Cassazione Penale, Sentenza n. 33386/2024 del 03/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato per inammissibilità il reclamo di Papalia relativo a un permesso premio. Il Tribunale aveva ritenuto la domanda originaria inammissibile in quanto il ricorrente, non collaborante ai sensi dell'art.4-bis ord.pen., non avrebbe fornito specifiche allegazioni atte a dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e l'assenza del rischio di loro ripristino, applicando anche i maggiori oneri introdotti dal d.l. n.162/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha stabilito che: la disciplina del d.l. n.162/2022 può applicarsi alle procedure sui permessi premio pendenti e non definite al 31/10/2022, ma l'applicazione di nuovi oneri di allegazione richiede che la parte sia messa in condizione di integrare la domanda (principio di affidamento e contraddittorio); la declaratoria di inammissibilità dell'istanza può operare solo nei casi di manifesta difformità rispetto ai requisiti di legge valutabili ictu oculi ai sensi dell'art.666 c.p.p.; per i non collaboranti la domanda deve contenere almeno informazioni sul risarcimento o sulla impossibilità di risarcire e dati anche sommari che possano indicare la modifica dell'atteggiamento individuale/assenza di collegamenti e il mancato rischio di ripristino; nel caso concreto il Tribunale ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità in sede di reclamo e senza previa interlocuzione, violando il contraddittorio.
Norme richiamate
art. 4-bis ordinamento penitenziario
Introduce la presunzione relativa di pericolosità per i condannati per reati di criminalità organizzata non collaboranti; richiede elementi specifici per escludere l'attualità dei collegamenti e il rischio di ripristino, ma non può essere applicata come presunzione assoluta.
decreto-legge n.162 del 31/10/2022
Ha inasprito gli oneri di allegazione e di dimostrazione per l'accesso ai benefici (compreso il permesso premio) per i non collaboranti; è applicabile alle procedure non definite alla data di entrata in vigore, purché sia garantita alla parte la possibilità di integrare la domanda in ottemperanza ai principi di affidamento e contraddittorio.
Corte Costituzionale, sentenza n.253 del 2019
Ha dichiarato la parziale illegittimità della disciplina ostativa nella parte in cui la collaborazione assumerebbe rilievo esclusivo, evidenziando che la presunzione di pericolosità non può essere assoluta.
Corte Costituzionale, ordinanza n.97 del 2021
Ha affermato che la collaborazione non è l'unico indicatore di dissociazione; occorre una valutazione complessiva e la possibilità di accesso alla liberazione condizionale anche in assenza di collaborazione, previa acquisizione di elementi idonei a dimostrare la recisione dei legami.
art. 666 cod. proc. pen.
Regola l'inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda in materia esecutiva; va applicato restrittivamente: l'inammissibilità può essere dichiarata solo quando mancano requisiti di legge valutabili ictu oculi, senza necessità di accertamenti istruttori.
art. 591 cod. proc. pen.
Rilevato come riferimento sulle forme degli atti di impugnazione e sulla natura della inammissibilità come sanzione processuale, richiedendo tassatività nell'applicazione.
art. 177 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio di tassatività delle sanzioni processuali, applicabile anche alla declaratoria di inammissibilità.
art. 41-bis ord. pen. e art. 176 cod. pen.
Richiamati per ricordare che, in presenza di dimostrati e persistenti legami con il sodalizio criminale, possono trovare applicazione misure cautelari/regimi speciali che incidono sull'accesso ai benefici penitenziari e sulla valutazione del "sicuro ravvedimento".
legge n.354/1975 e DPR n.230/2000
Normativa di riferimento sul procedimento dei permessi premio; nel loro testo non esiste una previsione espressa di inammissibilità della domanda che legittimi ampie declaratorie senza verifica istruttoria.
Massime di principio
- Il d.l. n.162/2022 si applica alle domande di permesso premio ancora pendenti alla data di entrata in vigore, ma l'introduzione di nuovi oneri di allegazione impone che la parte abbia la possibilità di integrare la domanda per rispettare i principi di affidamento e contraddittorio.
- La declaratoria di inammissibilità in materia di permessi premio è ammissibile solo in presenza di una manifesta difformità rispetto ai requisiti di legge valutabili "ictu oculi" (art.666 c.p.p.): non può sostituire la fase istruttoria o l'effettiva acquisizione degli elementi probatori.
- Per i detenuti non collaboranti (art.4-bis) una domanda ammissibile deve contenere, come minimo, informazioni sul risarcimento del danno o sulla impossibilità di risarcirlo e elementi (anche sommari) che dimostrino la modifica dell'atteggiamento individuale e l'assenza di collegamenti attuali e del rischio del loro ripristino; la mera buona condotta carceraria o la partecipazione al percorso rieducativo potrebbero non essere sufficienti.
- Il giudice non può dichiarare l'inammissibilità in sede di reclamo senza avere prima dato alla parte la possibilità di integrare la domanda e senza contraddittorio; l'applicazione di norme sopravvenute non può tradursi in una sorpresa processuale che leda l'affidamento della parte.
- La giurisprudenza deve bilanciare la presunzione relativa di pericolosità con l'obbligo di valutare il percorso rieducativo e la prova complessiva, evitando interpretazioni formali che rendano inefficace il diritto alla valutazione nel merito.
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