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Risoluzione

Risoluzione n. 73 del 23/03/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le quietanze rilasciate in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Conferma l’attualità dei precedenti chiarimenti del 1983 e 1984 e precisa che, se l’IVA non è evidenziata sul documento, va indicato che si tratta di documento emesso per un’operazione assoggettata a IVA.

Esenzione bollo per quietanze su corrispettivi IVA

Esenzione dall’imposta di bollo per le quietanze relative a corrispettivi IVA

La risoluzione affronta l’interpretazione dell’articolo 6 della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, con riferimento alle quietanze apposte su ordinativi emessi per il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. Il documento chiarisce l’ambito dell’esenzione assoluta dall’imposta di bollo e conferma la permanenza dei precedenti orientamenti amministrativi.

Quesito posto dal Ministero

Il Ministero chiede se le quietanze relative ad ordinativi emessi per il pagamento di corrispettivi soggetti ad IVA siano esenti dall’imposta di bollo. Chiede inoltre se siano ancora attuali i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione 15 ottobre 1983, n. 292337, e con la circolare 2 gennaio 1984, n. 1, secondo cui l’esenzione di cui all’articolo 6 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 si applica alle quietanze relative ad ordinativi emessi per corrispettivi assoggettati ad IVA.

Quadro normativo richiamato

La Direzione richiama innanzitutto l’articolo 13 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 1,81 per ogni esemplare per:

  • fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti;
  • ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di un’obbligazione pecuniaria.

Richiama inoltre la nota 2, lettera a), in calce al medesimo articolo, secondo cui l’imposta non è dovuta quando la somma non supera lire 150.000, pari a euro 77,47.

Viene poi esaminato l’articolo 6 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972, che esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo le fatture e gli altri documenti relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. La risoluzione precisa che il riferimento normativo agli articoli 19 e 20 della tariffa deve oggi intendersi riferito all’articolo 13 della tariffa.

Il comma 2 del medesimo articolo 6 stabilisce inoltre che, per i documenti sui quali non risulta evidenziata l’IVA, l’esenzione è applicabile solo se tali documenti contengono l’indicazione che si tratta di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

Principio interpretativo affermato

Dal coordinamento delle disposizioni richiamate, la Direzione conclude che l’articolo 6 della tabella rappresenta una deroga alla regola generale dell’articolo 13 della tariffa, il quale assoggetta a bollo anche le quietanze rilasciate dal creditore.

In applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo, le quietanze rilasciate in relazione a corrispettivi per prestazioni assoggettate ad IVA sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.

Condizione operativa quando l’IVA non è evidenziata

La risoluzione precisa che, qualora sul documento non sia evidenziata l’IVA, è necessario riportare sull’atto di quietanza l’indicazione che il documento è emesso in relazione al pagamento di un corrispettivo relativo a un’operazione assoggettata ad imposta sul valore aggiunto.

Conferma dei precedenti chiarimenti

Il documento conferma sostanzialmente l’attualità dei chiarimenti già forniti con la risoluzione del 15 ottobre 1983, n. 292337, e con la circolare del 2 gennaio 1984, n. 1, ribadendo che l’esenzione di bollo si applica alle quietanze relative a corrispettivi assoggettati ad IVA.

Vigilanza degli uffici

La parte finale della risoluzione dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.

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