Sentenza del 14/04/2021 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Sanzioni - L'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica ai giudizi tributari avanti le Commissioni - Sussiste - La previsione in sentenza della sussistenza dei presupposti per richiedere il supplemento di pagamento legittima comunque l'irrogazione della sanzione - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva annullato il provvedimento di irrogazione di sanzioni n. 2018/xx relativo al recupero del contributo unificato richiesto in misura doppia a seguito di precedente contenzioso tributario. Il ricorrente sosteneva che la precedente decisione, che aveva condannato la società al pagamento del contributo doppio e non impugnata, avesse formato giudicato e legittimasse la richiesta di supplemento di pagamento; la resistente contestava l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater del d.P.R. n. 115/2002 ai giudizi tributari e sosteneva che quel capo della sentenza non costituisse atto decisorio idoneo a creare un obbligo esecutivo.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello del MEF e confermato la sentenza di primo grado: ha ritenuto che l'art.13, c.1‑quater del d.P.R. n.115/2002 non si applica ai giudizi tributari avanti le Commissioni (richiamando la giurisprudenza costituzionale, sent. n.18/2018) e che l'indicazione, nel dispositivo di una sentenza tributaria, della possibilità di richiedere il supplemento di pagamento non equivale a un capo decisorio che formi giudicato. Pertanto non si è formato alcun giudicato sulla materia e l'unico atto idoneo a incidere sulla posizione del contribuente era il provvedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioni, che è stato impugnato e annullato per inesistenza giuridica dell'obbligazione. Compensazione delle spese tra le parti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
La Commissione interpreta la norma come non applicabile ai giudizi tributari davanti alle Commissioni provinciali e regionali: la norma obbliga il Collegio a evidenziare l'esistenza dei presupposti per richiedere il supplemento ma non prevede l'emissione di un capo di decisione che costituisca obbligo esecutivo e giudicato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 18/2018
Richiamata come autorevole orientamento che ha chiarito l'inapplicabilità della disciplina sul contributo unificato «doppio» ai giudizi tributari davanti alle Commissioni, consolidando il criterio seguito dalla Commissione nel caso concreto.
Cass. civ., n. 22867/2016
Citata per il principio che un soggetto non parte nel giudizio originario non aveva l'obbligo di impugnare il capo della decisione; rafforza l'argomento che non si è formato giudicato rispetto alla posizione dell'attuale contribuente.
Massime di principio
- La previsione in sentenza della sussistenza dei presupposti per richiedere il supplemento del contributo non equivale a un capo decisorio che produca giudicato esecutivo: il Collegio deve solo evidenziare i presupposti, non emettere un ordine di pagamento automatico.
- L'art.13, c.1‑quater d.P.R. 115/2002 non si applica, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata, ai giudizi tributari avanti le Commissioni provinciali e regionali; perciò la semplice presenza di quella indicazione in una sentenza tributaria non legittima di per sé un'esazione.
- L'atto idoneo a modificare la posizione soggettiva del contribuente è il provvedimento amministrativo di irrogazione/recupero: tale atto deve fondarsi su un'obbligazione tributaria esistente; in sua assenza, l'atto è annullabile.
- Se l'Amministrazione non era parte nel giudizio originario, non poteva creare un giudicato opponibile al contribuente non partecipante; il contribuente non è obbligato ad impugnare capi che non lo riguardano direttamente.
- In casi analoghi il contribuente dovrebbe contestare l'atto di esazione/irrogazione piuttosto che ritenere automaticamente vincolante il mero riferimento al supplemento nella sentenza; l'Amministrazione, invece, deve provare l'esistenza di un capo decisorio effettivo o emettere l'atto amministrativo fondato su una valida obbligazione.
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