Regolamento (UE) 2022/1474
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1474 della Commissione del 6 settembre 2022 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio grasso di pecora, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l'approvazione del grasso di pecora quale sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione, sulla base della valutazione EFSA e della procedura di rinnovo, ha ritenuto soddisfatti i criteri di approvazione e ha fissato una purezza minima del 100% con impurezze non rilevanti. Contestualmente, il regolamento modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sostituendo la voce relativa al grasso di pecora nell'elenco delle sostanze attive approvate. Il nuovo periodo di approvazione decorre dal 1o novembre 2022 e termina il 30 ottobre 2037.
Rinnovo dell'approvazione del grasso di pecora come sostanza attiva a basso rischio nei prodotti fitosanitari e aggiornamento dell'elenco UE delle sostanze approvate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva grasso di pecora utilizzata nei prodotti fitosanitari, nell'ambito del regime di approvazione previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti negli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile; è rilevante anche ai fini SEE. Le modifiche incidono sull'elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La nuova approvazione decorre dal 1o novembre 2022 e scade il 30 ottobre 2037; è esclusa la disciplina di sostanze diverse da quella oggetto del rinnovo.
Rinnovo dell'approvazione del grasso di pecora come sostanza attiva a basso rischio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1474 rinnova l'approvazione del grasso di pecora nell'ambito del sistema UE di autorizzazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione interviene dopo la procedura di riesame/rinnovo, considerando le conclusioni dell'EFSA e confermando che la sostanza soddisfa i criteri di approvazione e può essere mantenuta tra le sostanze approvate come sostanza a basso rischio.
Contesto normativo e procedura di rinnovo
Il grasso di pecora era già stato iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2008/127/CE e, per effetto del regolamento (CE) n. 1107/2009, è considerato approvato e inserito nell'elenco dell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata alla Repubblica ceca quale Stato membro relatore, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con successiva ammissibilità del dossier e predisposizione del progetto di rapporto valutativo in consultazione con la Francia. L'EFSA, il 16 dicembre 2021, ha comunicato le proprie conclusioni, dalle quali emerge la previsione che il grasso di pecora soddisfi i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Esito della valutazione e qualificazione come sostanza a basso rischio
La Commissione ritiene, per almeno uno o più impieghi rappresentativi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza, che i criteri di approvazione siano soddisfatti. Viene inoltre espressamente affermato che il grasso di pecora costituisce una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che non è una sostanza potenzialmente pericolosa. Il rinnovo è quindi giustificato in base alla valutazione scientifica e tecnica disponibile.
Condizioni specifiche di approvazione
Il regolamento introduce una condizione tecnica essenziale: la purezza minima della sostanza attiva fabbricata deve essere pari al 100%, con impurezze non rilevanti. Inoltre, le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti grasso di pecora devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono essere considerate le conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare le appendici I e II.
Modifica dell'elenco UE delle sostanze attive approvate
Per adeguare l'elenco delle sostanze approvate, il regolamento modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce 249 relativa al grasso di pecora è soppressa dalla parte A e una nuova voce è inserita nella parte D con i dati identificativi della sostanza: grasso di pecora, numero CAS 98999-15-6 e numero CIPAC 919. La nuova scheda riporta come data di approvazione il 1o novembre 2022 e come scadenza il 30 ottobre 2037.
Decorrenza temporale e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1o novembre 2022. Il legislatore europeo precisa inoltre che il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 aveva prorogato l'approvazione fino al 31 agosto 2023 per consentire il completamento della procedura; poiché il rinnovo è stato adottato prima di tale scadenza prorogata, il nuovo atto deve applicarsi quanto prima. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell'approvazione
L'approvazione della sostanza attiva grasso di pecora è rinnovata alle condizioni stabilite nell'allegato I. Il rinnovo si fonda sugli articoli 20, paragrafo 1, e 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Qualificazione come sostanza a basso rischio
La Commissione conferma che il grasso di pecora è una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che non è una sostanza potenzialmente pericolosa, soddisfacendo le condizioni dell'allegato II, punto 5, del medesimo regolamento.
Condizioni tecniche di approvazione
È fissata una purezza minima della sostanza attiva del 100%, con impurezze non rilevanti. Le condizioni d'impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. Ai fini dell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono essere considerate le conclusioni della relazione sul rinnovo, incluse le appendici I e II.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 249 relativa al grasso di pecora è soppressa dalla parte A e viene inserita una nuova voce nella parte D con i dati di identificazione, la purezza minima, la data di approvazione del 1o novembre 2022 e la scadenza del 30 ottobre 2037.
Iter procedurale e basi istruttorie
La domanda di rinnovo è stata presentata alla Repubblica ceca, Stato membro relatore, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il fascicolo supplementare è stato presentato, la domanda è stata dichiarata ammissibile e la Repubblica ceca, in consultazione con la Francia, ha trasmesso il progetto di rapporto valutativo alla Commissione e all'EFSA. EFSA ha concluso il 16 dicembre 2021 che si prevede che la sostanza soddisfi i criteri di approvazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o novembre 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 set 2022Regolamento (UE) 2022/1475
- Regolamento · 6 set 2022Regolamento (UE) 2022/1477
- Regolamento · 6 set 2022Regolamento (UE) 2022/1478
- Regolamento · 6 set 2022Regolamento (UE) 2022/2239
- Regolamento · 6 set 2022Regolamento (UE) 2022/2292
- Regolamento · 5 set 2022Regolamento (UE) 2022/1465
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →