Ordinanza n. 769/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1) del decreto del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, n. 446 del 23.12.2025, con cui si è proceduto all’approvazione del regolamento allegato al richiamato decreto recante “Condizioni generali e Regolamento di accesso del Parco Archeologico di Pompei”; 2) del regolamento allegato al richiamato decreto del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, n. 255 del 01.08.2023 recante “Condizioni generali e Regolamento di accesso del Parco Archeologico di Pompei”, in particolare nella parte in cui, all’art. 3) dispone “3.1 L’Allegato A al presente regolamento individua le fasce di accesso e il relativo numero massimo di visitatori ammesso per ogni fascia di accesso. 3.2. Con provvedimento motivato, il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei può modificare o integrare l’Allegato A sulla base di valutazione effettuata in ragione delle esigenze di conservazione del patrimonio culturale, delle esigenze di sicurezza di visitatori e di personale, delle affluenze previste in base alla stagione e di eventuali contingenze temporanee legate a motivi di sicurezza ovvero di diminuita o aumentata capacità di accoglienza”; all’art. 4) dispone “4.1 I gruppi di visitatori organizzati dagli operatori professionisti del turismo accreditati presso l’affidatario del servizio di biglietteria sono ammessi all’accesso con un unico biglietto di gruppo su cui è riportata la denominazione del tour operator. 4.2 L’Allegato B al presente regolamento, individua la dimensione minima del gruppo organizzato necessaria ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al precedente art. 4.1. Con provvedimento motivato, il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei può modificare o integrare l’Allegato B sulla base di valutazione effettuata in ragione delle esigenze di tutela diretta e indiretta del sito e dei visitatori, anche al fine di prevenire e contrastare fenomeni di secondary ticketing, bagarinaggio, accaparramento dei titoli di accesso o altri fenomeni similari. 4.3 Non è consentito l’accesso di gruppi organizzati che contino più di 35 persone. In ogni caso, per i gruppi che contino più di 15 persone, è obbligatorio l’utilizzo di dispostivi whisper e/o auricolari.” 3) degli allegati A e B al richiamato decreto del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, n. 446 del 23.12.2025, con cui vengono, rispettivamente, individuate le fasce di accesso ed il numero massimo di visitatori ammesso per ogni fascia e la dimensione minima del gruppo organizzato; 4) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione del regolamento di accesso al Parco Archeologico di Pompei e relative disposizioni sul contingentamento degli ingressi, sulle fasce orarie, sui biglietti cumulativi e sulla dimensione dei gruppi organizzati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni culturali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei e il regolamento approvato, con particolare riferimento agli artt. 3 e 4 e agli allegati relativi alle fasce di accesso, al numero massimo di visitatori per fascia e alla dimensione minima dei gruppi organizzati. Ha dedotto, in particolare, l’incompetenza dell’organo procedente e l’illegittimità delle scelte organizzative concernenti il contingentamento degli ingressi giornalieri, la distribuzione degli accessi in fasce orarie e l’ammissione dei gruppi mediante biglietto o voucher cumulativo, nonché i limiti dimensionali dei gruppi e l’obbligo di dispositivi whisper o auricolari per i gruppi superiori a quindici persone. La ricorrente ha prospettato un pregiudizio economico derivante dall’applicazione delle disposizioni regolamentari.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. In base alla valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto infondata la censura di incompetenza, considerando la disciplina di settore e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco con cui era stata approvata la bozza del regolamento richiamata nel decreto impugnato. Quanto alle ulteriori censure, il Collegio ha ritenuto che gli elementi dedotti non fossero idonei a mettere in dubbio la ragionevolezza delle scelte organizzative del Parco, tenuto conto delle caratteristiche e dell’importanza del sito, del superiore interesse alla salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale e dell’esigenza di contrastare attività illecite. Il contingentamento degli accessi, la loro distribuzione in fasce orarie e l’utilizzo del biglietto cumulativo sono stati quindi ritenuti, allo stato, ragionevoli. Anche il danno prospettato è stato giudicato meramente economico e genericamente allegato, dunque inidoneo a integrare il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della specificità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare richiede la verifica sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto entrambi i requisiti sono stati ritenuti insussistenti.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la legittimità delle misure organizzative adottate per regolare l’accesso a un sito culturale di particolare rilevanza deve essere valutata tenendo conto delle esigenze di salvaguardia e conservazione del patrimonio, della sicurezza dei visitatori e del personale e del contrasto alle attività illecite.
- Il contingentamento degli ingressi, la distribuzione degli accessi in fasce orarie e l’utilizzo di titoli cumulativi per i gruppi organizzati non risultano irragionevoli, in sede cautelare, quando siano giustificati dalle caratteristiche e dall’importanza del sito culturale e dalle esigenze di tutela e sicurezza.
- La mera allegazione di un pregiudizio economico, formulata in termini generici, non è sufficiente a integrare il periculum in mora richiesto per la concessione della tutela cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 634/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 641/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 643/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →