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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1478

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 della Commissione del 6 settembre 2022 che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia

Normativa europea32022R1478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento accerta che le misure compensative definitive già in vigore sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro originari della Cina e dell’Egitto sono state eluse mediante spedizioni dalla Turchia, in particolare tramite Turkiz Composite. Sulla base dell’inchiesta, la Commissione estende quindi alle importazioni dalla Turchia il dazio compensativo definitivo del 30,7 % applicabile alle altre società cinesi, disponendone la riscossione sulle importazioni registrate. Contestualmente respinge la domanda di esenzione presentata da Turkiz Composite e riconosce l’esenzione per tre produttori turchi ritenuti autentici e non coinvolti in pratiche elusive.

Estensione a importazioni spedite dalla Turchia del dazio compensativo definitivo sui tessuti in fibra di vetro originari di Cina ed Egitto, in ragione di una presunta elusione delle misure antisovvenzioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con determinate caratteristiche, spediti dalla Turchia a prescindere dall’origine dichiarata, classificati nei codici NC/TARIC indicati nel regolamento. Sono esclusi dall’estensione i prodotti fabbricati da Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti. (C115), Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A.Ş. (C116) e dalle società del gruppo Telateks/Metyx Composites (C117). L’estensione riguarda le importazioni registrate ai sensi del regolamento di apertura e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. È prevista una procedura di esenzione per operatori turchi che dimostrino di non eludere le misure, da presentare in forma scritta alla Commissione.

Estensione del dazio compensativo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro spediti dalla Turchia

Il regolamento affronta una possibile elusione delle misure compensative definitive già imposte nel 2020 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto. La Commissione conclude che una parte delle importazioni verso l’Unione è stata riallocata tramite la Turchia, in particolare attraverso operazioni di assemblaggio/completamento svolte da Turkiz Composite, così da indebolire l’efficacia delle misure in vigore.

L’intervento si colloca nell’ambito della difesa contro le importazioni sovvenzionate ai sensi del regolamento (UE) 2016/1037 e ha natura antielusiva: non modifica il regime sostanziale delle misure originarie, ma ne estende l’applicazione alle importazioni dalla Turchia spedite nell’Unione, a prescindere dall’origine dichiarata.

Contesto e misure preesistenti

Nel giugno 2020 la Commissione aveva istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC e dell’Egitto. Le misure assumevano forma ad valorem: tra il 17 % e il 30,7 % per la RPC e il 10,9 % per l’Egitto.

L’inchiesta iniziale era stata aperta il 16 maggio 2019. Il presente regolamento si fonda su una successiva inchiesta antielusione aperta con regolamento di esecuzione (UE) 2021/2229, su richiesta di TECH-FAB Europe e.V., associazione di produttori dell’Unione.

Prodotto interessato

Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con determinate caratteristiche dimensionali e di peso. I codici NC/TARIC di riferimento sono quelli indicati nel regolamento per il prodotto originario di Cina ed Egitto e quelli distinti per il prodotto spedito dalla Turchia.

La Commissione qualifica come prodotti simili i prodotti esportati dalla Cina e dall’Egitto e quelli spediti dalla Turchia, in quanto presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi.

Elementi istruttori e partecipazione delle parti

L’inchiesta riguarda il periodo 1° gennaio 2019 - 30 giugno 2021; per il periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 è stato raccolto un dettaglio maggiore ai fini della valutazione di prezzi, quantitativi e sovvenzioni.

La Commissione ha informato le autorità di Cina, Egitto e Turchia, i produttori esportatori noti, l’industria dell’Unione e il presidente del consiglio di associazione UE-Turchia. Quattro produttori esportatori turchi hanno chiesto l’esenzione; sei società cinesi ed egiziane collegate a Turkiz Composite hanno risposto al questionario; hanno partecipato anche alcuni importatori collegati. La Commissione ha effettuato una visita di verifica presso Turkiz Composite.

Valutazione dell’elusione

La Commissione esamina i quattro elementi rilevanti ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1037: modifica della configurazione degli scambi, assenza di sufficiente giustificazione economica, indebolimento degli effetti riparatori e persistenza delle sovvenzioni.

In primo luogo, la Commissione rileva che le importazioni in Unione dalla Turchia aumentano da 2 334 tonnellate nel 2019 a 8 367 tonnellate nel periodo di riferimento, mentre le importazioni da Cina ed Egitto diminuiscono sensibilmente. Parallelamente, aumentano in modo marcato le importazioni della Turchia di roving in fibra di vetro dalla Cina e dall’Egitto, fattore produttivo principale dei prodotti GFF. Ciò integra una modifica della configurazione degli scambi ai sensi dell’articolo 23.

In secondo luogo, la Commissione conclude che le pratiche di assemblaggio/completamento in Turchia non sono sorrette da una sufficiente motivazione economica diversa dall’istituzione delle misure. Vengono valorizzati, tra l’altro, la tempistica di avvio della produzione di Turkiz Composite, la crescita significativa della capacità produttiva, della produzione effettiva, dell’occupazione e delle esportazioni verso l’Unione, nonché il fatto che quasi tutti i fattori produttivi principali provenissero da società collegate cinesi ed egiziane.

In terzo luogo, le importazioni oggetto dell’inchiesta indeboliscono gli effetti riparatori delle misure in termini di quantitativi e prezzi: la quota delle importazioni turche cresce, mentre i prezzi di Turkiz Composite risultano inferiori di oltre il 10 % rispetto al prezzo non pregiudizievole dell’Unione.

In quarto luogo, la Commissione ritiene che le sovvenzioni permangano sia sui prodotti finiti sia sui fattori produttivi importati, rilevando che i produttori cinesi ed egiziani collegati al gruppo beneficiavano già di regimi sovvenzionatori accertati nelle inchieste precedenti e che non vi sono elementi nuovi idonei a smentire tale conclusione.

Motivazioni e contestazioni respinte

La Commissione respinge varie obiezioni formulate dalle parti interessate. In particolare:

  • la mancata prova di un trasbordo puro non esclude la rilevanza delle operazioni di assemblaggio/completamento;
  • la classificazione tariffaria dei fattori produttivi o del prodotto finale non è decisiva per escludere l’elusione;
  • l’istituzione dello stabilimento turco non è considerata la pratica rilevante, ma lo sono le operazioni di assemblaggio/completamento che hanno determinato l’aumento delle esportazioni verso l’Unione;
  • il criterio temporale è valutato in relazione all’apertura dell’inchiesta e all’istituzione dei dazi, anche per analogia con l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base;
  • il calcolo del valore dei pezzi e del valore aggiunto può tener conto di adeguamenti, inclusa la sostituzione dei prezzi di trasferimento infragruppo quando non rispecchiano le condizioni di mercato.

Misura estesa e aliquota applicata

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, il dazio compensativo definitivo originario è esteso alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta spedito dalla Turchia. La misura estesa è quella del 30,7 %, corrispondente al dazio per tutte le altre società della RPC previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776.

La Commissione giustifica l’applicazione del livello più elevato con il fatto che Turkiz Composite ha utilizzato fattori produttivi provenienti sia dalla Cina sia dall’Egitto, eludendo entrambe le misure originarie. L’estensione limitata al solo livello egiziano sarebbe stata ritenuta insufficiente a preservare l’efficacia della disciplina compensativa.

Esenzioni

La Commissione respinge la richiesta di esenzione di Turkiz Composite, ritenendola coinvolta nelle pratiche elusive. Al contrario, riconosce che tre produttori turchi collaboranti sono produttori autentici, non coinvolti in trasbordo o assemblaggio elusivo: Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti., Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A.Ş. e le società del gruppo Telateks/Metyx Composites. I loro prodotti sono quindi esclusi dall’estensione.

È inoltre disciplinata la possibilità di presentare ulteriori richieste di esenzione alla Commissione, in forma scritta e nelle modalità previste dall’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037.

Decorrenza ed effetti finali

Le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di apertura, che viene abrogato. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Accertamento dell’elusione e base giuridica

La Commissione fonda il provvedimento sull’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/1037, ritenendo provata una modificazione della configurazione degli scambi, derivante da operazioni di assemblaggio/completamento in Turchia senza sufficiente giustificazione economica, con indebolimento degli effetti riparatori delle misure e persistenza di sovvenzioni sulle parti importate.

Estensione del dazio compensativo

Il dazio compensativo definitivo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 è esteso alle importazioni dalla Turchia dei prodotti GFF indicati, classificati nei codici TARIC elencati. Il dazio esteso è pari al 30,7 %, cioè il dazio applicabile a tutte le altre società della RPC.

Riscossione sulle importazioni registrate e cessazione della registrazione

Il dazio esteso si applica alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2229 e dell’articolo 23, paragrafo 4, e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione e il regolamento di apertura è abrogato.

Esenzioni soggettive

Sono esclusi dall’estensione i prodotti fabbricati da Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti., Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A.Ş. e dalle società Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi e Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi. La richiesta di esenzione di Turkiz Composite Materials Technology Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi è respinta.

Procedura per nuove richieste di esenzione

Le richieste di esenzione dal dazio esteso devono essere presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell’Unione, firmate da un rappresentante autorizzato e inviate alla Direzione generale Commercio della Commissione. La Commissione può concedere l’esenzione con decisione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialesovvenzionidazio compensativoelusione delle misure commercialidogane

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