con la nuova sezione B.6.3, se il confezionamento interno è un blister o piccole unità, come le fiale, e non è possibile riportarvi i dati della sezione B.6.1, deve essere fornito un confezionamento esterno con etichetta recante tali dati. Anche in questo caso, sul confezionamento interno può essere omesso il periodo di validità.

Coordinamento della sezione D.9 con le nuove regole

La sezione D.9 è aggiornata per rinviare ai paragrafi e alle lettere pertinenti della sezione B.6.1 e per aggiungere la lettera e), che esclude l’obbligo di riportare la lettera i) del paragrafo 6.1 nei casi in cui il periodo di validità possa essere omesso dal confezionamento interno ai sensi delle nuove sezioni B.6.2 e B.6.3.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesperimentazione clinicafarmaceuticoetichettatura dei medicinalisicurezza dei medicinali

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