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Sentenza

Sentenza del 14/04/2021 n. 103 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia

1-Avviso di addebito - contributi previdenziali - difetto di giurisdizione - inammissibilità del ricorso 2-Cartella di pagamento - iscrizione di ipoteca - termine ex art. 50, co. 2, d.P.R. n. 602/1973 - non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente ha impugnato un avviso di addebito per presunti contributi previdenziali contestando l'esazione; inoltre era in discussione la rilevanza temporale ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca sulla cartella di pagamento (se il termine di riferimento per la capacità della cartella di costituire titolo per l'ipoteca fosse quello previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 oppure l'art. 50, comma 1).

La decisione

la Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione ritenendo che i contributi previdenziali non abbiano natura tributaria e quindi non rientrino nella giurisdizione della Commissione tributaria; quanto all'iscrizione dell'ipoteca, la Corte ha stabilito che il termine da cui le somme iscritte a ruolo diventano titolo per l'iscrizione dell'ipoteca è quello previsto dall'art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, escludendo rilievo al comma 2.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 1

    individua il termine rilevante dal quale il ruolo produce gli effetti necessari per le azioni esecutive (quale l'iscrizione dell'ipoteca) e, secondo la sentenza, costituisce il riferimento valido per determinare quando la cartella/ruolo diventa titolo per l'ipoteca.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2

    secondo la decisione non assume rilievo ai fini della determinazione del momento in cui le somme iscritte a ruolo diventano titolo per l'iscrizione dell'ipoteca; non può essere invocato per posticipare o anticipare la capacità della cartella di costituire titolo ipotecario.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    disciplinando l'iscrizione dell'ipoteca esecutiva in relazione alle somme iscritte a ruolo, la norma è stata interpretata congiuntamente all'art. 50 per stabilire il preciso momento da cui il ruolo costituisce titolo per l'ipoteca.

Massime di principio

  • Le controversie relative a contributi previdenziali non sono di natura tributaria: la Commissione tributaria non ha giurisdizione e il ricorso è inammissibile; bisogna quindi rivolgersi al giudice competente (es. giudice del lavoro o altro foro competente secondo la materia).
  • Prima di proporre un ricorso procedurale verificare la natura dell'entrata contestata (tributaria vs previdenziale/assistenziale): la qualificazione determina la giurisdizione e la procedura da seguire.
  • Per la costituzione di titolo idoneo all'iscrizione dell'ipoteca sulle somme iscritte a ruolo, il riferimento è l'art. 50, comma 1, D.P.R. n. 602/1973; non è possibile basarsi sul comma 2 per alterare la determinazione del termine rilevante.
  • Se si è destinatari di una cartella e si intende contestare l'ipoteca o la sua tempestività, occorre esaminare il ruolo rispetto al momento previsto dall'art. 50(1) e valutare i rimedi processuali appropriati (impugnazioni/azioni davanti al giudice competente o istanze amministrative), tenendo conto dei termini previsti dalla legge.

Testo integrale

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