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Sentenza

Sentenza n. 6891/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 00196/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202508122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Due decreti del Questore di Bolzano di sospensione della conduzione dell’esercizio per 15 e 30 giorni, con decorrenza immediata e contestuale chiusura, adottati ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TRGA di Bolzano che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro le due sospensioni questorili, proponendo anche domanda risarcitoria. Con riferimento al primo decreto, l’appellante ha dedotto travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione e insussistenza dei presupposti dell’art. 100 T.U.L.P.S., contestando la ricostruzione di una pluralità di risse, aggressioni, lesioni, omesse richieste di intervento alle Forze dell’ordine e uso di coazione fisica da parte degli addetti alla sicurezza. Ha inoltre sostenuto che il TAR avesse integrato indebitamente la motivazione del provvedimento richiamando la legge n. 94/2009 e il D.M. 6 ottobre 2009. Quanto al secondo decreto, l’appellante ha censurato la durata di 30 giorni, la valutazione delle violazioni riscontrate durante il controllo del locale, la mancanza dei presupposti fattuali e giuridici per l’applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. e dell’art. 9, comma 3, della legge n. 287/1991, nonché il difetto di istruttoria, il travisamento, l’illogicità, la sproporzione e la contraddittorietà della motivazione. Ha contestato, tra l’altro, il rinvenimento di stupefacenti, l’impiego irregolare di lavoratori, l’ostruzione delle uscite e delle scale di emergenza, l’uso di dispositivi pirotecnici, la non conformità dell’impianto antincendio, l’utilizzo non documentato di bodycam e un’ulteriore aggressione denunciata da un avventore. È stata inoltre dedotta la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’appellante ha criticato anche la decisione del TAR di non esaminare specificamente i vizi del secondo decreto, ritenendo improcedibile la domanda di annullamento per esaurimento degli effetti dell’atto e respingendo la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno e dell’elemento soggettivo.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata, sia pure con motivazione parzialmente diversa. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il primo provvedimento perché fondato su una pluralità di episodi documentati di violenza, aggressioni e lesioni, nonché sulla reiterata omissione di tempestive segnalazioni alle Forze dell’ordine e ai sanitari e sull’uso di forza fisica per allontanare avventori. Le relazioni e gli accertamenti della Polizia, non contestati con querela di falso, sono stati ritenuti dotati di efficacia probatoria qualificata. Il Collegio ha escluso che vi fosse un’integrazione postuma della motivazione, poiché i riferimenti alla legge n. 94/2009 e al D.M. 6 ottobre 2009 erano funzionali alla qualificazione giuridica dei fatti già posti a base del provvedimento. Ha inoltre chiarito che l’obbligo di immediata segnalazione sussiste anche quando le aggressioni si verificano nelle pertinenze del locale, comprese le aree di parcheggio, e che l’uso delle mani per allontanare con la forza una persona integra coazione fisica quando limita la libertà di movimento e produce lesioni. Quanto al secondo provvedimento, il Consiglio di Stato ha ritenuto erroneo il mancato esame, da parte del TAR, dei vizi di legittimità dedotti, poiché tale esame era necessario ai fini della domanda risarcitoria, nonostante l’esaurimento degli effetti della sospensione. Nel merito, tuttavia, ha ritenuto legittima anche la sospensione di 30 giorni. La misura risultava sostenuta da una pluralità di criticità concorrenti: episodi di violenza e mancata collaborazione, rinvenimento di sostanze stupefacenti, uscite e scale di emergenza ostruite, presenza di materiali combustibili, uso di fontane pirotecniche, rilevatori antincendio vetusti o non funzionanti e impianto non conforme. Tali elementi erano ritenuti idonei, nel loro insieme, a dimostrare un pericolo attuale e concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche indipendentemente dalla responsabilità personale dell’esercente. Le contestazioni della società sono state giudicate atomistiche, generiche e inidonee a sostituire le valutazioni discrezionali dell’autorità di pubblica sicurezza. La durata di 30 giorni non è stata ritenuta contraddittoria: il riferimento iniziale a 15 giorni è stato qualificato come mero refuso, mentre la motivazione complessiva giustificava una sospensione più lunga per la reiterazione del pericolo e la gravità delle criticità. È stata respinta anche la censura relativa alla comunicazione di avvio del procedimento, poiché il Questore aveva esplicitato ragioni concrete e urgenti, connesse al rischio di reiterazione di condotte pericolose e alla necessità di una tempestiva prevenzione. La domanda risarcitoria non ha trovato accoglimento. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 5.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 100 T.U.L.P.S.

    «oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini»

    Attribuisce al Questore un potere preventivo e cautelare di sospensione della licenza quando l’esercizio costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini. È sufficiente un pericolo concreto, valutabile con ampia discrezionalità e sindacabile dal giudice solo per manifesta irragionevolezza.

  • art. 9, comma 3, legge n. 287/1991

    «la sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall’art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza [...] non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate»

    La durata ordinaria della sospensione è di quindici giorni, ma il Questore può disporre una durata maggiore quando motivi specificamente particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Nel caso concreto la motivazione complessiva è stata ritenuta sufficiente a giustificare la sospensione di trenta giorni.

  • art. 3, commi 7-13, legge n. 94/2009

    «è vietato l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica»

    La disciplina degli addetti ai servizi di controllo esclude l’uso della forza e impone che l’attività di primo intervento non comporti l’esercizio di pubbliche funzioni o l’impiego di mezzi di coazione.

  • art. 5, comma 1, lettera c), D.M. 6 ottobre 2009

    «concorso nelle procedure di primo intervento [...] volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l’obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione»

    Gli addetti alla sicurezza possono concorrere al primo intervento solo senza esercitare pubbliche funzioni, usare la forza o esporsi a rischi, dovendo comunque segnalare immediatamente alle autorità le condotte pericolose e collaborare con esse.

  • artt. 7 e 8 legge n. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrono ragioni di urgenza, purché l’amministrazione espliciti esigenze concrete e attuali di tempestiva prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    L’esaurimento degli effetti del provvedimento può determinare l’improcedibilità della domanda di annullamento, ma non esonera il giudice dall’esaminare i vizi dedotti quando tale esame sia necessario per decidere la domanda risarcitoria proposta congiuntamente.

  • art. 101 c.p.a.

    Consente all’appellante di riproporre in appello i motivi assorbiti dal giudice di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato quale espressione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e della denominazione della società appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il potere questorile di sospendere la licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e cautelare: non presuppone l’accertamento di una responsabilità personale del gestore, essendo sufficiente che l’esercizio costituisca, sulla base di elementi concreti e attuali, un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini.
  • Nell’esercizio del potere previsto dall’art. 100 T.U.L.P.S., la valutazione della pluralità di episodi violenti, delle omissioni di segnalazione alle autorità, delle carenze di sicurezza e delle altre criticità può essere effettuata unitariamente; il gestore non può neutralizzare la motivazione mediante la contestazione atomistica di singoli elementi quando questi concorrono nel loro insieme a rappresentare una situazione di pericolo.
  • Gli addetti ai servizi di controllo di un pubblico esercizio devono segnalare immediatamente alle Forze di polizia e alle altre autorità competenti le condotte o situazioni pericolose e non possono ricorrere a mezzi di coazione fisica. L’obbligo di segnalazione opera anche per gli episodi verificatisi nelle pertinenze del locale, comprese le aree di parcheggio oggetto di controllo e vigilanza.
  • Le relazioni e gli accertamenti del personale di Polizia, in assenza di querela di falso, sono assistiti da efficacia probatoria qualificata quanto ai fatti attestati come avvenuti in presenza degli operanti; fotografie o documenti di parte non chiaramente incompatibili non sono sufficienti a smentirli.
  • Quando l’esaurimento degli effetti dell’atto rende improcedibile la domanda di annullamento, il giudice deve comunque esaminare i vizi di legittimità dedotti se tale esame è funzionale alla decisione sulla domanda risarcitoria proposta nel medesimo giudizio.
  • La sospensione della licenza per un periodo superiore ai quindici giorni richiede la specifica motivazione di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica. La motivazione può risultare dalla valutazione complessiva della reiterazione dei pericoli, della gravità delle violazioni e dell’insufficienza di una precedente sospensione, mentre un riferimento interno incompatibile con la durata finale può essere qualificato come mero refuso se il resto del provvedimento è coerente.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPubblici esercizi e somministrazionePartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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