Cassazione Penale, Sentenza n. 16828/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ha dichiarato la nullità assoluta e insanabile del decreto di citazione in appello (art. 179 c.1 in relazione all'art. 178 c.1 lett. c) c.p.p.), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per il prosieguo del giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nullità del giudizio di appello per omissione della citazione dell'imputato: il decreto di citazione per l'udienza del 22/07/2020 era stato notificato tramite PEC al difensore, ma non risulta eseguita la notifica presso il domicilio dove l'imputato era ristretto agli arresti domiciliari e non è indicato che la PEC fosse destinata al difensore anche in qualità di domiciliatario. Il difensore aveva ricevuto la notifica in proprio, mentre l'imputato aveva in precedenza dichiarato la propria elezione di domicilio presso lo studio del difensore; tuttavia la mancata indicazione della veste di domiciliatario impedisce di ritenere perfezionata la notifica all'imputato
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73, comma 5
Norma sostanziale relativa al reato per cui era stato condannato l'imputato (tra i fatti oggetto del processo), citata nel contesto della vicenda ma non decisiva per la questione processuale di notifica
Codice di procedura penale, art.179, comma 1
La corte ha ritenuto applicabile la nullità assoluta e insanabile prevista per vizi di citazione che incidono sui diritti della difesa, con conseguente annullamento senza rinvio
Codice di procedura penale, art.178, comma 1, lett. c)
Richiamato come causa della nullità della citazione dell'imputato: la notifica non perfezionata nei modi prescritti integra la previsione normativa richiamata
Giurisprudenza: Sez. II, n. 8887 del 17/01/2019 (Sabattini)
Principio interpretato: la notifica via PEC al difensore è valida anche con una sola copia purché risulti che l'atto è stato consegnato al difensore sia in proprio sia nella qualità di domiciliatario dell'interessato; in mancanza di tale indicazione la notifica non è perfezionata
Giurisprudenza: Sez. I, n. 12309 del 29/01/2018 (Viggiani)
Conferma il principio sulla necessità che risulti la consegna al difensore anche come domiciliatario per perfezionare la notifica via PEC quando il difensore è anche domiciliatario dell'imputato
Massime di principio
- La notifica in appello deve essere perfezionata nei confronti dell'imputato: la mera notifica al difensore non è sufficiente se non risulta espressamente che il difensore ha ricevuto l'atto anche quale domiciliatario dell'imputato
- Quando l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore, la notifica tramite PEC al difensore vale solo se è chiaro che la PEC è destinata al difensore nella sua duplice veste (in proprio e come domiciliatario); in assenza di tale indicazione la notifica può essere nulla
- La nullità relativa alla mancanza di citazione dell'imputato può essere qualificata come assoluta e insanabile e comportare l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata
- Se la cancelleria ha tentato la notifica presso un luogo (es. domiciliario agli arresti) e ha ricevuto comunicazione di irreperibilità, occorre adottare ulteriori adempimenti per assicurare la correttezza della citazione (es. notifica al difensore in qualità di domiciliatario); l'assenza di tali adempimenti espone a nullità
- In situazioni analoghe è opportuno che il difensore e la cancelleria documentino esplicitamente la qualità in cui la notifica è stata ricevuta (in proprio e/o come domiciliatario) per evitare contestazioni sull'efficacia della comunicazione
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