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Risoluzione

Risoluzione n. 80 del 25/03/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che una cooperativa sociale può beneficiare dell’esenzione ex art. 11 DPR 601/1973 solo se possiede anche i requisiti delle cooperative di produzione e lavoro e se le retribuzioni ai soci superano il 50% degli altri costi. L’agevolazione vale solo ai fini IRES e non ai fini IRAP.

Trattamento fiscale delle cooperative sociali e di produzione e lavoro

Trattamento fiscale delle cooperative sociali e di produzione e lavoro

La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile a una cooperativa sociale che svolge attività di telesoccorso e assistenza domiciliare agli anziani. Il tema centrale è la possibilità di fruire dell’esenzione prevista dall’art. 11 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, in presenza di un rapporto tra retribuzioni ai soci lavoratori e altri costi superiore al 50%.

Il quesito posto dal contribuente

La società cooperativa ALFA, qualificata come cooperativa sociale, rappresenta di esercitare attività di telesoccorso e assistenza domiciliare agli anziani. Il contribuente segnala che il rapporto tra l’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori e il totale dei costi è superiore al 50% e chiede quale sia il trattamento fiscale da applicare ai fini IRES e IRAP sul reddito prodotto.

Tesi interpretativa del contribuente

Secondo l’istante, poiché l’art. 11 del DPR n. 601 del 1973 prevede l’esenzione dei redditi prodotti dalle società cooperative quando il rapporto di composizione indicato non è inferiore al 50%, il reddito della cooperativa non dovrebbe essere assoggettato né a IRES né a IRAP.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama in via preliminare il regime agevolativo delle cooperative sociali e dei loro consorzi, che possono beneficiare:

  • dell’esenzione piena dalle imposte sui redditi prevista dall’art. 12 della legge n. 904 del 1977 per le somme destinate a riserve indivisibili;
  • delle ulteriori esenzioni previste dal titolo III del DPR n. 601 del 1973, ove ne ricorrano i presupposti.

Tra queste agevolazioni rientra l’art. 11 del DPR n. 601 del 1973, che esenta i redditi delle società cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo degli altri costi, esclusi quelli relativi a materie prime e sussidiarie.

Coordinamento con la legge n. 311 del 2004

La risoluzione precisa che la disciplina dell’art. 11 deve essere coordinata con il comma 462 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale limita l’esenzione per le cooperative di produzione e lavoro con determinati requisiti, riconoscendola solo per la quota di reddito corrispondente all’IRAP iscritta a conto economico.

Tuttavia, il successivo comma 463 della medesima legge stabilisce che le disposizioni dei commi da 460 a 462 non si applicano alle cooperative sociali e ai loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Rapporto tra cooperativa sociale e cooperativa di produzione e lavoro

L’Agenzia sottolinea che la sola qualifica di cooperativa sociale non è sufficiente per accedere all’esenzione dell’art. 11, poiché la norma si riferisce espressamente alle cooperative di produzione e lavoro.

La cooperativa sociale può quindi beneficiare dell’agevolazione solo se rientra anche nella categoria delle cooperative di produzione e lavoro, cioè tra quelle nelle quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che disciplinano l’organizzazione del lavoro dei soci, secondo la legge 3 aprile 2001, n. 142.

Se coesistono:

  • i requisiti previsti dalla legge n. 381 del 1991 per le cooperative sociali;
  • i requisiti previsti dalla legge n. 142 del 2001 per le cooperative di produzione e lavoro;

allora si applica l’agevolazione dell’art. 11 del DPR n. 601 del 1973, senza le limitazioni introdotte dal comma 462 della legge n. 311 del 2004.

Condizioni per l’esenzione

La cooperativa sociale può beneficiare dell’integrale esenzione da IRES ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 601 del 1973 solo se ricorrono contemporaneamente:

  • i requisiti per essere considerata cooperativa di produzione e lavoro;
  • un ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci non inferiore al 50% del totale degli altri costi, escluse materie prime e sussidiarie.

Limiti oggettivi dell’agevolazione

La risoluzione chiarisce infine che l’agevolazione dell’art. 11 opera esclusivamente ai fini IRES, in quanto tale imposta ha sostituito l’IRPEG a seguito del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

L’esenzione dall’“imposta locale sui redditi” prevista dalla norma non può essere interpretata come esenzione dall’IRAP. Pertanto, il beneficio non si estende all’imposta sulle attività produttive.

Conclusione operativa

In sintesi, la cooperativa sociale esaminata può ottenere l’esenzione integrale da IRES solo se è anche qualificabile come cooperativa di produzione e lavoro e se rispetta la soglia del 50% nel rapporto tra retribuzioni ai soci e altri costi. L’IRAP resta invece dovuta, poiché l’art. 11 del DPR n. 601 del 1973 non ne prevede l’esenzione.

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