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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1420

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150

Normativa europea32017R1420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio conferma, a seguito del riesame previsto, il mantenimento nell’elenco dei soggetti indicati nell’allegato, sulla base delle decisioni delle autorità competenti nazionali e delle osservazioni eventualmente presentate dagli interessati. Contestualmente, il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Aggiornamento dell’elenco UE di persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2017/150.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità inclusi nell’elenco allegato al regolamento, nei confronti dei quali continuano a operare le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. L’ambito è quello della lotta al terrorismo e si fonda sulle decisioni delle autorità competenti adottate ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea. Non disciplina in modo generale nuovi criteri sostanziali, ma aggiorna un elenco già esistente e sostituisce il precedente atto di esecuzione.

Aggiornamento dell’elenco UE antiterrorismo ex regolamento (CE) n. 2580/2001

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità sottoposti a misure restrittive specifiche per contrastare il terrorismo. L’atto si fonda sull’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e interviene dopo il riesame periodico dell’elenco, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni provenienti dalle autorità nazionali competenti.

Contesto e finalità

I considerando precisano che il Consiglio ha già comunicato, ove possibile, le motivazioni dell’inserimento nell’elenco e ha informato i soggetti interessati della decisione di mantenerli nell’elenco, nonché della possibilità di chiedere le motivazioni laddove non già conosciute. Il Consiglio ha inoltre verificato che le autorità competenti abbiano adottato decisioni riguardo a tutti i soggetti elencati per il loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC. In esito a tale verifica, il Consiglio ha ritenuto che tali persone, gruppi ed entità debbano continuare a essere assoggettati alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

Ambito soggettivo di applicazione

L’atto riguarda esclusivamente i soggetti inclusi nell’allegato, suddivisi in:

  • persone fisiche, tra cui sono elencati 13 nominativi;
  • gruppi ed entità, tra cui figurano 21 organizzazioni o formazioni.

Tra i soggetti elencati compaiono, a titolo esemplificativo, l’Organizzazione Abu Nidal, Hamas, l’ala militare di Hezbollah, il PKK, le FARC, il PFLP, il PIJ e altre organizzazioni indicate con eventuali alias. L’allegato contiene anche dati identificativi delle persone fisiche, quali data e luogo di nascita, cittadinanza, numeri di passaporto o altri elementi identificativi.

Natura delle misure e rapporto con gli atti precedenti

Il regolamento non istituisce ex novo il regime sanzionatorio, ma aggiorna la lista dei destinatari delle misure già previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. L’atto sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150, che viene espressamente abrogato. Il richiamo alla posizione comune 2001/931/PESC evidenzia il collegamento tra le decisioni di natura PESC e l’applicazione delle misure restrittive nel quadro del regolamento del 2001.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo

L’articolo 1 dispone che l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è contenuto nell’allegato del regolamento. L’allegato riporta le persone fisiche, i gruppi e le entità soggetti alle misure restrittive, articolati in due sezioni: persone e gruppi/entità.

Abrogazione del regolamento precedente

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150, che costituiva il precedente atto di aggiornamento dell’elenco.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e riesame dell’elenco

Il regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. I considerando indicano che il Consiglio ha riesaminato l’elenco tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti, verificando altresì l’esistenza di decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC.

Come è indicizzato

Materielotta al terrorismosanzioni restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritto dell’unione europea

Testo integrale

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