Risoluzione n. 78 del 25/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i compensi percepiti da un dottore commercialista per l’attività di sindaco in società commerciali concorrono alla base imponibile IRAP, perché attratti nel reddito di lavoro autonomo; non possono essere esclusi solo perché svolti senza usare la struttura dello studio professionale.
IRAP sui compensi da attività di sindaco di società commerciali
IRAP e compensi per attività di sindaco di società commerciali
La risoluzione affronta il trattamento IRAP dei compensi percepiti da un dottore commercialista per incarichi di sindaco in società commerciali. Il tema centrale è se tali compensi debbano essere esclusi dalla base imponibile IRAP quando l’attività sia svolta senza avvalersi della struttura organizzativa dello studio professionale.
Quesito posto dal contribuente
Il contribuente esercita la professione di dottore commercialista tramite uno studio professionale dotato di attrezzature e di due impiegate d’ordine. Oltre ai compensi professionali ordinari, percepisce compensi per l’attività di sindaco di società commerciali.
Per questi incarichi, egli rappresenta di non utilizzare la struttura dello studio, poiché:
- partecipa personalmente alle riunioni sindacali;
- svolge l’attività nell’ambito e con il supporto delle strutture societarie presso cui esercita le funzioni di sindaco.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, i compensi relativi all’attività di sindaco non dovrebbero concorrere alla base imponibile IRAP, in quanto tale attività sarebbe svolta senza impiego della struttura organizzativa propria dello studio professionale.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo cui il presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Richiama inoltre l’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che individua i soggetti passivi IRAP e comprende, tra gli altri, le persone fisiche esercenti arti e professioni.
La risoluzione precisa anche che il rinvio originario all’art. 49, comma 1, del TUIR deve oggi intendersi riferito all’art. 53, comma 1, del TUIR, relativo ai redditi di lavoro autonomo.
Qualificazione fiscale dei compensi da sindaco
L’Agenzia osserva che l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR considera assimilati ai redditi di lavoro dipendente, tra gli altri, i compensi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, nonché quelli derivanti da altri rapporti di collaborazione.
Tuttavia, tale disposizione prevede due eccezioni rilevanti:
- quando gli uffici o le collaborazioni rientrano nei compiti istituzionali propri del lavoro dipendente;
- quando rientrano nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.
In quest’ultima ipotesi opera un principio di attrazione nel lavoro autonomo: i compensi non restano assimilati al lavoro dipendente, ma vengono ricondotti al reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR.
Effetti ai fini IRAP
La risoluzione richiama la circolare n. 105 del 12 dicembre 2001, secondo cui i compensi percepiti per attività di amministratore, sindaco e revisore, se ricondotti alla sfera del lavoro autonomo, assumono rilievo anche ai fini della base imponibile IRAP del professionista.
Di conseguenza:
- tali compensi costituiscono componenti positivi rilevanti ai fini dell’IRAP dovuta dal professionista;
- per il soggetto erogante, i compensi corrisposti costituiscono componenti negativi deducibili ai fini IRAP.
Principio affermato dalla risoluzione
L’Agenzia afferma che, una volta attratti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, i proventi derivanti dall’incarico di sindaco non possono essere valutati separatamente dal resto dell’attività professionale ai fini IRAP.
La verifica della sussistenza del presupposto impositivo deve essere effettuata con riferimento al complesso dell’attività svolta dal professionista e non per singole categorie di compensi. In particolare:
- non è possibile isolare i compensi da sindaco per valutarne autonomamente l’assoggettabilità all’IRAP;
- i compensi di collaborazione connessi all’attività professionale confluiscono nel reddito professionale complessivo;
- sono esclusi dall’IRAP solo i rapporti di collaborazione che non rientrano nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.
Conclusione operativa
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia conclude che i compensi percepiti dal professionista per l’attività di sindaco in diverse società commerciali concorrono, in quanto redditi di lavoro autonomo, alla formazione della base imponibile IRAP.
La risoluzione precisa infine che le Direzioni Regionali devono vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.
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