Regolamento (UE) 2017/1423
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1423 della Commissione, del 4 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 relativo alle sanzioni in considerazione della situazione in Libia. In seguito alla decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 21 luglio 2017, la nave Capricorn viene aggiunta all’elenco delle navi soggette a divieti connessi al petrolio greggio libico. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per garantire l’immediata efficacia delle misure.
Modifica dell’elenco delle navi soggette a misure restrittive in relazione alla Libia, con inserimento della nave Capricorn nell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto diretto, ai soggetti che operano nel territorio dell’Unione con riguardo alle navi elencate nell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44. L’ambito materiale riguarda le misure restrittive connesse al petrolio greggio proveniente dalla Libia, in particolare i divieti di carico, trasporto o scarico e il divieto di accesso ai porti dell’Unione per le navi designate dal comitato sanzioni ONU. La modifica introdotta riguarda specificamente la nave Capricorn, inserita nell’elenco con efficacia temporanea dal 21 luglio al 21 ottobre 2017, salvo cessazione anticipata da parte del comitato competente.
Modifica dell’elenco delle navi soggette a misure restrittive in relazione alla Libia
Il regolamento di esecuzione interviene sul regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, che disciplina misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. L’obiettivo è adeguare l’elenco delle navi designate dal comitato sanzioni delle Nazioni Unite, in modo da rendere operative nell’ordinamento dell’Unione le nuove designazioni ONU e preservare l’efficacia del regime restrittivo.
Contesto normativo e base giuridica
Il provvedimento si fonda sul TFUE, sulla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e sul regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, in particolare sull’articolo 20, lettera b). Nei considerando si richiama il fatto che l’allegato V del regolamento 2016/44 contiene le navi designate conformemente alla risoluzione 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza ONU, cui si applicano divieti relativi al carico, trasporto o scarico di petrolio greggio libico e all’accesso ai porti nel territorio dell’Unione.
Modifica sostanziale: inserimento della nave Capricorn
La modifica è puntuale: il 21 luglio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto la nave Capricorn all’elenco delle navi soggette a misure restrittive. Il regolamento di esecuzione recepisce tale decisione sostituendo l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 con il testo aggiornato.
Misure applicabili alla nave designata
Per la nave Capricorn si applicano le misure previste dalla disciplina ONU richiamata dal regolamento europeo:
- divieto di carico di petrolio greggio proveniente dalla Libia;
- divieto di trasporto di tale petrolio greggio;
- divieto di scarico del petrolio greggio libico;
- divieto di ingresso nei porti.
L’allegato precisa inoltre che la designazione è stata effettuata ai sensi dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), come prorogata e modificata dalla risoluzione 2362 (2017). La validità della designazione è indicata dal 21 luglio al 21 ottobre 2017, salvo cessazione anticipata da parte del comitato ai sensi del punto 12 della risoluzione 2146 (2014).
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con efficacia immediata. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di ulteriori misure di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 secondo il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’inclusione della nave Capricorn nell’elenco delle navi soggette a misure restrittive.
Inserimento della nave Capricorn nell’elenco sanzionatorio
L’allegato individua la nave Capricorn, designata a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza ONU, come prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017). Per tale nave si applicano il divieto di carico, trasporto o scarico di petrolio greggio e il divieto di ingresso nei porti. La designazione è valida dal 21 luglio al 21 ottobre 2017, salvo cessazione anticipata ai sensi del punto 12 della risoluzione 2146 (2014).
Decorrenza immediata
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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