Cassazione Civile, Ordinanza n. 08975/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del riconoscimento della ruralità di un immobile adibito ad attività agrituristica, immobile che era stato qualificato dall'Ufficio come fabbricato di lusso e accatastato in categoria A/8. Il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento/liquidazione ottenendo accoglimento in primo grado e conferma in appello, sul rilievo che l'art. 9, comma 3, del d.l. n. 557/1993 esclude la ruralità per gli immobili di lusso ma la disciplina non era applicabile a un fabbricato destinato ad attività agrituristica, ritenuto rurale ex lege. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.l. n. 557/1993, sostenendo che la CTR aveva omesso di considerare anche il comma 3-ter, secondo cui le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis destinate ad abitazione devono essere accatastate autonomamente in una categoria del gruppo A. La Corte rileva però che il ricorso non attacca la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento che il fabbricato, pur accatastato in A/8, era adibito ad attività agrituristica e quindi rurale ex lege; inoltre l'Agenzia non allega né deduce che l'immobile o una sua porzione fosse destinato in via esclusiva ad uso abitativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva deciso sulla base della natura rurale ex lege dell'immobile in quanto destinato ad attività agrituristica, mentre la ricorrente si era limitata a invocare la disciplina catastale delle porzioni abitative senza contestare in modo specifico l'accertamento decisivo sull'effettiva destinazione del bene. Non sono state liquidate spese, perché il contribuente intimato non ha svolto difese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 3, d.l. n. 557/1993 conv. in l. n. 133/1994
La causa di esclusione della ruralità per gli immobili di lusso opera solo per i fabbricati ad uso abitativo; non può estendersi ai fabbricati strumentali alle attività agricole o ad immobili effettivamente destinati ad attività agrituristica rurale ex lege.
art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993 conv. in l. n. 133/1994
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole.
art. 9, comma 3-ter, d.l. n. 557/1993 conv. in l. n. 133/1994
Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A
Le porzioni ad uso abitativo delle costruzioni rurali devono essere censite autonomamente in categoria del gruppo A; la norma rileva solo se vi sia una destinazione abitativa in concreto dedotta e accertata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile se il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 1 d.P.R. n. 139/1998
Le unità immobiliari adibite promiscuamente ad abitazione e ad attività agricole sono considerate rurali ex lege e, per l'effetto, inquadrabili nella categoria D/10.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Massime di principio
- La ruralità fiscale di un fabbricato strumentale all'attività agricola non può essere negata invocando in astratto le disposizioni sugli immobili di lusso, se non si dimostra che il bene o una sua porzione sia effettivamente destinato a uso abitativo esclusivo.
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge è necessario censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo che si limiti a richiamare una diversa disposizione senza colpire l'accertamento decisivo è inammissibile.
- Quando una costruzione è utilizzata promiscuamente per abitazione e attività agricola, la sua qualificazione fiscale deve essere valutata in chiave di ruralità ex lege, con conseguente rilevanza catastale coerente con la disciplina speciale.
- La qualificazione catastale formale non è di per sé निर्णisiva se il giudice di merito accerta in concreto la destinazione agricola/rurale del fabbricato e la ricorrenza dei presupposti normativi per il riconoscimento della ruralità.
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