Sentenza n. 2030/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) dell’atto deliberativo nr 864 DEL 16/9/2025 – struttura proponente u.o,c. gestione risorse umane – del Direttore Generale dell'A.O.R.N. A. Cardarelli, Dr. Antonio D'Amore nonché della funzionale proposta del Dirigente u.o.c. gestione risorse umane ivi contenuta, nonché dei rispettivi allegati recanti gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, che pure si impugnano, con cui, alla stregua dell'Istruttoria compiuta dal Direttore della_ u,o.c. gestione risorse umane – che pure si impugna - il ricorrente dott. Alfredo Erman non è stato ammesso a partecipare all’ Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la UOC Ostetricia e Ginecologia indetto con delibera n°474 del 19.05.2025 e delibera di rettifica n.530 del 30.05.2025 dall'A.O.R.N. A. Cardarelli – Con la seguente motivazione “non in possesso del requisito di cui all’art.2 punto 3 del bando”; b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il bando - ove lesivo - pubblicato sul burc del 30/6/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La partecipazione con riserva alle prove, disposta in sede cautelare, non ha condotto a un risultato utile per il ricorrente, che non ha superato le prove concorsuali; è quindi venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione dell'esclusione. Le spese sono state compensate, considerata la mancata opposizione dell'Azienda resistente.
Atto impugnato: esclusione dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della UOC Ostetricia e Ginecologia, motivata dal mancato possesso di un requisito del bando
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione aziendale e gli atti istruttori con cui non era stato ammesso all'avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la UOC Ostetricia e Ginecologia. L'esclusione era motivata dal mancato possesso del requisito previsto dall'art. 2, punto 3, del bando. Sono stati impugnati anche gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, gli atti presupposti e, ove lesivo, il bando. Il ricorrente era stato ammesso a partecipare con riserva in sede cautelare, ma successivamente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio poiché non aveva superato le prove concorsuali.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell'utilità concreta derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando il ricorrente sia stato ammesso con riserva alla procedura in esecuzione di una misura cautelare e non abbia poi superato le prove selettive.
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse può condurre alla definizione del giudizio senza esame dei motivi di legittimità dedotti contro l'esclusione, quando non residui alcuna utilità concreta e attuale dalla decisione.
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