Cassazione Penale, Sentenza n. 35460/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/12/2023 che aveva revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in relazione alla sentenza del 21/01/2022. Il ricorrente deduceva errata applicazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che la sentenza non era mai stata messa in esecuzione dall'Ufficio del Pubblico Ministero, che non era stato indicato alcun termine per prendere contatto con l'ente (UEPE) e che l'UEPE di Nuoro non aveva contattato il Biscu, limitandosi a comunicare al giudice dell'esecuzione il mancato avvio del lavoro. Contestava quindi l'esistenza di un onere di attivazione in capo al condannato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Nuoro. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sez. I, n.15861/17.9.2020) secondo cui, in caso di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, l'avvio della procedura esecutiva è un onere dell'autorità giudiziaria (Pubblico Ministero) e non del condannato: non sussiste quindi un obbligo in capo al condannato di attivare l'iter presso l'UEPE. Per tale motivo la revoca per mancata attivazione è risultata viziata.
Norme richiamate
Cass. Sez. I, n. 15861 del 17.9.2020 (dep. 2021) rv 281189
Sez. I n. 15861 del 17.9.2020, dep.2021, rv 281189
Giurisprudenza interpretata come principio secondo cui, quando la pena è sostituita con lavoro di pubblica utilità, l'attivazione dell'esecuzione (ordine di esecuzione) è un'iniziativa d'ufficio dell'autorità giudiziaria/Pubblico Ministero e non un onere del condannato
Massime di principio
- Se la pena è sostituita con lavoro di pubblica utilità, l'avvio dell'esecuzione (emissione dell'ordine di esecuzione e attivazione presso l'UEPE) è responsabilità dell'autorità giudiziaria/Pubblico Ministero, non del condannato.
- La mancata comunicazione o il mancato contatto da parte dell'UEPE non possono automaticamente essere imputati al condannato; il giudice dell'esecuzione deve verificare se l'iter è stato attivato d'ufficio prima di disporre la revoca.
- Il condannato deve comunque collaborare se contattato e, per tutelarsi, conservare ogni documento e comunicazione (o mancanza di comunicazione) con l'UEPE e la Procura per dimostrare la propria disponibilità.
- In caso di revoca basata sul mancato avvio del lavoro di pubblica utilità, è possibile ricorrere in Cassazione dimostrando che l'onere di attivazione spettava all'autorità e non al condannato.
- Proceduralmente, il Tribunale dell'esecuzione prima di revocare una misura sostitutiva deve accertare se la Procura ha emesso l'ordine di esecuzione e se l'UEPE ha effettivamente svolto gli adempimenti richiesti; l'inerzia dell'amministrazione può giustificare l'annullamento della revoca.
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