Cassazione Civile, Ordinanza n. 41491/2021 del 24/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di divisione dell'eredità di una donna deceduta, promosso dal coniuge separato nei confronti dei due figli della de cuius. I figli avevano eccepito la carenza di legittimazione attiva del coniuge, sostenendo che egli fosse stato escluso dal testamento, e il coniuge aveva a sua volta proposto domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie. In corso di causa vi erano anche questioni sulla composizione dell'asse ereditario e sulla divisione di un appartamento con box auto e di un locale commerciale. La Corte d'appello aveva assegnato l'appartamento con box ai figli e il locale commerciale al coniuge, ritenendo inammissibile la domanda di indennità per il mancato godimento dell'immobile perché non riproposta con appello incidentale, e confermando la stima dei beni operata dal CTU. I figli ricorrevano in cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta domanda riconvenzionale di nullità della compravendita dell'appartamento e del box, asseritamente simulata come donazione; 2) omesso esame di fatto decisivo e violazione di norme processuali e sostanziali per non avere la Corte d'appello considerato la nullità/simulazione di quella vendita e non avere ordinato il deposito dei documenti smarriti; 3) omessa considerazione delle spese da essi sostenute per il mantenimento dell'asse ereditario ai fini della divisione. Il controricorrente proponeva ricorso incidentale lamentando che la Corte d'appello avesse dichiarato inammissibile la domanda di indennità per il godimento dell'immobile, sostenendo che sarebbe bastata la riproposizione ex art. 346 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto ai motivi principali, ha ritenuto che le censure non rispettassero gli oneri di specificità di cui all'art. 366 c.p.c.: mancava la compiuta esposizione delle vicende processuali, il confronto con la decisione impugnata e l'indicazione puntuale di atti e documenti, oltre alla dimostrazione che le questioni fossero state specificamente devolute in appello; inoltre, l'omessa pronuncia su una domanda del primo grado deve essere dedotta con specifico motivo di appello, non essendo il giudice di secondo grado investito automaticamente di tutte le questioni pregresse. La Corte ha richiamato anche la disciplina della perdita dei fascicoli di parte, rilevando che incombe alla parte l'onere di ricostruirli e di riprodurre i documenti. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile per difetto di specificità. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso che fosse sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. di una domanda già respinta in primo grado: la parte parzialmente soccombente deve proporre appello incidentale, altrimenti sulla domanda si forma giudicato. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
L'omessa pronuncia su una domanda o su un punto della domanda rileva solo se la questione è stata ritualmente devoluta e specificamente censurata; il giudice non può decidere oltre i limiti del devoluto, ma l'assenza di pronuncia va denunciata con i corretti strumenti processuali.
art. 183, comma 6, c.p.c.
memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
La memoria consente di precisare o modificare domande già proposte, non di introdurre tardivamente domande o eccezioni che dovevano essere formulate nei termini ordinari.
art. 167 c.p.c.
Le domande riconvenzionali e le eccezioni conseguenti alla domanda avversaria devono essere proposte nei termini e con le forme previste per la difesa di primo grado.
art. 342 c.p.c.
L'omessa pronuncia del primo giudice deve essere censurata con uno specifico motivo di appello; il giudice di appello non è investito automaticamente di tutte le domande ed eccezioni del primo grado.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere esposizione sommaria dei fatti, specifica indicazione dei motivi e dei documenti rilevanti; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.
art. 168 c.p.c.
Le memorie e gli atti di parte devono essere inseriti anche nel fascicolo d'ufficio in copia.
art. 73 disp. att. c.p.c.
Concorre alla disciplina del deposito e della conservazione degli atti nel fascicolo d'ufficio.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalle parti, ma la Corte non vi ravvisa un autonomo fondamento decisivo di accoglimento nel caso concreto.
art. 556 c.c.
Richiamato nel contesto della ricostruzione dell'asse ereditario e delle eventuali lesioni della quota di riserva.
art. 782 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla dedotta simulazione/donazione dell'atto di trasferimento.
artt. 48 e 50 L. 16 febbraio 1913, n. 89
Richiamati dalla parte ricorrente in relazione ai documenti e alla formazione degli atti, senza incidenza decisiva accolta dalla Corte.
art. 346 c.p.c.
La parte vittoriosa in primo grado può limitarsi a riproporre le domande non accolte; la parte parzialmente soccombente, invece, deve proporre appello incidentale, altrimenti la domanda respinta si intende rinunciata e si consolida il giudicato.
art. 89, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive, rigettata perché le espressioni contestate non erano rivolte in modo rilevante alla controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 720 c.c.
Nel giudizio divisorio, l'assegnazione del bene indivisibile in natura è preferibile rispetto alla vendita, che costituisce extrema ratio.
art. 463 c.c.
La questione di legittimità costituzionale sollevata sulla norma è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che non rispetti gli oneri di specificità e autosufficienza, non ricostruendo compiutamente i fatti processuali, il contenuto degli atti richiamati e il nesso tra le doglianze e la decisione impugnata.
- L'omessa pronuncia del primo giudice su una domanda o eccezione deve essere fatta valere con specifico motivo di appello: il giudice di secondo grado non è automaticamente investito di tutte le questioni già prospettate in primo grado.
- La memoria integrativa di primo grado non può essere utilizzata per introdurre tardivamente domande o eccezioni che dovevano essere proposte nei termini ordinari; la tardività determina inammissibilità della pretesa.
- In caso di smarrimento del fascicolo o dei documenti di parte, grava sulla parte l'onere di attivarsi per la ricostruzione del fascicolo e di riprodurre i documenti già ritualmente prodotti.
- Nel giudizio divisorio, l'attribuzione in natura dei beni è preferibile alla vendita, che rappresenta rimedio residuale e subordinato all'impossibilità di una divisione soddisfacente in natura.
- La parte parzialmente soccombente su una domanda respinta deve proporre appello incidentale per ottenerne l'accoglimento; la semplice riproposizione ex art. 346 c.p.c. non evita la formazione del giudicato interno.
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