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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1422

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1422 della Commissione, del 4 agosto 2017, che designa il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento designa l’Interbull Centre quale centro di riferimento dell’Unione europea per supportare, sotto il profilo scientifico e tecnico, l’armonizzazione e il miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica dei bovini di razza pura. La scelta discende dalla procedura di selezione prevista dal regolamento (UE) 2016/1012 e dal riconoscimento che il centro soddisfa i requisiti dell’allegato IV di tale atto. La designazione dovrà essere oggetto di revisione periodica secondo quanto previsto dalla normativa di base. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, ma si applica dal 1o novembre 2018.

Designazione dell’Interbull Centre come centro di riferimento dell’Unione europea per l’armonizzazione e il miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica dei bovini di razza pura.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nel quadro del regolamento (UE) 2016/1012 alla riproduzione degli animali, e riguarda specificamente gli animali riproduttori di razza pura della specie bovina. Produce effetti per gli Stati membri e, in quanto regolamento, è direttamente applicabile. La sua efficacia operativa decorre dal 1o novembre 2018, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012.

Designazione dell’Interbull Centre come centro di riferimento dell’Unione europea per i bovini di razza pura

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1422 della Commissione completa l’attuazione del regolamento (UE) 2016/1012 in materia di riproduzione animale, individuando il centro di riferimento dell’Unione europea competente a supportare l’armonizzazione e il miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica dei bovini di razza pura. La scelta deriva da una procedura di selezione pubblica e dal riscontro positivo circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di base.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1012, in particolare l’articolo 29, che disciplina la designazione dei centri di riferimento dell’Unione nel settore zootecnico. Nei considerando si evidenzia l’esigenza, manifestata dagli esperti degli Stati membri, di continuare a promuovere l’armonizzazione e il miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica utilizzati dagli enti selezionatori o da terzi da essi designati.

Procedura di selezione e valutazione

La Commissione ha indetto un invito pubblico per la selezione del centro di riferimento. La commissione di valutazione e selezione ha concluso che l’Interbull Centre soddisfa i requisiti dell’allegato IV, punto 1, del regolamento (UE) 2016/1012 ed è idoneo a svolgere i compiti indicati al punto 2 del medesimo allegato. Sulla base di tale esito, il centro viene formalmente designato.

Designazione e contenuto dell’incarico

L’articolo 1 designa come centro di riferimento dell’Unione europea l’Interbull Centre, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Science (SLU), Uppsala, Svezia. Il mandato è circoscritto al contributo scientifico e tecnico per l’armonizzazione e il miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina.

Revisione della designazione

Il regolamento non introduce un termine di durata espresso della designazione, ma specifica che essa deve essere rivista regolarmente ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012. Ciò implica un controllo periodico della permanenza dei requisiti e dell’idoneità del centro incaricato.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 1o novembre 2018, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Designazione del centro di riferimento UE

L’articolo 1 designa come centro di riferimento dell’Unione europea l’Interbull Centre, presso il Department of Animal Breeding and Genetics della Swedish University of Agricultural Science (SLU), a Uppsala, Svezia. Il mandato consiste nel contribuire scientificamente e tecnicamente all’armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina.

Base giuridica e criteri di selezione

La designazione è adottata ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012. Il considerando richiama la procedura di invito pubblico prevista dall’articolo 29, paragrafo 3, e la valutazione positiva dell’Interbull Centre rispetto ai requisiti dell’allegato IV, punto 1, e ai compiti di cui al punto 2 di tale allegato.

Decorrenza, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione è differita al 1o novembre 2018. Il considerando 5 collega tale data alla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012.

Revisione periodica della designazione

Il considerando 4 precisa che la designazione del centro di riferimento deve essere rivista regolarmente in conformità all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012.

Effetti giuridici generali

Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula standard dei regolamenti dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiezootecniariproduzione animalegenetica animalemercato interno

Testo integrale

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