Ordinanza n. 225/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di rifiuto al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, emesso dal Questore della Provincia di Pisa in data 29.12.2025 e notificato al ricorrente in data 6 febbraio 2026 presso la frontiera di Pisa, con contestuale respingimento dal territorio nazionale; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che il requisito indefettibile del reddito sufficiente al mantenimento non risultasse dimostrato, neppure nella sede processuale cautelare. Non è stata quindi sospesa l'efficacia del diniego né del contestuale respingimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, con contestuale respingimento alla frontiera
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Pisa che ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, deducendo l'illegittimità dell'atto e chiedendone cautelarmente la sospensione. Dal testo non risultano specificamente indicati gli ulteriori motivi di ricorso. Il diniego si fonda sulla mancanza di un reddito sufficiente al mantenimento del richiedente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; è stata respinta perché non risultava dimostrato il requisito reddituale posto a fondamento del diniego.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancanza di un reddito sufficiente al mantenimento, quando richiesta quale requisito indefettibile per il rinnovo del permesso di soggiorno, giustifica il diniego se la sussistenza del requisito non è dimostrata dal richiedente.
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere negata quando il requisito reddituale posto a fondamento del provvedimento non risulti dimostrato neppure attraverso gli atti prodotti nel giudizio.
Come è indicizzato
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