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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22019/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva riconosciuto l'esistenza del clan D'Amico (associazione di tipo mafioso) attivo a San Giovanni a Teduccio e, connessamente, responsabilità per plurimi reati fine (estorsioni aggravate, traffico di stupefacenti, violazioni in materia di armi). Le censure principali erano: mancata o carente motivazione circa l'esistenza dell'associazione e l'identificazione di singoli imputati nelle intercettazioni; vizio di attribuzione di ruoli apicali; insufficiente prova delle estorsioni e della loro natura estorsiva (sistema calendari/gadget); valutazione e compatibilità di aggravanti (aggravante mafiosa, piu persone riunite, reato armato); questioni procedurali come desistenza, reformatio in pejus, ammissione o diniego delle attenuanti generiche, illegittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, e applicazione di misure di sicurezza (libertà vigilata). Alcuni ricorrenti hanno poi contestato specifici profili di calcolo della pena e la sussistenza o la motivazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991.

La decisione

Decisione mista: la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili, per manifesta infondatezza o aspecificità, i ricorsi di Ciriello Ciro, Improta Gennaro, Improta Giovanni, Marconicchio Antonio, Marconicchio Luigi, Marigliano Maria, Marigliano Salvatore e Notturno Mario; ha rigettato i ricorsi di Acampa Vincenzo, Boccia Antonio e D'Amico Salvatore; ha invece accolto in parte i ricorsi relativi al trattamento sanzionatorio: per D'Amico Gennaro e D'Amico Luigi la sentenza di appello è annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la Corte di cassazione ha rideterminato le pene (D'Amico Gennaro anni 22 di reclusione; D'Amico Luigi anni 25 e mesi 4 di reclusione); per Varlese Luigi e Luongo Umberto la sentenza è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto. Sono state confermate in gran parte le valutazioni di merito circa l'esistenza del clan e la responsabilità penale degli imputati, con ampia valorizzazione di intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, sequestri (arsenale) e riscontri investigativi. La Corte ha inoltre ricondotto questioni di diritto (compatibilità di aggravanti, onere motivazionale per le attenuanti, limiti all'impugnabilità se si è rinunciato ai motivi di appello) alla giurisprudenza consolidata. Condanna dei ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; condanna solidale al pagamento delle spese della parte civile Federazione Italiana Antiracket e Antiusura.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte ha confermato la qualificazione dell'associazione come di tipo mafioso valorizzando il metodo di dominio, la persistenza, le dichiarazioni dei collaboratori e elementi materiali (arsenale). Ha richiamato le regole di comparazione delle circostanze (aggravanti/attenuanti) previste per questo articolo.

  • d.P.R. 309/1990 art. 74

    Riconosciuta la distinzione tra ruoli apicali e meri partecipi; la Corte ha respinto la questione di illegittimità costituzionale relativa al trattamento sanzionatorio come manifestamente infondata richiamando precedenti giurisprudenziali.

  • Legge 7 luglio 1991 n. 203 art. 7

    L'aggravante prevista è stata applicata dalla Corte territoriale e, in alcuni casi, la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse incrementato la pena in violazione del divieto di reformatio in pejus, correggendo il trattamento sanzionatorio per alcuni imputati.

  • art. 112 cod. pen.

    La Corte ha affrontato la questione della compatibilità tra l'aggravante delle 'più persone riunite' e altre aggravanti, aderendo all'orientamento maggioritario che ne consente l'applicazione cumulativa.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla desistenza e alla possibilità di pronunciare l'assoluzione d'ufficio: la Corte ha osservato i limiti della rilevabilità d'ufficio quando il motivo d'appello è manifestamente infondato o rinunciato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con conseguente pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 597 cod. proc. pen. comma 3

    Richiamato il divieto di reformatio in pejus in sede di appello; la Corte ha ritenuto fondate le doglianze quando la Corte d'appello ha peggiorato il trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado senza che il pubblico ministero avesse impugnato.

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato in tema di bilanciamento aggravanti/attenuanti e delle preclusioni previste dal comma 4 allorché vi siano condizioni ostative al riconoscimento delle attenuanti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte ha confermato che la concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e specifici; il diniego motivato con l'assenza di tali elementi è conforme a giurisprudenza consolidata.

  • art. 417 cod. pen.

    In tema di misura di sicurezza applicabile ai condannati per associazione mafiosa, la Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale contrastante e ha osservato che, se la questione non è stata impugnata in appello, la Corte territoriale non aveva obbligo di ulteriore sviluppo motivazionale.

Massime di principio

  • I giudizi di legittimità limitano il sindacato sulle valutazioni di fatto del merito quando la motivazione dei giudici di merito è logica, coerente e supportata da più riscontri (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, sequestri e controlli).
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori, se adeguatamente motivate e riscontrate, hanno pieno valore probatorio anche se il linguaggio è criptico; l'interpretazione è questione di merito sottratta al sindacato di cassazione salvo vizi logici.
  • La reformatio in pejus è vietata: la Corte annulla o corregge le statuizioni sanzionatorie imposte in appello quando l'aggravamento è avvenuto senza il relativo gravame del pubblico ministero.
  • La concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e specifici; il semplice richiamo generico non è sufficiente e il diniego può essere motivato con la mancanza di elementi in atti.
  • Chi rinuncia nei gradi di merito a motivi sulla responsabilità perde la possibilità di impugnarli in cassazione: le censure attinenti ai motivi rinunciati sono inammissibili.
  • Le aggravanti speciali e quelle comuni possono essere, in base all'orientamento maggioritario, applicate cumulativamente quando costituiscano profili distinti di pericolosità, salvo casi di preclusione per specialità rafforzata.
  • Sul punto delle misure di sicurezza per i condannati per associazione mafiosa, esiste un contrasto giurisprudenziale: la tendenza più recente richiede un accertamento concreto della pericolosità sociale, ma alcune pronunce ammettono una presunzione semplice che può essere superata da elementi contrari.
  • Le questioni di legittimità costituzionale sul trattamento sanzionatorio degli istituti di associazione (es. art. 74 d.P.R. 309/1990) sono spesso ritenute manifestamente infondate quando il legislatore ha lasciato ampia discrezionalità al giudice nel determinare la pena in relazione al disvalore concreto.

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