Sentenza n. 171/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del giudizio di non idoneità riportato all’esito della prima prova scritta degli esami di abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2024) formulato dalla predetta Commissione di Trieste in data 22 gennaio 2025 e conosciuto il successivo 10 aprile 2025 nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità, con punteggio di 15/30, riportato nell'unica prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato e conseguente mancata ammissione alla prova orale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità deducendo, con il primo motivo, la violazione dei criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione centrale, eccesso di potere e difetto di motivazione. Ha sostenuto che la motivazione sintetica non individuasse le specifiche carenze dell'elaborato, che il solo voto numerico fosse insufficiente e che la Commissione avrebbe dovuto apporre osservazioni o segni grafici sui vari punti dell'elaborato, ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012. Con il secondo motivo ha dedotto il travisamento dei criteri, l'illogicità manifesta e l'irragionevolezza della valutazione tecnica, richiamando pareri pro veritate, elaborati predisposti da scuole forensi e il confronto con altre prove valutate dalla medesima Sottocommissione. La ricorrente aveva conseguito 15/30 e non era stata ammessa alla prova orale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del giudizio di non idoneità. In primo luogo, ha ritenuto applicabile alla sessione 2024 il regime transitorio previsto dall'art. 49 della legge n. 247/2012, con conseguente applicazione delle disposizioni previgenti e sufficienza, in linea generale, del voto numerico, secondo il principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 7/2017. La Commissione, tuttavia, si era autovincolata a integrare il voto negativo con una motivazione sintetica mediante il richiamo ai criteri di correzione ritenuti insufficientemente soddisfatti. Tale standard risultava rispettato: il verbale indicava la mancanza di rigore metodologico, l'insufficiente capacità di argomentare le conclusioni e l'incapacità di risolvere i problemi giuridici sottesi. Il giudice ha quindi escluso che fossero necessari segni grafici sull'elaborato o ulteriori osservazioni riferite a singoli passaggi, non essendo tali adempimenti previsti dall'autovincolo della Commissione e riguardando le carenze lo sviluppo complessivo dell'elaborato. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ribadito che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della Commissione non può tradursi nella sostituzione del giudizio del giudice o di esperti privati a quello dell'organo valutatore, ma è ammesso soltanto in presenza di errori di fatto, illogicità manifesta, contraddittorietà o altri vizi ictu oculi rilevabili. Il parere pro veritate e i raffronti con altri elaborati non hanno evidenziato tali vizi. La Commissione poteva valutare non soltanto la soluzione giuridica prescelta, ma anche la maturità argomentativa, il rigore metodologico e la capacità di sviluppare gli istituti pertinenti. Nel caso concreto, l'elaborato sviluppava i tre motivi di appello prevalentemente in una sola pagina, senza adeguata ricostruzione teorica degli istituti richiamati e senza specificare i criteri dell'art. 133 c.p. rilevanti per la rideterminazione della pena. Il giudizio di insufficienza non è stato dunque ritenuto illogico né manifestamente erroneo. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia e per le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 49 l. 247/2012
per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti
La disposizione transitoria esclude, per il periodo considerato, l'applicazione delle nuove modalità di esame previste dalla legge professionale, inclusa la specifica disciplina motivazionale dell'art. 46, comma 5.
art. 46, comma 5, l. 247/2012
La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.
Il TAR ha rilevato che la disposizione non era applicabile alla sessione 2024 in ragione del regime transitorio; anche secondo l'interpretazione richiamata, comunque, la motivazione ulteriore non deve necessariamente consistere in annotazioni apposte sull'elaborato.
art. 4-quater, comma 4, d.l. 51/2023, conv. l. 87/2023
Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti
Per le sessioni 2023, 2024 e 2025 la norma disciplina l'unica prova scritta e stabilisce il sistema di attribuzione del punteggio e la soglia di ammissione all'orale.
art. 22, comma 9, r.d.l. 1578/1933
Attribuisce alla Commissione centrale il potere di fissare i criteri di giudizio delle prove scritte.
art. 17-bis r.d. 37/1934
Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito
Costituisce, insieme alle altre disposizioni previgenti richiamate, la base del regime valutativo applicabile alla sessione 2024.
art. 133 c.p.
Il TAR lo richiama per evidenziare che l'elaborato non aveva specificato quali criteri dovessero essere applicati per ottenere una diversa rideterminazione della pena.
art. 62-bis c.p.
Il TAR lo richiama nell'esaminare il contenuto del secondo motivo di appello redatto dalla candidata, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Massime di principio
- Per la sessione 2024 dell'esame di abilitazione alla professione forense, il regime transitorio previsto dall'art. 49 della legge n. 247/2012 mantiene applicabili le disposizioni previgenti sulle modalità di svolgimento e valutazione delle prove; pertanto, il voto numerico è in linea generale sufficiente a motivare il giudizio di non idoneità, senza necessità degli adempimenti previsti dall'art. 46, comma 5, della medesima legge.
- Quando la Commissione esaminatrice si autovincola a integrare il voto negativo con una motivazione sintetica mediante il richiamo ai criteri di correzione non soddisfatti, la legittimità del giudizio deve essere verificata rispetto a tale standard autoimposto; è sufficiente che la motivazione individui i criteri carenti e renda percepibili le ragioni dell'insufficienza, senza necessità di annotazioni o segni grafici su singoli passaggi dell'elaborato, salvo che tali adempimenti siano stati espressamente previsti.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della Commissione dell'esame di abilitazione, pur pieno ed effettivo, non può sostituire il giudizio tecnico dell'organo valutatore con quello del giudice o di consulenti privati; esso è limitato alla verifica di errori di fatto, illogicità manifeste, contraddittorietà o altri vizi immediatamente rilevabili.
- La valutazione dell'elaborato può legittimamente riguardare non soltanto la correttezza della soluzione giuridica prescelta, ma anche il rigore metodologico, la maturità giuridica, la capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni e lo sviluppo logico degli istituti pertinenti.
- Il raffronto con elaborati di altri candidati non dimostra disparità di trattamento se non ricorre l'assoluta identità delle situazioni valutate, che normalmente non è configurabile tra elaborati caratterizzati da autonomi sviluppi argomentativi e percorsi logico-giuridici.
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