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Sentenza

Sentenza del 28/03/2018 n. 7605 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia Sud S.p.A. ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto gli appelli dei contribuenti contro cartelle relative alla revoca delle agevolazioni prima casa. I quattro motivi riguardavano, tra l'altro, la mancata partecipazione dell'Agenzia delle entrate al giudizio d'appello, la nullità della notifica dell'appello, la violazione del principio del ne bis in idem e l'errata valutazione della cartella rispetto agli obblighi di indicazione dell'autorità giudiziaria competente. I contribuenti hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale e di prova dei poteri rappresentativi del soggetto che aveva conferito il mandato all'avvocato.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i quattro motivi di merito e ha dichiarato inammissibile il ricorso. La procura era stata conferita dal Direttore dell'Area Territoriale di Latina, ma non era stato dimostrato che tale soggetto fosse il legale rappresentante della società o fosse validamente munito del potere di rappresentanza e di delega. Mancando la prova dei poteri di rappresentanza sostanziale e, di conseguenza, della validità della procura processuale, Equitalia Sud non risultava validamente costituita in giudizio. La società è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 2.500 euro per compensi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2

    La norma è stata richiamata da Equitalia in relazione alla partecipazione dell'ente impositore al giudizio d'appello e alle modalità di notifica dell'impugnazione, ma la Corte non ha esaminato tali censure perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di rappresentanza.

  • Art. 101 cod. proc. civ.

    Richiamato con riferimento al contraddittorio processuale e alla mancata citazione dell'ente impositore nel giudizio d'appello; anche questo motivo non è stato esaminato nel merito.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2

    La disposizione riguarda gli obblighi informativi e gli elementi che devono risultare dagli atti dell'amministrazione finanziaria, inclusa l'indicazione dei mezzi e dell'autorità cui ricorrere. La questione non è stata decisa dalla Cassazione per l'inammissibilità preliminare del ricorso.

  • Legge n. 31 del 2008, art. 36

    Richiamata in relazione alle modalità e agli elementi della cartella di pagamento e alla competenza dell'autorità giudiziaria. La Corte non ha svolto alcuna valutazione definitiva sulla sua applicazione al caso concreto.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Richiamato in tema di cartella di pagamento. Anche tale questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

  • Art. 360 cod. proc. civ.

    art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti da Equitalia, tra cui violazione di legge, nullità processuali e vizi di motivazione.

  • Principi giurisprudenziali sulla rappresentanza processuale delle persone giuridiche

    Cass. S.U. n. 894/1999; Cass. n. 4642/1995; Cass. n. 19824/2011; Cass. S.U. n. 20596/2007; Cass. n. 13381/2007; Cass. n. 8838/2000

    La persona giuridica deve provare, quando contestato, che il soggetto che ha conferito la procura disponeva effettivamente dei poteri di rappresentanza sostanziale e del potere di delegare la rappresentanza processuale. In assenza di tale prova, la procura non abilita validamente il difensore e il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Quando una società o un ente propone un ricorso, non basta indicare genericamente che agisce in persona del legale rappresentante: occorre che sia identificabile il soggetto che conferisce la procura e, se contestato, deve essere dimostrato il suo effettivo potere rappresentativo.
  • La procura speciale deve provenire da un soggetto legittimato a rappresentare l'ente oppure da un delegato munito di poteri adeguatamente documentati. La qualifica interna, come quella di direttore territoriale, non dimostra automaticamente il potere di conferire la procura.
  • Il difetto di rappresentanza o di procura incide sulla valida costituzione del rapporto processuale ed è una questione preliminare, rilevabile anche d'ufficio. Se accertato, comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame delle questioni di merito.
  • Chi agisce in nome di una persona giuridica deve predisporre e, in caso di contestazione, produrre la documentazione relativa a statuto, deleghe, delibere o altri atti idonei a dimostrare i poteri del firmatario.
  • Le contestazioni relative alla cartella, alla competenza del giudice o alle notifiche possono diventare irrilevanti se l'impugnazione è preliminarmente inammissibile per un vizio di rappresentanza processuale.
  • La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile è normalmente condannata al pagamento delle spese di lite secondo il principio di soccombenza.

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