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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22034/2020 del 13/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la rinuncia depositata dalla ricorrente, in quanto atto unilaterale recettizio, non aveva effetto estintivo perché non era stata notificata alla controparte né munita del visto del difensore della controparte. Tuttavia tale rinuncia ha fatto venire meno l'interesse alla decisione, determinando l'inammissibilità. La Corte ha compensato le spese.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sprea srl aveva impugnato un avviso di rettifica e liquidazione notificato il 16 luglio 2010 con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore dichiarato in un atto di compravendita. Dopo il giudizio di primo grado favorevole alla società, la CTR di Roma aveva accolto l'appello dell'Agenzia. La società ha proposto ricorso per cassazione su quattro motivi, ma ha successivamente depositato (30 gennaio 2020) un atto di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato come riferimento procedurale per le memorie successive: la Corte osserva che la presentazione di una successiva memoria ex art. 378 c.p.c. non consente la reviviscenza del ricorso dopo una rinuncia non validamente portata a conoscenza della controparte

  • Cass. sez. III, n. 12743 del 21 giugno 2016

    Cass., 3, n. 12743 del 21 giugno 2016

    Precedente richiamato per il principio secondo cui la rinuncia unilaterale non notificata non estingue il giudizio ma determina la sopravvenuta carenza di interesse e non può essere semplicemente revocata o fatta rivivere con successiva memoria

  • principio dell'atto unilaterale recettizio

    La rinuncia è qualificata atto unilaterale recettizio: per produrre effetti estintivi nei confronti delle controparti costituite deve essere notificata o comunicata con visto del difensore; in mancanza, essa fa venire comunque meno l'interesse alla decisione

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se non comunicata/portata a conoscenza della controparte (notifica o visto del difensore), non estingue automaticamente il processo ma può determinare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Per ottenere l'effetto estintivo della rinuncia è necessario notificare l'atto alle controparti costituite o ottenere l'apposizione del visto del loro difensore: in mancanza la Corte può comunque dichiarare l'inammissibilità.
  • La presentazione successiva di memorie ex art. 378 c.p.c. finalizzate a riproporre l'impugnazione non garantisce la reviviscenza del ricorso quando sia intervenuta una rinuncia non validamente portata a conoscenza della controparte.
  • In ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse le spese processuali sono spesso compensate, specie quando l'esito è determinato da fattori procedurali e non dal merito.
  • Prassi consigliata: se si intende ritirare un ricorso notificare formalmente la rinuncia alla controparte o ottenerne il visto tramite il difensore per evitare effetti processuali indesiderati.

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