Regolamento (UE) 2022/1475
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce regole uniformi per valutare i piani strategici della PAC, sia durante l’attuazione sia ex post, e definisce il contenuto minimo dei piani di valutazione. Disciplina inoltre quali dati gli Stati membri devono raccogliere e trasmettere alla Commissione per consentire il monitoraggio e la valutazione della PAC, indicando contenuti, formati, frequenze, scadenze e canali di invio. Include regole specifiche per i dati sugli interventi, sui beneficiari, sugli interventi settoriali, sui gruppi operativi PEI e sui GAL/Leader, nonché disposizioni su controlli, correzioni e uso dei dati.
Norme dettagliate per la valutazione dei piani strategici della PAC e per la trasmissione alla Commissione dei dati necessari al monitoraggio e alla valutazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti, agli organismi pagatori o di coordinamento, ai valutatori e, per gli aspetti informativi, alla Commissione europea, nell’ambito dei piani strategici della PAC previsti dal regolamento (UE) 2021/2115. Riguarda sia la valutazione in itinere ed ex post dei piani strategici, sia la raccolta e trasmissione di dati su interventi, beneficiari, norme BCAA, interventi in alcuni settori, gruppi operativi PEI e GAL/Leader. Le disposizioni si applicano nel contesto dell’attuazione dei piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027, con specifici obblighi di reporting che decorrono dal 2023, dal 2024 o dal 2025 a seconda della tipologia di dato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è escluso l’uso dei dati personali da parte della Commissione per finalità diverse da quelle di monitoraggio e valutazione previste.
Norme dettagliate per la valutazione dei piani strategici della PAC e per la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione
Il regolamento dà attuazione agli artt. 133 e 143, par. 4, del regolamento (UE) 2021/2115 e completa il quadro di efficacia dell’attuazione della PAC. L’obiettivo è rendere omogenee, tra gli Stati membri, le modalità di valutazione dei piani strategici della PAC e di trasmissione dei dati necessari alla Commissione per monitorare l’attuazione della politica e valutarne i risultati.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che il nuovo quadro della PAC richiede regole comuni per la valutazione durante l’attuazione ed ex post, per il contenuto dei piani di valutazione e per la disponibilità dei dati. Viene inoltre evidenziata la necessità di assicurare assistenza tecnica e di coordinare il coinvolgimento dei comitati di monitoraggio e dei portatori di interessi pertinenti.
Valutazione dei piani strategici della PAC
Gli Stati membri devono impostare la valutazione dei propri piani strategici sulla base dei criteri di efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto a livello di Unione. Ai fini dell’efficacia, devono utilizzare gli elementi chiave di valutazione riportati nell’allegato I e, se pertinenti, i fattori di successo raccomandati.
Per l’efficienza, il regolamento richiede di verificare se gli effetti o i benefici siano stati conseguiti a un costo ragionevole e di considerare anche la semplificazione per beneficiari e amministrazione, con particolare attenzione ai costi amministrativi e all’impiego di strumenti digitali e satellitari.
Valutazioni in itinere ed ex post
Durante il periodo di attuazione, gli Stati membri devono programmare le valutazioni degli obiettivi specifici perseguiti dal piano, per singolo obiettivo o in forma trasversale. Possono anche motivare la mancata valutazione di un obiettivo specifico nel corso dell’attuazione. Le valutazioni devono prendere in considerazione i criteri pertinenti e l’impatto dei piani, tenendo conto della portata, della tipologia e della diffusione territoriale degli interventi; possono riguardare anche temi specifici come l’architettura ambientale e climatica, il valore aggiunto di Leader, le reti PAC e l’AKIS.
Le valutazioni ex post devono offrire una visione globale del piano e della sua attuazione, includendo tutti i criteri di valutazione, compresa l’incidenza, rispetto al contributo del piano agli obiettivi generali e specifici della PAC. I risultati della valutazione ex post devono essere trasmessi alla Commissione dopo il completamento.
Piano di valutazione, governance e assistenza tecnica
Ogni Stato membro deve redigere un piano di valutazione coerente con la logica di intervento del piano strategico della PAC e conforme ai requisiti minimi dell’allegato II. Il piano deve indicare obiettivi, esigenze di valutazione, governance, portatori di interessi da coinvolgere, calendario, fabbisogni informativi, comunicazione dei risultati e risorse necessarie.
Il regolamento impone anche un forte supporto organizzativo: gli Stati membri devono identificare i fabbisogni di sostegno di amministrazioni e portatori di interessi e attivare formazione, linee guida e rafforzamento delle capacità, in collaborazione con le reti nazionali PAC. La Commissione, a sua volta, definisce con gli interessati un programma di lavoro annuale da attuare tramite la rete europea PAC.
Base informativa della valutazione
Le valutazioni devono poggiare sugli indicatori comuni di output, risultato, impatto e contesto del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri possono integrare tali indicatori con altri dati quantitativi e qualitativi; devono inoltre stimare gli esiti quando gli indicatori di risultato sono espressi in percentuali o in numero di unità soggette agli interventi. Per gli interventi non collegati a indicatori di risultato, occorre comunque una valutazione robusta basata su informazioni pertinenti sugli esiti e sugli effetti.
Il contributo del piano deve essere quantificato almeno rispetto agli indicatori di impatto comuni elencati nell’allegato III, tra cui reddito agricolo, emissioni di gas serra, qualità dell’aria, qualità dell’acqua e distribuzione del sostegno PAC.
Dati da comunicare alla Commissione
L’articolato centrale del regolamento riguarda i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione della PAC. Gli Stati membri devono trasmettere dati disaggregati sugli interventi e sui beneficiari, la percentuale di prato permanente, i dati sugli interventi in alcuni settori, i dati sui gruppi operativi del PEI e quelli sui GAL e sulle attività Leader.
I dati disaggregati sugli interventi comprendono tutti i pagamenti diretti, incluso il pagamento specifico per il cotone, e gli interventi di sviluppo rurale, con esclusione di Leader. I dati sui beneficiari riguardano agricoltori e altri beneficiari del sistema integrato di gestione e controllo. Le comunicazioni devono essere effettuate per esercizio finanziario agricolo, secondo le specifiche tecniche dell’allegato IV.
Dati settoriali, PEI e Leader
Per gli interventi settoriali del titolo III, capo III, il regolamento prevede flussi informativi specifici, con contenuti differenziati per ortofrutta, apicoltura, vitivinicolo, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, nonché altri settori. Sono richieste informazioni sia amministrative sia di mercato, oltre a dati di spesa, secondo moduli dettagliati dell’allegato V.
Per i gruppi operativi del PEI, il regolamento richiede un set informativo molto ampio: titolo del progetto, coordinamento, partner, riassunto della pratica, parole chiave, stato del progetto, fonti di finanziamento, durata, localizzazione geografica, obiettivi PAC e contributo alle strategie dell’Unione, con dati obbligatori, raccomandati e facoltativi elencati nell’allegato VI.
Per i GAL e le attività Leader, l’allegato VII richiede dati sulla composizione del GAL, sull’organismo decisionale, sull’eventuale sostegno multi-fondo, sulle operazioni attuate, sulle aree tematiche degli interventi, sul finanziamento FEASR e sul contributo agli indicatori di risultato. Parte delle informazioni va trasmessa una sola volta alla selezione del GAL; altre sono richieste nel 2026 e nel 2030, con riferimento alle operazioni pagate fino al 15 ottobre dell’anno precedente.
Scadenze, canali e controlli
Le scadenze sono differenziate: dal 2025 i dati disaggregati su interventi e beneficiari vanno trasmessi entro il 30 aprile; nel 2024 è ammessa una trasmissione anticipata entro il 30 novembre per i pagamenti del 2023. La percentuale di prato permanente va comunicata entro il 15 marzo; i dati settoriali hanno scadenze tra il 31 gennaio e il 15 giugno, mentre i dati PEI sono trasmessi all’approvazione del progetto e i dati Leader in forma cumulativa entro il 30 aprile 2026 e il 30 aprile 2030.
I dati sono inviati tramite SFC2021 o, per gli interventi settoriali, tramite il sistema informatico previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. Gli organismi pagatori o di coordinamento sono responsabili dei dati su interventi, beneficiari e prato permanente; per le altre categorie possono trasmettere anche soggetti autorizzati dagli Stati membri.
Gli Stati membri devono assicurare completezza e coerenza dei dati con controlli computerizzati. Restano responsabili delle correzioni di errori materiali, evidenti o redazionali e devono informare senza ritardo la Commissione in caso di dati errati o problemi di trasmissione. La Commissione conserva la facoltà di controllare e di chiedere correzioni.
Tutela dei dati e applicazione
La Commissione non può utilizzare i dati personali ricevuti per finalità diverse da quelle connesse al quadro di efficacia dell’attuazione e al monitoraggio e valutazione della PAC. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Criteri di valutazione dei piani strategici
Gli Stati membri devono valutare i piani strategici della PAC in base a efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto a livello di Unione, definendo le questioni di valutazione e i fattori di successo. Per l’efficacia si richiamano gli elementi chiave dell’allegato I; per l’efficienza va verificato se i risultati sono stati conseguiti a costi ragionevoli, con attenzione alla semplificazione per beneficiari e amministrazione e all’uso di strumenti digitali e satellitari (art. 1).
Valutazioni in itinere
Durante l’attuazione gli Stati membri devono pianificare valutazioni per gli obiettivi specifici perseguiti, per obiettivo o con valutazioni trasversali, oppure motivare il mancato svolgimento della valutazione di un obiettivo. Devono valutare gli interventi in base ai criteri pertinenti, tener conto della dimensione territoriale e, se necessario, approfondire temi specifici come architettura ambientale e climatica, valore aggiunto di Leader, reti PAC e AKIS; le valutazioni devono essere tempestive per preparare il periodo successivo (art. 2).
Valutazioni ex post
Le valutazioni ex post devono offrire una valutazione globale del piano strategico della PAC e della sua attuazione, secondo tutti i criteri di valutazione, compresa l’incidenza, rispetto al contributo agli obiettivi generali e specifici della PAC. Una volta completate, i risultati vanno comunicati alla Commissione (art. 3).
Piano di valutazione
Gli Stati membri devono redigere un piano di valutazione coerente con la logica di intervento del piano strategico della PAC e conforme ai requisiti minimi dell’allegato II. Il piano deve individuare i portatori di interessi pertinenti e, se del caso, soggetti diversi dai membri del comitato di monitoraggio (art. 4).
Relazioni sulle attività di valutazione
Le informazioni sulle attività di valutazione e sui risultati, incluso l’esito dell’esame del comitato di monitoraggio, devono essere condivise con la Commissione almeno un mese prima della riunione annuale di riesame di cui all’art. 136 del regolamento (UE) 2021/2115 (art. 5).
Indicatori e base informativa della valutazione
Le valutazioni devono basarsi sugli indicatori comuni di output, risultato, impatto e contesto dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri possono usare anche indicatori specifici o altre informazioni quantitative e qualitative; per alcuni indicatori di risultato occorre stimare gli esiti degli interventi e, per interventi non collegati a indicatori di risultato, fornire una valutazione robusta basata su evidenze pertinenti. Il contributo dei piani va quantificato almeno per gli indicatori di impatto comuni dell’allegato III del regolamento (art. 6).
Dati e assistenza tecnica per le valutazioni
Gli Stati membri devono garantire la disponibilità dei dati per i valutatori, stipulando accordi con unità statistiche nazionali e regionali, centri di ricerca, imprese e fornitori di dati, includendo l’uso statistico dei registri amministrativi. Devono inoltre individuare i fabbisogni di sostegno di portatori di interessi e amministrazioni e organizzare attività di formazione, linee guida e rafforzamento delle capacità, da attuare tramite le reti nazionali PAC; la Commissione definisce un programma di lavoro annuale per la rete europea PAC (art. 7).
Categorie di dati da comunicare alla Commissione
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione dati disaggregati su interventi e beneficiari, la percentuale di prato permanente, dati sugli interventi in alcuni settori, dati sui gruppi operativi PEI e dati sui GAL e sulle loro attività per Leader (art. 8).
Dati disaggregati su interventi e beneficiari
I dati disaggregati riguardano tutti i pagamenti diretti, incluso il pagamento specifico per il cotone, e gli interventi di sviluppo rurale, esclusi quelli Leader. Devono essere comunicati per esercizio finanziario agricolo, sulla base dell’importo unitario e per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento; per i beneficiari si includono gli agricoltori e gli altri beneficiari del sistema integrato di gestione e controllo (artt. 9 e 10).
Percentuale di prato permanente
La percentuale di prato permanente va comunicata al livello stabilito dagli Stati membri ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/126 (art. 11).
Dati sugli interventi in alcuni settori
Per gli interventi settoriali del titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri comunicano dati sui settori elencati all’art. 42 e rispettano il contenuto dettagliato dell’allegato V (art. 12).
Dati sui gruppi operativi PEI
Devono essere trasmesse informazioni sui progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’art. 127, par. 3, del regolamento (UE) 2021/2115, secondo il contenuto dettagliato dell’allegato VI (art. 13).
Dati sui GAL e sulle attività Leader
Devono essere trasmesse informazioni sugli interventi attuati sulla base dell’art. 77, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) 2021/2115 e sul contenuto dettagliato dell’allegato VII (art. 14).
Scadenze di trasmissione
Dal 2025 i dati disaggregati su interventi e beneficiari vanno comunicati ogni anno entro il 30 aprile dell’anno N per i pagamenti dell’esercizio agricolo N-1; nel 2024 è ammessa la comunicazione entro il 30 novembre 2024 per i pagamenti del 2023. La percentuale di prato permanente va comunicata ogni anno entro il 15 marzo; i dati settoriali hanno scadenze differenziate tra 15 giugno e 31 gennaio; i dati PEI vanno comunicati all’approvazione del progetto; i dati GAL/Leader vanno trasmessi in forma cumulativa entro il 30 aprile 2026 e il 30 aprile 2030, con una disciplina specifica per alcune variabili (art. 15).
Canali di trasmissione e soggetti responsabili
I dati su interventi, beneficiari, prato permanente, PEI e GAL/Leader sono trasmessi tramite SFC2021; i dati sugli interventi settoriali tramite il sistema informatico previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. Gli organismi pagatori o di coordinamento trasferiscono i dati relativi a interventi, beneficiari e prato permanente; per i dati settoriali, PEI e GAL/Leader possono operare anche soggetti autorizzati dagli Stati membri (art. 16).
Controlli di qualità e correzioni
Gli Stati membri devono garantire che i dati siano completi, coerenti e registrati secondo gli allegati da IV a VII, svolgendo controlli computerizzati. Restano responsabili delle correzioni di errori materiali, evidenti o redazionali; devono informare immediatamente la Commissione in caso di dati erronei o problemi di trasmissione. La Commissione può effettuare controlli e richiedere correzioni (artt. 17 e 18).
Tutela dei dati personali
La Commissione non può divulgare o utilizzare i dati personali ricevuti per scopi diversi dall’adempimento delle proprie responsabilità nel quadro dell’efficacia dell’attuazione e del monitoraggio e valutazione della PAC (art. 19).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 20).
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 set 2022Regolamento (UE) 2022/1474
- Regolamento · 6 set 2022Regolamento (UE) 2022/1477
- Regolamento · 6 set 2022Regolamento (UE) 2022/1478
- Regolamento · 6 set 2022Regolamento (UE) 2022/2239
- Regolamento · 6 set 2022Regolamento (UE) 2022/2292
- Regolamento · 5 set 2022Regolamento (UE) 2022/1465
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →