Risoluzione n. 76 del 24/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, se un’operazione a premio è organizzata da più soggetti e uno di essi è il datore di lavoro dei destinatari, la ritenuta d’acconto sui premi va operata dal datore di lavoro. Il premio è qualificato come reddito di lavoro dipendente e va tassato sul valore normale, con necessità di un sistema di comunicazione tra gli organizzatori per consentire l’adempimento.
Ritenuta IRPEF sui premi di operazioni a premio organizzate congiuntamente: obbligo in capo al datore di lavoro
Ritenuta sui premi di operazioni a premio organizzate congiuntamente
La risoluzione affronta il caso di un’operazione a premio destinata ai dipendenti di concessionari, organizzata dalla società istante insieme al datore di lavoro dei destinatari. Il tema centrale è l’individuazione del soggetto obbligato ad operare la ritenuta IRPEF sui premi quando la manifestazione sia promossa da due o più soggetti, uno dei quali coincidente con il datore di lavoro.
Quesito posto dall’istante
La società istante intende attribuire premi ai dipendenti delle imprese concessionarie che raggiungano determinati livelli di vendita dei prodotti. La manifestazione sarebbe organizzata in concorso con il datore di lavoro dei destinatari, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
La questione sottoposta all’Agenzia è se, in presenza di più soggetti promotori e del coinvolgimento del datore di lavoro, la ritenuta sui premi debba essere operata dalla società promotrice oppure dal datore di lavoro dei lavoratori premiati.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la ritenuta debba essere effettuata dal datore di lavoro, in quanto soggetto che partecipa alla promozione dell’operazione a premio insieme alla società istante. Tale impostazione viene ritenuta coerente con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, secondo cui il datore di lavoro deve effettuare le ritenute su tutte le somme e i valori percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro, anche se erogati da terzi in presenza di un collegamento con il sostituto d’imposta.
Inquadramento fiscale dei premi
L’Agenzia ribadisce anzitutto che i premi attribuiti ai dipendenti, in quanto collegati allo svolgimento della prestazione di lavoro dipendente, rientrano tra i redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del Tuir, che comprende tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro.
È richiamata anche la risoluzione 27 luglio 2005, n. 101, che aveva già affermato la natura di reddito di lavoro dipendente dei premi erogati in occasione di operazioni a premio, anche in assenza di un collegamento formale tra promotore e datore di lavoro, quando l’erogazione sia comunque connessa al rapporto di lavoro.
Obbligo di ritenuta e soggetto tenuto
L’inquadramento dei premi tra i redditi di lavoro dipendente comporta l’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.
La risoluzione precisa che, nella precedente fattispecie esaminata con la risoluzione n. 101 del 2005, la ritenuta era stata posta a carico della società organizzatrice dell’operazione a premio, poiché i percipienti non erano propri dipendenti. Tuttavia, nel caso oggetto dell’interpello, la presenza di un collegamento tra il datore di lavoro e l’organizzazione della manifestazione consente una diversa conclusione.
Richiamando la circolare n. 326 del 1997, l’Agenzia ribadisce che, quando esiste un collegamento tra il terzo erogatore e il datore di lavoro, il sostituto d’imposta tenuto a operare la ritenuta è il datore di lavoro, anche se l’erogazione materiale avviene da parte del terzo. Ne consegue la necessità di un sistema di comunicazioni tra terzo erogatore e sostituto per consentire la corretta tassazione del reddito di lavoro dipendente.
Collegamento tra promotori e responsabilità solidale
Nel caso in esame, il collegamento tra la società istante e il datore di lavoro è individuato nella partecipazione di quest’ultimo all’organizzazione dell’operazione a premio destinata ai propri dipendenti. Tale collegamento è ritenuto particolarmente significativo perché, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 430 del 2001, quando una manifestazione è organizzata da due o più soggetti, questi sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari, cioè per l’erogazione dei premi.
In base a tale ricostruzione, l’Agenzia conclude che il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta d’acconto sui premi è il datore di lavoro, in quanto promotore dell’operazione insieme alla società istante.
Modalità operative della ritenuta
Per consentire al datore di lavoro di adempiere tempestivamente all’obbligo di ritenuta, è necessario un sistema di comunicazione tra gli organizzatori della manifestazione, relativo all’avvenuta consegna del premio al dipendente.
Il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione il valore del premio nel primo periodo di paga utile, recuperando la ritenuta sui compensi complessivamente corrisposti al dipendente nel medesimo periodo.
Se la ritenuta relativa ai valori in natura non trova capienza, in tutto o in parte, nei contestuali pagamenti in denaro, il lavoratore dipendente percettore del premio deve versare al sostituto l’importo corrispondente alla ritenuta non trattenuta.
Determinazione dell’imponibile
L’importo da assoggettare a ritenuta è il valore normale del premio, determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir.
Indicazione finale
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché i principi enunciati vengano applicati in modo uniforme sul territorio.
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