Sentenza del 14/02/2018 n. 7020 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanszioni - Sanzioni penali - Processo penale -Procedimento tributario - Soglia di punibilità - Ammontare dell'imposta evasa - Determinazione concordata del tributo - Valutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il rigetto della richiesta di dissequestro e sosteneva che il giudice del riesame avesse illegittimamente preferito la quantificazione dell'imposta evasa effettuata dalla Guardia di Finanza rispetto a quella successiva, più favorevole, determinata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'accertamento con adesione. Secondo la difesa, il giudice penale avrebbe dovuto attenersi alla pretesa tributaria concordata, poiché solo l'Amministrazione finanziaria sarebbe competente a determinare l'imposta dovuta e, conseguentemente, il superamento della soglia di punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha stabilito che il procedimento penale è autonomo rispetto all'accertamento tributario e che il giudice penale deve determinare autonomamente l'imposta evasa ai fini della verifica della soglia di punibilità. L'accertamento con adesione, avendo natura negoziale e transattiva, non vincola automaticamente il giudice penale, che deve valutarne l'attendibilità rispetto alla quantificazione originaria. Nel caso concreto, il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente la maggiore attendibilità della ricostruzione della Guardia di Finanza, anche considerando la diversa stima dei materiali venduti senza fatturazione e dei costi riconosciuti. La motivazione non era quindi censurabile in sede di legittimità, considerati i limitati poteri della Cassazione nei procedimenti cautelari reali.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4
Disciplina il reato di dichiarazione infedele e prevede una soglia quantitativa di imposta evasa, il cui superamento deve essere verificato dal giudice penale.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20
Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.
Conferma, sul piano processuale, l'autonomia tra procedimento penale tributario, accertamento amministrativo e processo tributario.
Art. 321 c.p.p.
Disciplina il sequestro preventivo, misura cautelare reale oggetto della controversia.
Art. 324 c.p.p.
Regola il procedimento di riesame delle misure cautelari reali.
Art. 325 c.p.p.
Limita il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari reali ai motivi attinenti alla violazione di legge; non consente, di regola, una nuova valutazione del merito o dell'illogicità della ricostruzione fattuale.
Massime di principio
- In materia di reati tributari, la quantificazione dell'imposta evasa ai fini penali è autonoma rispetto a quella effettuata dall'Agenzia delle Entrate o dal giudice tributario.
- L'accertamento con adesione non determina automaticamente l'esclusione del reato né impone al giudice penale di adottare l'importo concordato; il giudice deve valutarne concretamente l'attendibilità.
- Il giudice penale può preferire la ricostruzione della Guardia di Finanza o di altri organi investigativi rispetto a quella concordata in sede fiscale, purché indichi elementi concreti e adeguati a giustificare tale scelta.
- In sede cautelare è sufficiente una valutazione sommaria del fumus del reato; non è necessario svolgere lo stesso approfondimento probatorio richiesto per la decisione definitiva di merito.
- Nel ricorso per cassazione contro un sequestro preventivo non è normalmente possibile contestare la mera valutazione dei fatti o chiedere una nuova comparazione tra gli accertamenti fiscali, salvo mancanza assoluta o apparenza della motivazione.
Testo integrale
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