Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 79 del 25/03/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando gli acquisti di gas possono beneficiare dell’aliquota IVA del 10% prevista per le imprese manifatturiere. L’Agenzia richiama il D.M. 31 dicembre 1988 e, in via residuale, la classificazione ATECO 2007 per verificare se l’attività rientri tra quelle manifatturiere, evidenziando anche gli adempimenti dichiarativi verso il fornitore.

Aliquota IVA agevolata del 10% sul gas per imprese manifatturiere

Aliquota IVA agevolata sul gas per imprese manifatturiere

La risoluzione esamina l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% agli acquisti di gas effettuati da una società operante nel settore delle telecomunicazioni. Il tema centrale è l’individuazione della nozione di "impresa manifatturiera" ai fini della Tabella A, parte III, n. 103), allegata al DPR n. 633 del 1972.

Quesito prospettato

Il rappresentante legale di ALFA S.p.A. chiede se la società possa applicare l’aliquota agevolata del 10% sugli acquisti di gas, sostenendo di essere un’impresa manifatturiera. La società descrive la propria attività come progettazione, realizzazione e installazione di sistemi di telecomunicazione per voce e dati, con produzione di apparati di telecomunicazione ottimizzati per il cliente, sviluppo interno del software, assemblaggio di software e hardware e installazione presso il cliente.

Posizione del contribuente

La società ritiene di rientrare tra le imprese manifatturiere sulla base di più elementi:

  • l’oggetto sociale comprende attività industriale e di installazione nei settori elettrotecnico, elettronico e informatico;
  • il sito produttivo utilizza grandi quantitativi di gas, circa 2 milioni di mc annui;
  • la circolare n. 26 del 19 marzo 1985 rinvia al D.M. 29 ottobre 1974, poi sostituito dal D.M. 31 dicembre 1988;
  • tale classificazione, secondo la società, non sarebbe più esaustiva per effetto dell’evoluzione tecnologica;
  • l’attività svolta sarebbe coerente con il codice ATECO 2007 26.30.29, relativo alla fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni.

Inquadramento normativo richiamato

L’Agenzia richiama la Tabella A, parte III, n. 103), del DPR n. 633 del 1972, che prevede l’aliquota ridotta del 10% per le cessioni di energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.

Criteri per individuare le imprese manifatturiere

Secondo la circolare n. 26 del 19 marzo 1985, per identificare le imprese beneficiarie occorre fare riferimento al D.M. 29 ottobre 1974, da intendersi sostituito dal D.M. 31 dicembre 1988, in vigore dal 1° gennaio 1989. In tale decreto, le imprese estrattive e manifatturiere sono quelle comprese nei gruppi da IV a XV.

Tra queste rientrano, in particolare, le imprese del Gruppo VII, specie XXII, relative alla costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici, apparecchi di telecomunicazione in genere, elettronica specializzata e affini.

Apertura a nuove tipologie di attività

L’Agenzia riconosce che i mutamenti socio-economici e l’evoluzione tecnologica possono aver determinato nuove attività non contemplate dal D.M. 31 dicembre 1988. Per questo motivo, la verifica della natura manifatturiera deve seguire un criterio in due passaggi:

  • in primo luogo, accertare se l’attività rientra nei gruppi da IV a XV del D.M. 31 dicembre 1988;
  • se l’attività non è classificabile in tali gruppi, fare riferimento alla classificazione ATECO 2007 per verificare se rientra nella sezione C, e quindi possa essere considerata attività manifatturiera.

Supporto dalle note ISTAT su ATECO 2007

La risoluzione richiama anche le note esplicative ISTAT, dalle quali emerge che le unità manifatturiere possono:

  • lavorare direttamente i materiali;
  • subappaltare una parte della lavorazione;
  • subappaltare l’intera lavorazione di materiali propri e non propri, mantenendo la proprietà legale e i brevetti del prodotto;
  • portare a termine le lavorazioni subappaltate.

Viene inoltre precisato che il montaggio dei componenti di prodotti lavorati rientra tra le attività manifatturiere, includendo il montaggio di prodotti creati con pezzi autoprodotti o acquistati.

Adempimenti per l’applicazione dell’aliquota ridotta

La circolare richiamata precisa che le imprese utilizzatrici aventi titolo devono inviare ai fornitori una richiesta scritta, valida fino a revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e che il gas sarà utilizzato nell’esercizio dell’impresa estrattiva o manifatturiera.

Conclusione operativa

L’Agenzia non effettua un sindacato di merito sulla tipologia di attività svolta né sulla correttezza del codice di attività, ma indica i criteri sopra richiamati per verificare se ALFA S.p.A. possa essere qualificata come impresa manifatturiera ai fini dell’aliquota IVA agevolata del 10% sul gas. La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare sull’osservanza delle istruzioni fornite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.