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Sentenza

Sentenza n. 1344/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento RDA ALFA 2500117 del 18 luglio 2025, avente a oggetto “Fornitura di pompe dosatrici e relativi accessori - CIG B6B58A93BD Comunicazione di affidamento ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023”, con cui Alfa S.r.l. ha aggiudicato la procedura per la fornitura di pompe dosatrici per sostanze chimiche e relativi accessori da utilizzarsi nell’ambito dei trattamenti di acqua ad uso potabile - C.I.G. B6B58A93BD alla società Prominent Italiana S.r.l., comunicato alla ricorrente sempre in data 18 luglio 2025; - nonché di tutti i provvedimenti, presupposti e conseguenti; - e per la declaratoria di inefficacia del contratto sottoscritto tra Alfa S.r.l. e Prominent Italiana S.r.l. in data 7 agosto 2025, comunicato l’11 agosto 2025, con il conseguente subentro, ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm., di Grundfos Pompe Italia S.r.l. nel contratto oggetto di affidamento oppure, in subordine, per l’accoglimento della richiesta di risarcimento del danno per equivalente.

Giustizia amministrativa202503175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della fornitura di pompe dosatrici e relativi accessori in favore dell’impresa controinteressata, con domanda di subentro nel contratto o, in subordine, di risarcimento del danno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l’aggiudicazione sostenendo, con il primo motivo, che i prodotti offerti dall’aggiudicataria non rispettassero i requisiti minimi della lex specialis: portata minima di 3 ml/h, pressione massima di funzionamento pari a 16 bar o superiore, diaframma completamente in PTFE e disponibilità di uno strumento per verificare la portata reale del dosaggio. Ha dedotto violazione della richiesta di preventivi e della lex specialis, carenza istruttoria, violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, eccesso di potere, mancanza dei presupposti, antieconomicità, illogicità e ingiustizia manifesta. Con il secondo motivo ha sostenuto che il ribasso del 61,96% offerto dall’aggiudicataria fosse possibile soltanto in ragione della non conformità dei prodotti e che l’offerta fosse palesemente anomala; ha quindi dedotto violazione della lex specialis, omessa verifica dell’anomalia, illogicità e irragionevolezza, violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, dei principi di buon andamento e degli artt. 3 e 97 Cost. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento in forma specifica, mediante subentro nel contratto, o per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e la domanda risarcitoria. Quanto al primo motivo, ha accertato sulla base della documentazione tecnica prodotta in gara che i prodotti offerti possedevano i requisiti richiesti: portata minima di 3 ml/h, pressione massima di 16 bar o superiore, diaframma completamente in PTFE e sistema di monitoraggio della reale portata dosata con uscita 4-20 mA. Ha ritenuto non necessario lo strumento “dulcoflow”, poiché non indispensabile al funzionamento della pompa offerta. Il requisito relativo al diaframma doveva essere interpretato letteralmente e non poteva essere esteso all’intera membrana della macchina. In presenza di eventuali dubbi interpretativi, avrebbe comunque operato il favor partecipationis. Le contestazioni fondate su schede commerciali reperite sul sito dell’aggiudicataria e su valutazioni tecniche della ricorrente non erano idonee a smentire le specifiche dell’offerta presentata per la gara, poiché le schede web si riferiscono a configurazioni standard e non necessariamente alle configurazioni migliorative predisposte per una specifica procedura. Il TAR ha inoltre rilevato che la lex specialis consentiva di verificare l’effettiva idoneità dei prodotti anche in fase esecutiva, prevedendo rimedi per eventuali difformità. Ha escluso un sindacato sostitutivo del giudice sulle valutazioni tecniche della stazione appaltante, non essendo emersi profili di abnormità. Quanto al secondo motivo, il ribasso del 61,96% non è stato ritenuto sintomatico di anomalia: esso era giustificato dalle economie di scala del produttore, risultava comparabile con il ribasso del 52% della ricorrente e con quello del 66,93% praticato dall’aggiudicataria in una precedente procedura. Trattandosi inoltre di appalto sotto soglia europea, non sussisteva un obbligo di attivare il subprocedimento di verifica dell’anomalia in assenza di specifici elementi sintomatici. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’illegittimità dell’aggiudicazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 oltre oneri e spese generali in favore dell’aggiudicataria; nulla è stato disposto per le spese nei confronti della stazione appaltante non costituita.

Norme richiamate

  • art. 8.2.2 del Regolamento per lavori, servizi e forniture per i settori speciali di Alfa S.r.l.

    La procedura è stata svolta mediante selezione discrezionale del miglior preventivo, secondo il regolamento interno della società pubblica.

  • art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Richiamato nella comunicazione di affidamento impugnata.

  • art. 17 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 14, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Il valore dell’appalto, inferiore alla soglia di rilevanza europea, è stato considerato ai fini dell’esclusione di un obbligo automatico di verifica dell’anomalia in assenza di specifici elementi sintomatici.

  • art. 122 c.p.a.

    Invocato per ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, domande non accolte in conseguenza del rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione della lex specialis di gara deve essere privilegiato il significato letterale delle clausole, senza introdurre requisiti o significati impliciti non desumibili dal loro testo; in caso di obiettiva ambiguità deve essere preferita, ove compatibile, l’interpretazione che favorisca la massima partecipazione.
  • La conformità dell’offerta ai requisiti tecnici deve essere verificata sulla base della documentazione presentata in gara e riferita alla specifica configurazione del prodotto offerto; schede commerciali relative a configurazioni standard, pubblicate sul sito del produttore, non prevalgono automaticamente sulle specifiche tecniche dell’offerta di gara.
  • Quando la lex specialis prevede che l’effettiva verifica dell’idoneità del prodotto possa avvenire anche in fase di esecuzione, l’accertamento della conformità può essere demandato a tale fase, purché l’offerta contenga l’impegno al rispetto delle caratteristiche essenziali richieste e siano previsti adeguati rimedi contrattuali per le difformità.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni tecniche a quelle della stazione appaltante nella verifica della conformità dell’offerta, salvo che la valutazione amministrativa risulti abnorme, manifestamente illogica o altrimenti viziata; la mera prospettazione di una diversa lettura tecnica non è sufficiente.
  • Negli affidamenti sotto soglia europea l’entità del ribasso non determina automaticamente l’obbligo di verifica dell’anomalia; tale obbligo sorge solo in presenza di concreti elementi sintomatici di non congruità, che devono essere valutati alla luce delle caratteristiche dell’operatore, delle economie di scala e dei ribassi comparabili.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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