Regolamento (UE) 2017/1419
Regolamento (UE) 2017/1419 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio dell'Unione relativo alla Libia, allineandolo alla risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2362 (2017) e alla decisione PESC 2017/1427. Le modifiche riguardano soprattutto l'estensione dei criteri di inserimento negli allegati soggetti a congelamento/designazione e il rafforzamento del divieto di operazioni su petrolio libico illecito effettuate su navi designate. Il testo mira a garantire un'applicazione uniforme delle misure restrittive da parte degli operatori economici negli Stati membri.
Modifica il regolamento (UE) 2016/44 sulle misure restrittive nei confronti della Libia, aggiornando l'elenco dei criteri di designazione ONU e rafforzando il divieto relativo al petrolio esportato illecitamente dalla Libia.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici, alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti al regolamento (UE) 2016/44 nell'Unione europea, con particolare riguardo alle navi battenti bandiera di uno Stato membro e alle operazioni di carico, trasporto, scarico e alle transazioni finanziarie connesse al petrolio proveniente dalla Libia. Le misure riguardano il contesto delle sanzioni internazionali sulla situazione in Libia e si applicano in tutti gli Stati membri; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non introduce esclusioni generali ulteriori rispetto a quelle già previste nel regolamento modificato, ma richiama l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro previa consultazione del punto di contatto del governo libico per alcune operazioni.
Modifica del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio dell'Unione relativo alla Libia per adeguarlo agli sviluppi delle Nazioni Unite e della PESC dell'Unione. In particolare, richiama la risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2362 (2017) e la decisione (PESC) 2017/1427, con l'obiettivo di assicurare un'applicazione uniforme delle misure restrittive negli Stati membri.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2016/44 attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/1333. La modifica del 2017 si rende necessaria perché la risoluzione ONU 2362 (2017) proroga le misure concernenti le navi che caricano, trasportano o scaricano petrolio, incluso petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato o oggetto di tentata esportazione illecita dalla Libia, e specifica ulteriormente i criteri di inserimento negli elenchi sanzionatori.
Aggiornamento dell'ambito soggettivo di designazione
L'articolo 6, paragrafo 1, viene sostituito per chiarire che l'allegato II comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni ai sensi di diverse risoluzioni ONU: punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015) e punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017).
Divieti relativi al petrolio libico e alle navi designate
L'articolo 15 viene modificato in due aspetti principali:
- è vietato caricare, trasportare o scaricare petrolio proveniente dalla Libia, compresi petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati, su navi designate battenti bandiera di uno Stato membro, salvo autorizzazione dell'autorità competente di tale Stato membro previa consultazione del punto di contatto del governo libico;
- sono vietate a bordo delle navi designate, quando il comitato delle sanzioni lo abbia specificamente previsto, le transazioni finanziarie relative al petrolio, incluse la vendita, l'uso come credito e la stipula di un'assicurazione per il trasporto.
Il testo precisa inoltre che quest'ultimo divieto non si applica all'accettazione delle tasse portuali nei casi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 15.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei criteri di designazione ONU
L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 è sostituito per precisare che nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in base ai punti 22 dell'UNSCR 1970 (2011), 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), 4 dell'UNSCR 2174 (2014), 11 dell'UNSCR 2213 (2015) o 11 dell'UNSCR 2362 (2017).
Divieto di carico, trasporto e scarico di petrolio libico su navi designate
È vietato caricare, trasportare o scaricare petrolio, compresi petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati, proveniente dalla Libia su navi designate battenti bandiera di uno Stato membro, salvo autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro previa consultazione del punto di contatto del governo della Libia.
Divieto di transazioni finanziarie a bordo delle navi designate
Sono vietate, a bordo delle navi designate, le transazioni finanziarie relative al petrolio libico, incluse vendita, utilizzo come credito e stipula di un'assicurazione per il trasporto, se il comitato delle sanzioni ha specificato tale divieto. Il divieto non si applica all'accettazione delle tasse portuali nei casi previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 15.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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