Sentenza del 27/01/2022 n. 386 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Controlli a tavolino - garanzie del contribuente - disapplicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità del controllo a tavolino deducendo la violazione delle garanzie previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), sostenendo che tali garanzie dovessero comportare la disapplicazione dell'atto o l'annullamento a causa di difetto motivazionale
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che le previsioni dell'art. 12, comma 7, non siano applicabili ai c.d. controlli a tavolino e quindi non ammettano, in quel contesto, la conseguente disapplicazione o l'annullamento per difetto di motivazione invocato dal contribuente. In sostanza il controllo a tavolino e gli atti ad esso consequenziali sono stati considerati fuori dall'ambito di applicazione della tutela speciale prevista dal comma 7
Norme richiamate
legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Il comma 7 è stato interpretato come non applicabile ai cosiddetti controlli a tavolino: le garanzie ivi previste non producono effetti di disapplicazione/annullamento automatico degli atti conseguenti a tali controlli, neppure con riferimento a profili di motivazione
Massime di principio
- Le garanzie previste dallo Statuto del contribuente (in particolare art. 12, comma 7) non devono essere automaticamente estese a tutte le forme di verifica: occorre verificare se l'atto impugnato rientra effettivamente nell'ambito di applicazione della norma
- I controlli a tavolino possono avere natura e finalità tali da non attivare le tutele specifiche previste per altri procedimenti più formalizzati; perciò la contestazione fondata solo sulla mancata applicabilità dell'art. 12, comma 7 rischia di non essere accolta
- In situazioni simili è utile valutare alternative processuali e sostanziali (ad es. contestare la natura dell'atto, la specificità della motivazione, o violazioni di altre norme procedurali) piuttosto che basarsi esclusivamente sulla disapplicazione del comma 7
- È importante accertare se l'atto impugnato sia un atto impositivo formale o un atto preparatorio: se si dimostra che si tratta di un provvedimento impositivo, altre garanzie procedurali potrebbero risultare rilevanti e consentire rimedi diversi
- Nella difesa del contribuente conviene documentare puntualmente il difetto di motivazione e collegarlo a violazioni procedurali specifiche e concrete, non limitarlo a un richiamo generico allo Statuto del contribuente
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