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Ordinanza

Ordinanza n. 225/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di rifiuto al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, emesso dal Questore della Provincia di Pisa in data 29.12.2025 e notificato al ricorrente in data 6 febbraio 2026 presso la frontiera di Pisa, con contestuale respingimento dal territorio nazionale; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che il requisito indefettibile del reddito sufficiente al mantenimento non risultasse dimostrato, neppure nella sede processuale cautelare. Non è stata quindi sospesa l'efficacia del diniego né del contestuale respingimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, con contestuale respingimento alla frontiera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Pisa che ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, deducendo l'illegittimità dell'atto e chiedendone cautelarmente la sospensione. Dal testo non risultano specificamente indicati gli ulteriori motivi di ricorso. Il diniego si fonda sulla mancanza di un reddito sufficiente al mantenimento del richiedente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; è stata respinta perché non risultava dimostrato il requisito reddituale posto a fondamento del diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La mancanza di un reddito sufficiente al mantenimento, quando richiesta quale requisito indefettibile per il rinnovo del permesso di soggiorno, giustifica il diniego se la sussistenza del requisito non è dimostrata dal richiedente.
  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere negata quando il requisito reddituale posto a fondamento del provvedimento non risulti dimostrato neppure attraverso gli atti prodotti nel giudizio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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