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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1465

Regolamento (UE) 2022/1465 della Commissione del 5 settembre 2022 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti autorizzate contenuto nel regolamento (CE) n. 1334/2008. A seguito delle valutazioni scientifiche dell’EFSA, modifica le voci relative a diverse sostanze della categoria dei composti aliciclici/alifatici insaturi, includendo nuove denominazioni, specifiche tecniche e condizioni di composizione. L’atto recepisce l’esito favorevole delle valutazioni di sicurezza per le sostanze interessate e sostituisce integralmente le corrispondenti voci nell’allegato I, parte A. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 aggiornando l’elenco dell’Unione di alcune sostanze aromatizzanti e le relative specifiche/condizioni d’uso.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, con effetto su operatori del settore alimentare, fabbricanti e utilizzatori di aromi destinati a essere usati negli e sugli alimenti nell’Unione. L’intervento riguarda in particolare 25 sostanze aromatizzanti identificate con numeri FL specifici, per le quali vengono aggiornate denominazioni, specifiche di purezza e/o composizione, sulla base delle valutazioni EFSA. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non introduce esclusioni generali, ma interviene solo sulle voci elencate nell’allegato.

Regolamento (UE) 2022/1465 della Commissione: modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per determinate sostanze aromatizzanti

Il regolamento interviene sul quadro unionale degli aromi alimentari, aggiornando l’elenco delle sostanze aromatizzanti autorizzate e le relative specifiche tecniche. La modifica segue una serie di valutazioni scientifiche dell’EFSA sulle sostanze interessate, che hanno portato alla conclusione che, per le voci aggiornate, non sussistono preoccupazioni di sicurezza tali da impedirne l’inserimento o la permanenza nell’elenco unionale.

Contesto normativo e finalità

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene l’elenco dell’Unione di aromi e materiali di base autorizzati negli e sugli alimenti, con le relative condizioni d’uso. Tale elenco può essere aggiornato secondo la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008. Nel caso di specie, la Commissione richiama una serie di precedenti valutazioni EFSA e i relativi atti di esecuzione che avevano già inciso su alcune sostanze del medesimo ambito, in particolare per ragioni di genotossicità o per la necessità di dati supplementari.

Sostanze interessate e percorso di valutazione

Il regolamento riguarda più gruppi di sostanze aromatizzanti inizialmente sottoposte a valutazioni separate dell’EFSA. Per alcune sostanze del gruppo FGE.208, in origine non era stato possibile escludere un rischio per la salute dei consumatori; dopo la richiesta di dati supplementari e l’esame di studi specifici, l’EFSA ha concluso nel 2017 e nel 2019 che le sostanze potevano essere valutate nell’ambito della procedura per le sostanze aromatizzanti esistenti, assegnandole al gruppo FGE.73, e che non sollevavano preoccupazioni di sicurezza. L’EFSA ha inoltre raccomandato l’aggiornamento di nomi e specifiche di alcune di esse.

Un secondo nucleo di sostanze, appartenenti al gruppo FGE.203Rev1, era stato inizialmente oggetto di incertezze di sicurezza sulla base del parere del 26 marzo 2014. Dopo la presentazione di ulteriori studi e dati, l’EFSA ha successivamente escluso preoccupazioni di genotossicità e ha ricondotto 16 sostanze al gruppo FGE.70Rev1 e 4 sostanze al gruppo FGE.05Rev3, con conclusione finale favorevole e con raccomandazioni di aggiornamento di alcune denominazioni e specifiche.

Contenuto della modifica dell’allegato I

L’allegato del regolamento sostituisce integralmente le voci corrispondenti nell’allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1 del regolamento (CE) n. 1334/2008. Le modifiche riguardano, tra l’altro:

  • l’aggiornamento della denominazione di alcune sostanze, come il p-menta-1,8-dien-7-olo, il mirtenolo, il mirtenale e i relativi acetati;
  • la sostituzione di denominazioni generiche o non ottimizzate con formulazioni chimiche più precise, ad esempio per alcune aldeidi e dienali;
  • l’inserimento o la precisazione di numeri CAS e di note sulle specifiche di composizione/purezza;
  • il mantenimento del rinvio finale all’EFSA per le voci modificate.

Per diverse sostanze, l’allegato indica soglie minime di purezza e componenti secondari ammessi, ad esempio:

  • almeno il 92 % o l’89 % per alcune sostanze, con precisazione di isomeri o componenti secondari;
  • composizioni minime specifiche per talune aldeidi e dienali;
  • indicazioni sulla presenza di isomeri e sottoprodotti in percentuali determinate.

Effetti pratici per gli operatori del settore alimentare

Per gli operatori economici, il regolamento incide sulla conformità degli aromi impiegati negli alimenti, in quanto aggiorna l’elenco delle sostanze autorizzate e le condizioni tecniche di riferimento. In concreto, produttori e utilizzatori di aromi devono verificare che le sostanze impiegate corrispondano alle denominazioni e specifiche aggiornate nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, come modificato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. L’intervento riguarda l’elenco di aromi e materiali di base autorizzati negli e sugli alimenti e ne aggiorna le condizioni d’uso.

Sostituzione di 25 voci con nuove denominazioni e specifiche

L’allegato sostituisce le voci relative ai numeri FL 02.060, 02.091, 02.139, 02.153, 02.162, 02.188, 05.057, 05.064, 05.071, 05.081, 05.084, 05.101, 05.106, 05.108, 05.125, 05.127, 05.140, 05.141, 05.173, 05.186, 05.194, 05.196, 09.278, 09.302 e 09.573. Per ciascuna voce sono aggiornati nome della sostanza, numero CAS, riferimenti di purezza/composizione e rinvio finale all’EFSA.

Base scientifica e valutazioni EFSA

Il regolamento si fonda sui pareri EFSA che hanno escluso preoccupazioni di sicurezza, in particolare per le cinque sostanze del gruppo FGE.208 poi riclassificate nel gruppo FGE.73, e per le sostanze del gruppo FGE.203 poi ricondotte ai gruppi FGE.70 Rev.1 e FGE.05 Rev.3. La Commissione prende atto delle raccomandazioni EFSA di modificare nome e specifiche di alcune sostanze.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarearomi alimentarietichettatura e composizione dei prodotti alimentarisanità pubblica

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