Sentenza del 11/02/2020 n. 204 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Principi notificazione a mezzo PEC e art. 26, c.2, D.P.R. 602/73 - criteri per vizi e invalidità (inesistenza e nullità) della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la validità della notificazione a mezzo PEC, sostenendo vizi tali da determinare l'inesistenza o la nullità della notifica (in particolare per l'assenza di sottoscrizione con firma digitale del documento informatico rappresentativo della cartella di pagamento)
La decisione
il giudice ha ritenuto che la prova dell'invio da parte dell'Agenzia e della ricezione all'indirizzo PEC del destinatario, effettuata con le modalità prescritte, esclude l'ipotesi di inesistenza della notificazione secondo i criteri della giurisprudenza di legittimità. La nullità della notifica può essere dichiarata solo quando il documento notificato non presenti caratteristiche tali da consentire l'efficacia probatoria degli originali rispetto a documenti trasmessi in copia. Inoltre è stato precisato che il D.P.R. n.68/2005, disciplina speciale per le notificazioni delle cartelle di pagamento, non prevede l'obbligo di sottoscrizione con firma digitale del documento informatico da notificare a mezzo PEC; pertanto l'assenza di tale firma non determina di per sé la nullità della notifica. In sintesi la notifica è stata ritenuta valida e opponibile al contribuente
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973
indica le modalità per le notificazioni a mezzo PEC delle cartelle di pagamento; applicata con riferimento alla disciplina speciale del D.P.R. n.68/2005 per valutare efficacia della notificazione
D.P.R. n. 68/2005
costituisce disciplina speciale in materia di notificazioni delle cartelle di pagamento; non prevede l'obbligo di firma digitale del documento informatico rappresentativo della cartella notificata via PEC e definisce le caratteristiche probatorie richieste per escludere la nullità
Massime di principio
- La corretta prova dell'invio da parte dell'amministrazione e della ricezione alla PEC del destinatario è sufficiente a escludere l'inesistenza della notificazione.
- La nullità della notifica non è automatica per la mancata apposizione della firma digitale sul documento informatico: essa ricorre solo se il documento non possiede le caratteristiche probatorie per equiparare l'originale alle copie trasmesse.
- Per le cartelle di pagamento si applica la disciplina speciale del D.P.R. n.68/2005 richiamata dall'art. 26, c.2, DPR n.602/73; tale disciplina va interpretata come prevalente rispetto a regole generali che impongano formalità aggiuntive non previste dalla norma speciale.
- Chi contesta la validità della notifica via PEC deve fornire prova concreta del vizio (mancata ricezione, documenti alterati, mancanza dei dati di certificazione/metadata che comprovino l'invio o la consegna), non limitandosi a dedurre l'assenza di firma digitale.
- Per difendersi in situazioni analoghe il contribuente dovrebbe verificare e documentare: (a) l'effettiva mancata ricezione nella casella PEC, (b) l'assenza o l'irregolarità dei messaggi di accertamento dell'invio/avvenuta consegna (es. ricevute di accettazione/consegna), (c) eventuali incongruenze nel documento trasmesso che ne compromettano la valenza probatoria.
- L'amministrazione che notifica via PEC deve conservare e poter produrre le ricevute e le evidenze tecniche (log, ricevute di accettazione e di consegna) che attestino l'avvenuta trasmissione e la ricezione all'indirizzo PEC del destinatario.
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