Regolamento (UE) 2017/1413
Regolamento (UE) 2017/1413 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro dei prodotti cosmetici modificando l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009. Sulla base dei pareri del CSSC, restringe l’uso dell’ossido di zinco come colorante alle applicazioni che non comportino esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. Prevede inoltre una fase transitoria con date diverse per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato dei prodotti conformi.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 per limitare l’uso dell’ossido di zinco nei prodotti cosmetici come colorante.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009, con riguardo specifico all’ossido di zinco autorizzato come colorante nell’allegato IV, voce 144. La modifica incide sulle condizioni d’impiego nell’Unione europea e, in quanto regolamento della Commissione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. Non riguarda altri usi dell’ossido di zinco diversi da quello come colorante cosmetico disciplinato dalla voce modificata, né modifica il regime dell’ossido di zinco come filtro UV richiamato in nota all’allegato VI.
Modifica della disciplina dell’ossido di zinco nei prodotti cosmetici
Il regolamento (UE) 2017/1413 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, intervenendo sull’allegato IV, voce 144, relativa all’ossido di zinco. L’intervento è motivato dai pareri scientifici del CSSC, che hanno confermato la sicurezza dell’uso non rivestito e in forma non nano come colorante per applicazione cutanea, ma hanno evidenziato un rischio in caso di possibile inalazione da parte dell’utilizzatore finale.
Base scientifica e finalità della modifica
Nei considerando la Commissione richiama i pareri del 18 settembre 2012 e del 23 settembre 2014 del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori. Da tali pareri emerge una distinzione netta tra impiego cutaneo e impieghi che possano generare esposizione dei polmoni per inalazione; per questi ultimi il regolamento ritiene opportuno introdurre una limitazione specifica. La finalità è quindi prevenire rischi per la salute dei consumatori mantenendo l’autorizzazione del colorante solo entro condizioni d’uso compatibili con la sicurezza.
Nuova formulazione della voce 144 dell’allegato IV
La nuova voce 144 mantiene l’ossido di zinco tra i coloranti autorizzati nell’allegato IV del regolamento cosmetici, identificandolo con numero Color Index 77947, numero CAS 1314-13-2 e numero CE 215-222-5. La condizione essenziale introdotta è che la sostanza non deve essere usata in applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.
Rapporto con altri usi dell’ossido di zinco
La nota inserita nell’allegato precisa che, qualora l’ossido di zinco sia utilizzato come filtro UV, restano applicabili le disposizioni dell’allegato VI, numeri 30 e 30a, del regolamento (CE) n. 1223/2009. Il regolamento in esame non disciplina dunque in modo generale tutte le funzioni della sostanza, ma interviene sul solo impiego come colorante nell’allegato IV, lasciando impregiudicato il diverso regime relativo ai filtri UV.
Termine di immissione sul mercato e messa a disposizione
L’articolo 2 introduce due scadenze transitorie distinte:
- dal 24 febbraio 2018 possono essere immessi sul mercato dell’Unione solo i prodotti cosmetici conformi;
- dal 24 maggio 2018 possono essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione solo i prodotti cosmetici conformi.
Questa scansione temporale consente agli operatori di adeguare le formulazioni e di gestire il ritiro dei prodotti non conformi.
Entrata in vigore ed efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV del regolamento cosmetici
L’articolo 1 dispone la sostituzione della voce 144 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, relativa all’ossido di zinco. La nuova formulazione mantiene la sostanza tra i coloranti autorizzati ma aggiunge una condizione d’uso restrittiva: non deve essere usata in applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.
Base scientifica e ratio della restrizione
I considerando richiamano i pareri del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) del 18 settembre 2012, rivisto il 23 settembre 2014, secondo cui l’ossido di zinco è sicuro, se usato non rivestito e in forma non nano, come colorante nei cosmetici per applicazione cutanea, ma desta preoccupazione nei prodotti che possano comportare esposizione polmonare per inalazione.
Termini di applicazione e fase transitoria
Ai sensi dell’articolo 2, dal 24 febbraio 2018 possono essere immessi sul mercato dell’Unione solo i prodotti cosmetici conformi al regolamento; dal 24 maggio 2018 possono essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione solo i prodotti conformi. Il considerando 5 evidenzia che è concesso all’industria un periodo ragionevole per adeguare le formulazioni e ritirare i prodotti non conformi.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Richiamo alla disciplina dell’ossido di zinco come filtro UV
La nota (*1) inserita nella nuova voce 144 precisa che, quando l’ossido di zinco è impiegato come filtro UV, si applicano le disposizioni dell’allegato VI, numeri 30 e 30a, del regolamento (CE) n. 1223/2009.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 3 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1414
- Regolamento · 3 ago 2017Regolamento (UE) 2017/2293
- Regolamento · 2 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1410
- Regolamento · 2 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1411
- Regolamento · 2 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1421
- Regolamento · 2 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1485
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →