Regolamento (UE) 2017/1417
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1417 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione integra il regime sanzionatorio dell’Unione relativo all’Ucraina, aggiungendo nuovi nominativi all’elenco dei soggetti designati nel regolamento (UE) n. 269/2014. La misura è motivata dal coinvolgimento di persone ed entità nel trasferimento e nell’impiego di turbine a gas destinate a progetti energetici in Crimea, ritenuti idonei a sostenere la separazione della penisola dall’Ucraina. L’atto produce effetti dalla data di pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Aggiornamento dell'elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive contro azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, mediante inserimento di nuovi soggetti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone fisiche ed enti/organismi collegati ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. In concreto incide sui soggetti inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, aggiungendo ulteriori persone ed entità elencate nell’allegato del presente atto. Ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento delle misure restrittive UE relative all’Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1417 del Consiglio aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione istituito dal regolamento (UE) n. 269/2014, inserendo nuovi soggetti nell’elenco delle persone, entità e organismi sottoposti a misure restrittive. L’intervento si colloca nel quadro della politica di non riconoscimento dell’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e reagisce al coinvolgimento di vari soggetti nel trasferimento di turbine a gas destinate a impianti energetici in Crimea.
Contesto e ratio dell’intervento
Nei considerando il Consiglio richiama che, dopo l’adozione del regolamento (UE) n. 269/2014, l’Unione ha vietato la fornitura di attrezzature chiave per la creazione, acquisizione o sviluppo di infrastrutture in Crimea e Sebastopoli in settori importanti, incluso quello energetico. L’obiettivo di tali restrizioni è evitare il consolidamento dell’annessione illegale. Il regolamento evidenzia che turbine a gas sono state fornite dalla Russia e utilizzate per nuove centrali elettriche in Crimea, in violazione delle condizioni contrattuali originarie, con l’effetto di rafforzare una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli e di sostenere la loro separazione dall’Ucraina.
Base giuridica e natura dell’atto
L’atto è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014. Si tratta di un regolamento di esecuzione che modifica indirettamente il regime sanzionatorio sostanziale, incidendo sull’allegato I del regolamento madre attraverso l’inclusione di ulteriori nominativi. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Soggetti inseriti nell’allegato I
L’allegato del regolamento contiene l’elenco dei nuovi designati, distinti in persone fisiche ed entità.
Tra le persone fisiche sono inseriti:
- Andrey Vladimirovich Cherezov, viceministro dell’energia della Federazione russa, ritenuto corresponsabile della decisione di trasferire le turbine a gas da Siemens Gas Turbine Technologies OOO a OAO VO Technopromexport per l’installazione in Crimea;
- Evgeniy Petrovich Grabchak, capo dipartimento presso il Ministero dell’energia della Federazione russa, responsabile dello sviluppo di progetti elettro-energetici in Crimea;
- Sergey Anatolevich Topor-Gilka, già direttore generale di OAO VO TPE e poi direttore generale di OOO VO TPE, che avrebbe condotto le trattative per l’acquisto e la consegna delle turbine e ne sarebbe stato responsabile del trasferimento in Crimea.
Tra le entità inserite figurano:
- OAO «VO Technopromexport» (OAO «VO TPE»);
- OOO «VO Technopromexport» (OOO «VO TPE»);
- ZAO Interavtomatika (IA).
Per ciascuna entità, la motivazione ruota attorno al coinvolgimento nell’acquisto, nel trasferimento o nella realizzazione di progetti connessi alle turbine a gas e alla costruzione/installazione di centrali elettriche a Sebastopoli e Sinferopoli.
Effetti sanzionatori e rilevanza pratica
L’inserimento nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 comporta, per i soggetti designati, l’applicazione delle misure restrittive previste dal regime UE, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal regolamento madre. Per gli operatori economici e i professionisti, ciò implica la necessità di verificare la presenza dei nominativi negli elenchi sanzionatori e di adeguare i controlli di compliance, in particolare nei rapporti commerciali e finanziari con controparti potenzialmente collegate ai soggetti designati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, cioè il 4 agosto 2017, e da tale data produce effetti immediati in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento di nuovi soggetti nell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone l’aggiunta, nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, delle persone e delle entità elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto pratico è l’estensione delle misure restrittive già previste dal regime sanzionatorio UE.
Soggetti designati e motivazione dell’inclusione
L’allegato inserisce, tra gli altri, Andrey Vladimirovich Cherezov, Evgeniy Petrovich Grabchak, Sergey Anatolevich Topor-Gilka, OAO «VO Technopromexport» (OAO «VO TPE»), OOO «VO Technopromexport» (OOO «VO TPE») e ZAO Interavtomatika. La motivazione comune riguarda il coinvolgimento, diretto o per responsabilità gestionale, nel trasferimento di turbine a gas e nello sviluppo di progetti elettrico-energetici in Crimea e Sebastopoli, considerati funzionali a una fornitura elettrica indipendente che sostiene la separazione dall’Ucraina e compromette integrità territoriale, sovranità e indipendenza ucraine.
Base giuridica e contesto politico
Il Consiglio adotta l’atto sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014. Nei considerando si richiama la politica dell’Unione di non riconoscimento dell’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e il divieto di fornire attrezzature chiave per infrastrutture in settori rilevanti, compreso quello energetico.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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