Regolamento (UE) 2022/1477
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1477 della Commissione del 6 settembre 2022 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento estende alla Turchia il dazio antidumping definitivo già applicato a determinati prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari di Cina ed Egitto, ritenendo accertata un'elusione tramite operazioni di assemblaggio/completamento svolte in Turchia. La Commissione conclude che l'aumento delle esportazioni turche verso l'Unione, insieme all'aumento delle importazioni in Turchia dei principali fattori produttivi provenienti da Cina ed Egitto, integra una modificazione della configurazione degli scambi derivante da pratiche prive di sufficiente giustificazione economica. Il dazio esteso è pari al 69% e si applica alle importazioni spedite dalla Turchia, salvo le esenzioni previste per tre operatori turchi considerati produttori autentici non coinvolti in elusione.
Estensione alla Turchia del dazio antidumping definitivo su alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti, per elusione delle misure originariamente imposte su importazioni dalla Cina e dall'Egitto.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di tessuti di filati tessili e/o di rovings in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con determinate caratteristiche dimensionali e di peso. L'estensione riguarda i prodotti spediti dalla Turchia, a prescindere dalla loro dichiarazione di origine, ed è finalizzata a colpire le importazioni ritenute elusive delle misure antidumping in vigore sui prodotti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto. Sono esentate le importazioni provenienti da tre produttori turchi specificamente individuati: Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti., Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A.Ş. e Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi / Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e prevede la riscossione dei dazi sulle importazioni registrate nel periodo di registrazione disposto dal regolamento di apertura.
Estensione del dazio antidumping su alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1477 interviene nell'ambito della difesa commerciale dell'Unione e mira a contrastare l'elusione di misure antidumping già in vigore sui prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto. La Commissione, richiamando l'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che le esportazioni verso l'Unione di prodotti analoghi spediti dalla Turchia sono il risultato di pratiche di assemblaggio/completamento svolte in Turchia con componenti provenienti in misura rilevante da Cina ed Egitto.
Contesto procedurale e misure pregresse
Nel 2020 la Commissione aveva già istituito dazi antidumping definitivi sui prodotti GFF originari di Cina ed Egitto con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, successivamente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776. Nel novembre 2021, su istanza di TECH-FAB Europe e.V., è stata quindi aperta un'inchiesta antielusione con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230, accompagnata dalla registrazione delle importazioni provenienti dalla Turchia. Il periodo dell'inchiesta va dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2021, mentre il periodo di riferimento per l'analisi più dettagliata dei prezzi e dei quantitativi è il 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021.
Prodotto interessato e simmetria tra prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta
Il prodotto in esame è definito come tessuti di filati tessili e/o rovings in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con esclusione dei prodotti impregnati o preimpregnati e dei tessuti a maglia aperta con specifiche caratteristiche dimensionali e di peso, classificati in determinati codici NC/TARIC. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso prodotto, ma spedito dalla Turchia, indipendentemente dalla sua dichiarazione di origine. La Commissione rileva che i prodotti importati dalla Cina e dall'Egitto e quelli spediti dalla Turchia presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi, e sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Accertamento della modificazione della configurazione degli scambi
La Commissione rileva una chiara variazione dei flussi commerciali: le importazioni nell'Unione dalla Turchia aumentano da 2.334 tonnellate nel 2019 a 8.367 tonnellate nel periodo di riferimento, mentre le importazioni dalla Cina e dall'Egitto diminuiscono sensibilmente. Parallelamente crescono in Turchia le importazioni di rovings in fibra di vetro provenienti dalla Cina e dall'Egitto, che costituiscono il principale fattore produttivo per i prodotti GFF. Secondo la Commissione, tale combinazione di dati integra una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1.
Assenza di sufficiente giustificazione economica
Il cuore dell'elusione viene individuato nelle operazioni di assemblaggio/completamento svolte in Turchia, in particolare da Turkiz Composite. La Commissione respinge l'argomento secondo cui la creazione dell'impianto turco sarebbe stata giustificata dalla domanda locale o regionale, evidenziando che ciò che rileva non è la mera costituzione della società, ma le pratiche produttive che hanno determinato l'aumento delle esportazioni verso l'Unione. Viene osservato che la produzione turca parte nel marzo 2019, in coincidenza con l'apertura dell'inchiesta iniziale, e che nel periodo successivo capacità produttiva, produzione effettiva, dipendenti ed esportazioni aumentano in modo marcato, segno di una reazione alle misure antidumping.
Soglia del 60% e valore aggiunto inferiore al 25%
Per l'articolo 13, paragrafo 2, la Commissione verifica due condizioni: che i pezzi originari dei paesi soggetti a misure rappresentino almeno il 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e che il valore aggiunto creato in Turchia sia inferiore al 25% del costo di produzione. Nel caso di Turkiz Composite, i rovings acquistati da società collegate in Cina ed Egitto rappresentano quasi il 100% del valore dei pezzi introdotti, e il valore aggiunto risulta inferiore alla soglia del 25% dopo la riclassificazione di alcune voci di costo come SGAV e dopo la sostituzione dei prezzi infragruppo con valori rappresentativi di mercato. La Commissione considera compatibile con il regolamento il cumulo dei valori dei pezzi provenienti da Cina ed Egitto, perché l'inchiesta iniziale aveva già trattato cumulativamente le importazioni da tali paesi e perché una lettura restrittiva frustrerebbe l'effetto utile dell'articolo 13.
Indebolimento dell'effetto riparatore e prova del dumping
La Commissione constata anche che le importazioni dalla Turchia indeboliscono gli effetti riparatori del dazio antidumping in termini di prezzi e quantitativi. Nel periodo di riferimento le importazioni turche crescono fino a rappresentare oltre il 4% del consumo dell'Unione e i prezzi CIF all'esportazione risultano inferiori di oltre il 10% rispetto al prezzo non pregiudizievole dell'Unione. Inoltre, confrontando i prezzi all'esportazione con i valori normali fissati nell'inchiesta iniziale, la Commissione accerta la presenza di dumping.
Estensione delle misure, dazio del 69% ed esenzioni
Alla luce dei risultati dell'inchiesta, la Commissione estende il dazio antidumping già in vigore alle importazioni di prodotti GFF spediti dalla Turchia. Il dazio applicato è il 69%, cioè il dazio previsto per "tutte le altre società" della RPC, ritenuto necessario per neutralizzare l'elusione sia della misura cinese sia di quella egiziana. Tuttavia, tre produttori turchi vengono considerati autentici e non coinvolti in pratiche elusive e sono quindi esentati: Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti., Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A.Ş. e il gruppo Telateks. La domanda di esenzione di Turkiz Composite è invece respinta.
Regole operative e decorrenza
Il regolamento dispone la riscossione dei dazi sulle importazioni registrate in conformità al regolamento di apertura e invita le autorità doganali a cessare la registrazione, poiché tale regolamento è abrogato. Le richieste di esenzione future devono essere presentate per iscritto alla Commissione europea, in una lingua ufficiale dell'Unione, da un rappresentante autorizzato. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto dell'estensione del dazio
Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, è esteso alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere dall'originaria dichiarazione di origine. Il dazio esteso è applicato ai prodotti classificati nei codici NC e TARIC indicati nell'articolo 1, con esclusione dei prodotti espressamente non coperti dalla definizione merceologica.
Dazio applicabile e base di calcolo
Il dazio esteso è pari al 69%, corrispondente al dazio antidumping applicabile a "tutte le altre società" della Repubblica popolare cinese nel regolamento originario. La Commissione giustifica tale scelta perché le pratiche elusive hanno riguardato importazioni di componenti originari sia della Cina sia dell'Egitto, e l'estensione del dazio più elevato è ritenuta necessaria per garantire l'efficacia delle misure.
Registrazione e riscossione dei dazi
Il dazio esteso si applica anche alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230 e dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione, in quanto il regolamento di apertura è abrogato.
Esiti dell'inchiesta antielusione
La Commissione accerta una modificazione della configurazione degli scambi: diminuzione delle esportazioni di prodotti GFF da Cina ed Egitto verso l'Unione e aumento rilevante delle esportazioni dalla Turchia. Tale mutamento è collegato all'aumento delle importazioni in Turchia di rovings in fibra di vetro provenienti da Cina ed Egitto e alla crescita della produzione turca, in particolare di Turkiz Composite.
Operazioni di assemblaggio o completamento in Turchia
La Commissione conclude che le operazioni di assemblaggio/completamento sono iniziate dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale del 21 febbraio 2019 e si sono sviluppate in modo sostanziale. I prodotti GFF esportati nell'Unione da Turkiz Composite derivano quasi integralmente da rovings acquistati dalle società collegate in Cina ed Egitto, trasformati in Turchia mediante cucitura-intreccio.
Valore dei pezzi e valore aggiunto
La Commissione ritiene soddisfatta la soglia del 60% quanto al valore dei pezzi originari dei paesi soggetti a misure, considerando cumulativamente i pezzi provenienti da Cina ed Egitto. Inoltre conclude che il valore aggiunto originato in Turchia è inferiore al 25% del costo di produzione, dopo aver riclassificato o escluso alcune voci di costo e sostituito i prezzi di trasferimento infragruppo con prezzi rappresentativi di mercato.
Indebolimento dell'effetto riparatore e dumping
Le importazioni oggetto dell'inchiesta hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure in vigore sia in termini di quantitativi sia di prezzi: le importazioni dalla Turchia crescono a 8.367 tonnellate nel periodo di riferimento e risultano inferiori di oltre il 10% rispetto al prezzo non pregiudizievole dell'Unione. La Commissione accerta inoltre la presenza di dumping rispetto ai valori normali precedentemente stabiliti.
Esenzioni individuali
La richiesta di esenzione di Turkiz Composite Materials Technology Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi è respinta, poiché la società è ritenuta coinvolta nelle pratiche elusive. Sono invece esentati dall'estensione del dazio tre produttori turchi ritenuti autentici e non coinvolti in elusione: Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti., Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A.Ş. e il gruppo Telateks.
Domande future di esenzione
Le società che ritengano di non eludere le misure possono presentare domanda scritta di esenzione in una lingua ufficiale dell'Unione alla Direzione generale Commercio della Commissione. La Commissione può concedere l'esenzione con decisione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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