Regolamento (UE) 2022/2292
Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione del 6 settembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento completa il regolamento (UE) 2017/625 definendo le condizioni di ingresso nell’Unione per numerose categorie di animali e merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi. Il sistema si fonda su elenchi di paesi terzi o regioni autorizzati, elenchi di stabilimenti o zone di produzione, certificazione ufficiale o attestazioni private e su piani di controllo relativi a sostanze farmacologicamente attive, antiparassitari e contaminanti. L’impianto è fortemente risk-based e mira a garantire un livello di protezione equivalente a quello dell’Unione, coordinandosi con la normativa su igiene, residui, contaminanti e controlli ufficiali. Il regolamento abroga il precedente regolamento delegato (UE) 2019/625 e si applica dal 15 dicembre 2022.
Prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, con particolare riguardo a elenchi, controlli su residui e contaminanti, stabilimenti, certificazione e attestazioni private.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, quando tali partite sono destinate all’immissione in commercio nell’Unione o, per alcuni profili, quando devono essere accompagnate da certificazione o attestazioni specifiche. Riguarda in particolare animali vivi destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli, semi destinati alla produzione di germogli, polline di fiori, lumache vive, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini vivi, prodotti della pesca, carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente, prodotti a base di carne, materie prime per gelatina e collagene, budelli e alcuni prodotti composti. Sono esclusi gli animali e le merci non destinati al consumo umano, salvo che la destinazione non sia ancora determinata all’ingresso e non si possa escludere l’uso alimentare; il transito attraverso l’Unione senza immissione in commercio; e le merci destinate a campionamento per analisi del prodotto e controllo qualità senza immissione in commercio. Non si applica inoltre, per specifici articoli, a gelatina, collagene, prodotti altamente raffinati di origine animale, insetti, rane e cosce di rana, lumache, rettili e carni di rettili, nonché ad alcuni stabilimenti che svolgono solo produzione primaria, trasporto, magazzinaggio non refrigerato o produzione di prodotti altamente raffinati/capsule di gelatina.
Prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di animali e determinate merci destinate al consumo umano
Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 completa il quadro dei controlli ufficiali del regolamento (UE) 2017/625 fissando condizioni dettagliate per l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti e di specifiche merci di origine animale o composte provenienti da paesi terzi o loro regioni. La logica di fondo è quella di assicurare, prima dell’immissione in commercio nell’Unione, un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalla normativa UE in materia di sicurezza alimentare, igiene, residui, contaminanti e sanità animale.
Il regolamento nasce anche per sostituire e accorpare la disciplina precedentemente contenuta nel regolamento delegato (UE) 2019/625, in un contesto di abrogazione della direttiva 96/23/CE e di progressivo passaggio a nuovi piani di controllo e nuove regole sui residui e i contaminanti.
Ambito di applicazione e logica del sistema
L’articolo 1 delimita il perimetro del regolamento: esso riguarda l’ingresso nell’Unione di partite provenienti da paesi terzi o regioni terze, quando siano destinate al consumo umano o, comunque, quando non sia possibile escludere tale destinazione al momento dell’ingresso. Il sistema si applica anche a categorie specifiche di merci che, per il loro profilo di rischio, richiedono condizioni aggiuntive, come germogli, molluschi vivi, prodotti della pesca, carni e prodotti composti.
Sono esclusi il transito senza immissione in commercio e le merci destinate soltanto a campionamento per analisi o controllo qualità senza commercializzazione. Restano inoltre fuori da alcuni obblighi gli stabilimenti che svolgono solo attività a basso rischio o meramente logistiche, come produzione primaria, trasporto o magazzinaggio non refrigerato.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 rinvia in larga parte alle definizioni già contenute nel regolamento (UE) 2017/625, nel regolamento (CE) n. 178/2002 e nel regolamento (CE) n. 852/2004. Tra le definizioni più operative per la pratica professionale vi sono quelle di partita, animale, merce, stabilimento, certificato ufficiale, attestato ufficiale, attestato privato, prodotto composto, prodotti altamente raffinati di origine animale, nave reefer, zona di produzione, germogli, carni di rettili e piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti.
Paesi terzi, elenchi autorizzativi e condizioni di equivalenza
Gli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 costruiscono il sistema degli elenchi autorizzativi. In linea generale, le partite possono entrare nell’Unione solo da paesi terzi o regioni terze iscritti negli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, e solo se il paese terzo garantisce il rispetto delle prescrizioni UE o di prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
Per la decisione di includere un paese terzo negli elenchi, la Commissione valuta vari elementi: legislazione nazionale sulla produzione di prodotti di origine animale, sull’uso dei medicinali veterinari e dei mangimi, condizioni igieniche di produzione e spedizione, esperienza di commercializzazione, esiti di audit e, se del caso, programma di controllo delle zoonosi. Un elemento decisivo è la capacità del paese terzo di garantire controlli adeguati su sostanze farmacologicamente attive, antiparassitari e contaminanti.
L’articolo 8 introduce una deroga importante: un paese terzo senza piano di controllo approvato può comunque essere autorizzato se dimostra che le merci o gli animali sono originari di Stati membri o di altri paesi terzi già autorizzati e se assicura tracciabilità e prova dell’origine. La stessa logica vale per i budelli, per i quali il regolamento ammette l’uso di materie prime provenienti da fonti autorizzate e impone comunque l’iscrizione negli elenchi pertinenti.
Piani di controllo su sostanze farmacologicamente attive, antiparassitari e contaminanti
Il cuore innovativo del regolamento è negli articoli 6, 9, 11 e 12, che impongono ai paesi terzi un piano di controllo sulle sostanze farmacologicamente attive, sui loro residui, sui residui di antiparassitari e sui contaminanti. Il piano deve offrire garanzie almeno equivalenti a quelle richieste agli Stati membri dalla normativa UE pertinente.
Per essere incluso e mantenuto negli elenchi autorizzativi, il paese terzo deve presentare alla Commissione:
- il piano iniziale, con le informazioni dettagliate richieste dall’allegato I, parte II;
- un piano aggiornato ogni anno, da presentare entro il 31 marzo, con i dati sull’anno precedente, le modifiche intervenute e i risultati dei controlli;
- eventuali informazioni supplementari richieste dalla Commissione.
L’allegato I è particolarmente denso: richiede dati su ambito del piano, autorità competenti, basi giuridiche nazionali, gruppi di sostanze controllate, strategia di campionamento, laboratori e metodi analitici, nonché risultati non conformi, follow-up e misure correttive. La disciplina è quindi impostata in modo molto documentale e verificabile.
Sostanze vietate o non autorizzate e requisiti di esclusione dei residui
L’articolo 10 disciplina in modo specifico il divieto di certe sostanze, imponendo che gli animali, i prodotti di origine animale e i prodotti composti provengano solo da paesi terzi che garantiscano il rispetto dei divieti UE su β-agonisti, stilbeni, tireostatici e sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché sulle sostanze elencate nella tabella 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.
Se il paese terzo autorizza tali sostanze o non dispone di regole equivalenti, sono richiesti sistemi separati di produzione, identificazione, tracciabilità e controllo della distribuzione dei medicinali veterinari, per evitare che le partite destinate all’Unione siano contaminate o trattate con sostanze incompatibili con il mercato UE.
Residui di antiparassitari e contaminanti
Gli articoli 11 e 12 stabiliscono che i prodotti di origine animale e i prodotti composti possono entrare nell’Unione solo da paesi terzi che effettuino controlli rappresentativi sui residui di antiparassitari e sui contaminanti, con garanzie almeno equivalenti a quelle previste per gli Stati membri.
Per i residui di antiparassitari, il riferimento è al regolamento (CE) n. 396/2005 e ai programmi nazionali pluriennali di controllo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355. Per i contaminanti, la base è il regolamento (CEE) n. 315/93 e i piani di controllo nazionali pluriennali disciplinati dai regolamenti delegato (UE) 2022/931 e di esecuzione (UE) 2022/932.
Stabilimenti, zone di produzione e requisiti di pubblicità degli elenchi
L’articolo 13 prevede che varie merci, in particolare determinati prodotti di origine animale e germogli, possano entrare nell’Unione solo se spediti da, e ottenuti o preparati in, stabilimenti elencati e aggiornati ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625. Il paese terzo deve fornire garanzie supplementari sulla conformità degli stabilimenti alle norme UE o equivalenti, sulla provenienza controllata delle materie prime e sulla possibilità di bloccare l’export in caso di non conformità.
La Commissione pubblica gli elenchi ricevuti dai paesi terzi sul proprio sito web, e gli Stati membri possono accettare le partite solo se i certificati ufficiali sono rilasciati dopo la pubblicazione degli elenchi. Per gli stabilimenti che svolgono solo produzione primaria, trasporto, magazzinaggio non refrigerato o produzione di prodotti altamente raffinati/capsule di gelatina, tali prescrizioni non si applicano.
Per i molluschi bivalvi vivi, l’articolo 16 collega l’ammissibilità alle zone di produzione classificate e incluse in elenchi pubblicati; l’articolo 17 richiede un controllo in loco della Commissione prima della prima redazione degli elenchi, salvo che, per l’aggiunta di nuove zone a un elenco già esistente, non siano state fornite garanzie sufficienti.
Prodotti della pesca e navi autorizzate
L’articolo 18 stabilisce che i prodotti della pesca possono entrare nell’Unione per essere immessi in commercio solo se ottenuti o preparati, in ogni fase della produzione, in stabilimenti a terra, navi officina, navi congelatrici o depositi frigoriferi/navi reefer figuranti negli elenchi pubblicati.
L’articolo 19 consente l’inclusione delle navi negli elenchi sulla base di comunicazioni congiunte tra autorità competenti, ma solo se:
- il paese di bandiera e il paese o Stato membro delegato all’ispezione sono entrambi autorizzati per i prodotti della pesca;
- i prodotti sono sbarcati direttamente nel paese o nello Stato membro delegato;
- la nave è stata ispezionata e rispetta le prescrizioni UE;
- è previsto un controllo periodico continuo.
Prodotti composti: approccio graduato al rischio
L’articolo 20 disciplina le partite di prodotti composti, distinguendo tra prodotti che richiedono trasporto o conservazione a temperatura controllata e quelli a lunga conservazione. In via generale, ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nel prodotto composto deve provenire da stabilimenti autorizzati nel paese terzo o in uno Stato membro.
In attesa di un elenco specifico di paesi terzi autorizzati per i prodotti composti, l’ingresso è consentito solo se sono rispettate condizioni differenziate a seconda della composizione del prodotto e della necessità o meno di catena del freddo. Per alcuni prodotti composti a lunga conservazione, e per quelli che contengono solo ingredienti di rischio molto basso o unicamente vitamina D3, si prevedono esenzioni.
Certificazione ufficiale e attestazione privata
L’articolo 21 impone il certificato ufficiale per numerose categorie di partite, tra cui animali vivi destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale, germogli e semi per germogli, polline di fiori, lumache vive e alcuni prodotti composti. Il certificato deve attestare la conformità sia alla normativa generale su alimenti e igiene sia alle prescrizioni specifiche del regolamento. Per i germogli, il certificato segue la partita fino alla destinazione finale e, in caso di frazionamento, ogni frazione deve essere accompagnata da una copia.
L’articolo 22 introduce l’attestato privato per determinati prodotti composti. L’attestato deve essere preparato e firmato dall’operatore che introduce le merci nell’Unione e deve contenere almeno informazioni su speditore, destinatario, composizione del prodotto, stabilimenti di produzione degli ingredienti animali e origine delle materie prime. Deve inoltre confermare la conformità del prodotto composto alle condizioni di origine, igiene, non refrigerazione, trattamenti applicati e tracciabilità.
Disposizioni finali: abrogazione, rinvii ed efficacia
Il regolamento abroga espressamente il regolamento delegato (UE) 2019/625. I rinvii alla direttiva 96/23/CE devono intendersi fatti al presente regolamento. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 15 dicembre 2022, data scelta per coordinarsi con la cessazione di applicazione delle disposizioni transitorie della vecchia direttiva 96/23/CE.
Per i professionisti, il regolamento è rilevante soprattutto perché determina le condizioni documentali, sanitarie e di tracciabilità che devono essere verificate prima dell’importazione nell’Unione di numerose categorie di prodotti di origine animale e composti, con impatto diretto su compliance doganale, veterinaria, alimentare e contrattuale lungo tutta la filiera.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e esclusioni
L’articolo 1 integra il regolamento (UE) 2017/625 con prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano, per assicurare la conformità alla normativa UE o a requisiti almeno equivalenti. Sono disciplinati, tra l’altro, l’origine da paesi terzi/regioni elencati, la provenienza da stabilimenti inclusi in elenchi ufficiali, la necessità di certificati ufficiali/attestati ufficiali/attestati privati, le prescrizioni per specifiche categorie di prodotti e i requisiti sui piani di controllo relativi a sostanze farmacologicamente attive, contaminanti e residui di antiparassitari. Sono previste esclusioni per transito, merci non destinate al consumo umano e campioni per analisi senza immissione in commercio.
Definizioni operative
L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) 2017/625, del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 852/2004 per concetti come partita, animali, merci, stabilimento, immissione in commercio, certificato ufficiale, attestato ufficiale e operatore del settore alimentare. Definisce inoltre nozioni specifiche del regolamento, tra cui attestato privato, prodotto composto, piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, prodotti altamente raffinati di origine animale, nave reefer, prodotti della pesca, molluschi bivalvi, germogli, carni di rettili e altri termini tecnici rilevanti.
Elenchi dei paesi terzi o delle regioni autorizzati
Gli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 collegano l’ingresso nell’Unione alla presenza del paese terzo o della sua regione negli elenchi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Per gli animali e merci di cui all’articolo 3, l’ingresso è consentito solo da paesi terzi o regioni inclusi in tali elenchi. La Commissione può includere un paese terzo solo se sono soddisfatte condizioni equivalenti su legislazione, igiene, esperienza di commercio, audit, programma zoonosi e, soprattutto, su sostanze farmacologicamente attive, antiparassitari e contaminanti, mediante un piano di controllo. È prevista una deroga per paesi terzi senza piano approvato, se è garantita la tracciabilità dell’origine da Stati membri o da paesi terzi già autorizzati. Per i prodotti composti e i budelli sono previste ulteriori regole di origine e di elenco.
Piani di controllo per sostanze farmacologicamente attive, antiparassitari e contaminanti
Gli articoli 6, 9, 11 e 12 impongono che i paesi terzi forniscano garanzie, mediante un piano di controllo, sull’uso di sostanze farmacologicamente attive, sui residui di tali sostanze, sui residui di antiparassitari e sui contaminanti, con standard almeno equivalenti a quelli UE. Il piano va presentato alla Commissione con la richiesta di inclusione nell’elenco e aggiornato ogni anno entro il 31 marzo. Gli allegati I stabiliscono in dettaglio le informazioni richieste, incluse ambito di applicazione, autorità competenti, metodi analitici, laboratori, criteri di campionamento, sostanze o contaminanti oggetto di controllo, nonché risultati dell’anno precedente e misure correttive. Sono richiamati i regolamenti (UE) 2022/1644, 2022/1646, 2021/808, 2021/1355, 2022/931 e 2022/932.
Divieti e condizioni specifiche sull’uso di sostanze vietate
L’articolo 10 richiede il rispetto del divieto UE relativo a β-agonisti, stilbeni, tireostatici e sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena negli animali da azienda, nonché del divieto sulle sostanze elencate nella tabella 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. Se il paese terzo autorizza tali sostanze o non ha regole in materia, sono necessari un sistema di produzione separato, di identificazione e tracciabilità e di controllo della distribuzione e registrazione dei medicinali veterinari per escludere l’idoneità all’ingresso delle partite trattate.
Regole specifiche per categorie di merci
Gli articoli 15, 16, 18 e 20 disciplinano le condizioni speciali per carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente, prodotti a base di carne, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini vivi, prodotti della pesca e prodotti composti. Per le carni e materie prime per gelatina/collagene è richiesto che provengano da stabilimenti inseriti negli elenchi ufficiali; per i molluschi e i prodotti della pesca valgono anche regole sulle zone di produzione, sulla classificazione e sugli elenchi di stabilimenti o navi. Per i prodotti composti, l’ingresso dipende dal tipo di ingredienti animali, dalla necessità di temperatura controllata e dall’origine da paesi terzi o Stati membri autorizzati. Alcune categorie a lunga conservazione o a rischio trascurabile sono esentate da parte delle prescrizioni.
Stabilimenti, zone di produzione e navi
Gli articoli 13, 14, 17 e 19 fissano le condizioni per l’inclusione degli stabilimenti negli elenchi redatti ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625. Per i prodotti di origine animale e i germogli l’ingresso è consentito solo da stabilimenti elencati; il paese terzo deve garantire conformità alle norme UE o equivalenti, potere di blocco delle esportazioni non conformi e, se del caso, uso esclusivo di materie prime provenienti da sistemi di controllo approvati. Per i molluschi bivalvi vivi sono rilevanti gli elenchi delle zone di produzione, con visita di controllo in loco della Commissione prima della prima redazione degli elenchi. Per i prodotti della pesca, l’inclusione può riguardare anche navi officina, congelatrici o reefer, purché siano rispettate specifiche condizioni di ispezione, sbarco e controllo continuativo.
Certificati ufficiali e attestati privati
L’articolo 21 stabilisce che molte partite possono entrare nell’Unione solo se accompagnate da un certificato ufficiale, incluse partite di animali vivi destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale, germogli e semi per germogli, polline di fiori, lumache vive e taluni prodotti composti. I certificati attestano la conformità alla normativa su igiene e sicurezza alimentare e alle prescrizioni specifiche del regolamento. Per i germogli il certificato accompagna la partita fino alla destinazione e, se frazionata, ogni frazione deve avere copia del certificato. L’articolo 22 prevede, per determinati prodotti composti, un attestato privato firmato dall’operatore del settore alimentare, con contenuti minimi su tracciabilità, composizione, stabilimenti di produzione e condizioni di ammissibilità; per alcuni prodotti composti esenti dai controlli ai posti di controllo frontalieri l’attestato accompagna il prodotto al momento dell’immissione in commercio.
Entrata in vigore, applicazione, abrogazione e rinvii
L’articolo 24 abroga il regolamento delegato (UE) 2019/625 e dispone che i rinvii a tale atto si intendano fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato II. L’articolo 23 sostituisce il rinvio all’articolo 29 della direttiva 96/23/CE con un rinvio al presente regolamento. L’articolo 25 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 15 dicembre 2022; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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