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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43937/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Rovigo del 17/03/2022 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del capannone sito in Badia Polesine. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 125, comma 3; 321, commi 1 e 2; 324; 309, comma 9 c.p.p.) per non aver valutato l'indisponibilità dell'immobile intervenuta il 25/08/2021 a seguito di un sequestro probatorio eseguito e convalidato il 26/08/2021, sostenendo l'illegittima coesistenza sullo stesso bene del sequestro probatorio e di quello preventivo

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. perché il motivo dedotto in Cassazione (la coesistenza dei due sequestri) non era stato previamente contestato in sede di riesame, dove il ricorrente aveva lamentato soltanto la mancanza del periculum in mora. Inoltre la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e privo di interesse: ha ricordato il principio di compatibilità tra sequestro probatorio e sequestro preventivo quando ricorrano i presupposti normativi distinti e le finalità differenziate, per cui la presenza di un sequestro preventivo non impedisce che lo stesso bene sia oggetto di sequestro probatorio volto a rafforzare la tutela cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Autorizza il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte ha tenuto conto della memoria e della requisitoria scritta

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente nel motivo di impugnazione; la Corte non ha ritenuto valorizzabile tale richiamo non essendo stato prospettato in sede di riesame

  • art. 321, commi 1 e 2 c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla stato di libertà e misure coercitive; la Corte ha ritenuto la questione non devoluta al controllo in Cassazione

  • art. 324 c.p.p.

    Richiamata nel motivo di cassazione; la Corte non ha effettuato un esame sostanziale per inammissibilità procedurale

  • art. 309, comma 9 c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente in riferimento alla disciplina del sequestro; non è stata ritenuta decisiva in Cassazione per le stesse ragioni procedurali

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    Base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione perché il motivo non era stato proposto in grado di appello/riesame

  • art. 609, comma 2 c.p.p.

    Riferimento combinato con l'art. 606 per il divieto di dedurre in Cassazione questioni non prospettate nei gradi precedenti salvo eccezioni

  • Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (Bonaffini)

    Giurisprudenza richiamata sul principio che in Cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nei gradi precedenti, a meno che siano rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre prima

  • Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020 (Muscerino)

    Giurisprudenza richiamata per affermare la compatibilità tra sequestro preventivo e sequestro probatorio quando sussistono i presupposti distinti e finalità diverse

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese e agli obblighi pecuniari allorché la Cassazione rigetti o dichiari inammissibile il ricorso; applicata per la condanna a euro 3.000 verso la Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state previamente e specificamente prospettate nei gradi di merito (art. 606 e 609 c.p.p.), salvo le eccezioni tassative (cose rilevabili d'ufficio o non deducibili prima). Prima di proporre ricorso per cassazione, assicurarsi che tutti i profili di doglianza siano stati sollevati in sede di appello/riesame.
  • La coesistenza di sequestro probatorio e sequestro preventivo sullo stesso bene è possibile quando sussistono presupposti normativi distinti e finalità diverse: il vincolo derivante da un sequestro non impedisce che lo stesso bene sia sottoposto a diverso vincolo cautelare volto a garantire ulteriori esigenze istruttorie o cautelari.
  • Non ha interesse a impugnare la legittimità di un titolo cautelare diverso e indipendente se la relativa impugnazione non comporterebbe la rimozione del vincolo sull'interessato; valutare sempre l'effettiva utilità dell'impugnazione rispetto all'effetto concreto sul bene o sulla posizione del ricorrente.
  • Documentare con precisione la sequenza temporale e le ragioni dei sequestri (date, convalide, scopi) quando si intende contestarne la compatibilità, perché la prova processuale è determinante per far valere l'eccezione.
  • Se si ritiene che un vizio sia emerso successivamente al grado di riesame e non fosse deducibile prima, specificare nei motivi perché si rientra nelle eccezioni (impossibilità di deduzione o rilevabilità d'ufficio) per evitare l'inammissibilità in Cassazione.
  • Valutare il rischio di soccombenza e le possibili sanzioni economiche (spese e ammende ex art. 616 c.p.p.) prima di proporre ricorso manifestamente infondato o procedimentalmente inammissibile.

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