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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1414

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1414 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, agli Stati Uniti, al Sud Africa e allo Zimbabwe nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dei paesi terzi e delle relative zone da cui l’Unione consente l’importazione e il transito di determinati prodotti avicoli, alla luce di recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. Vengono chiuse o riaperte specifiche voci per ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Stati Uniti, Sud Africa e Zimbabwe, con indicazione delle date rilevanti e delle condizioni veterinarie applicabili. L’intervento si limita a modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 aggiornando le autorizzazioni all’importazione e al transito nell’UE di determinati prodotti a base di pollame per ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Stati Uniti, Sud Africa e Zimbabwe in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione europea, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008. Incide sui paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nell’allegato I, parte 1, del medesimo regolamento, in particolare ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Stati Uniti, Sud Africa e Zimbabwe. Le modifiche riguardano la certificazione veterinaria e le date di chiusura/apertura delle aree interessate dai focolai di HPAI; non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna l’elenco dei territori abilitati o sospesi.

Modifica dell’elenco dei paesi terzi autorizzati per prodotti avicoli in relazione all’HPAI

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina le condizioni veterinarie per importazioni e transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. L’intervento è motivato dalla necessità di adeguare l’elenco delle origini ammesse alle evoluzioni epidemiologiche dovute a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in diversi paesi terzi.

Quadro normativo di riferimento

Il regolamento si fonda, tra l’altro, sulla direttiva 2002/99/CE e sulla direttiva 2009/158/CE, richiamate come basi giuridiche in materia di polizia sanitaria per i prodotti di origine animale e per gli scambi di pollame e uova da cova. Il regolamento (CE) n. 798/2008 costituisce la disciplina tecnica di riferimento, prevedendo che le importazioni e il transito nell’Unione siano consentiti solo dai paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nell’allegato I, parte 1.

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Il testo ricorda che l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia era già inserita tra i territori autorizzati per determinati prodotti a base di pollame. A seguito della conferma, il 28 gennaio 2017, di un focolaio di HPAI H5N8 in un’azienda avicola, il paese ha perso lo status di indennità dalla malattia e non poteva più certificare le partite destinate all’importazione o al transito nell’Unione.

La Commissione considera tuttavia le misure adottate successivamente, tra cui:

  • politica di abbattimento totale;
  • pulizia e disinfezione completate;
  • trasmissione di informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica.

Sulla base di tali elementi viene fissata una data di riapertura: nell’allegato la voce MK-0 indica come data di chiusura il 28.1.2017 e come data di apertura il 1.5.2017, con conseguente ripristino dell’autorizzazione per il territorio dell’intero paese secondo le condizioni certificate.

Stati Uniti: aggiornamento della regionalizzazione

Per gli Stati Uniti il regolamento recepisce l’evoluzione già avviata con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/481, adottato in seguito a un focolaio di HPAI H7N9 nel Tennessee il 4 marzo 2017. Un ulteriore focolaio del 15 marzo 2017, anch’esso nel Tennessee, è stato considerato all’interno di una zona già regionalizzata, senza necessità di una nuova regionalizzazione.

La Commissione tiene conto anche dell’accordo UE-USA sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale, che prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione. Dopo abbattimento totale, sospensione dei certificati veterinari nelle aree interessate e completamento di pulizia e disinfezione, il regolamento aggiorna le voci per:

  • Stato del Tennessee, contee di Lincoln, Franklin e Moore;
  • Stato dell’Alabama, contee di Madison e Jackson.

Nell’allegato sono riportate per entrambe le zone la data di chiusura 4.3.2017 e la data di apertura 11.8.2017. Restano indicate le categorie di prodotti autorizzati e le relative qualifiche e garanzie supplementari previste dalla tabella.

Sud Africa: restrizione sulle carni di ratiti

Il Sud Africa era già incluso nell’elenco dei territori autorizzati, ma il regolamento evidenzia che, a seguito della conferma il 22 giugno 2017 di un focolaio di HPAI H5N8, il paese non può più essere considerato indenne. Ne consegue che le autorità veterinarie non possono più certificare le partite di carni di ratiti d’allevamento destinate all’importazione o al transito nell’Unione, salvo l’applicazione della condizione specifica "H" prevista dall’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.

Tale condizione consente, in presenza dei requisiti richiesti, la prosecuzione delle importazioni di carni di ratiti ottenute da animali provenienti da un’azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da HPAI. Nell’allegato la voce ZA-0 viene quindi aggiornata con riferimento al prodotto RAT e alla data di chiusura 22.6.2017.

Zimbabwe: sospensione per carni di ratiti

Per lo Zimbabwe la modifica discende dalla conferma, il 1 giugno 2017, di un focolaio di HPAI H5N8. Il territorio perde lo status di indennità e le autorità veterinarie non possono più certificare le partite di carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano per l’importazione o il transito nell’Unione.

La voce ZW-0 nell’allegato è quindi sostituita con l’indicazione della data di chiusura 1.6.2017, in coerenza con la necessità di adeguare l’elenco alle condizioni sanitarie effettive del paese terzo.

Natura, effetti e decorrenza

Il regolamento non introduce un nuovo regime sostanziale, ma opera come atto di aggiornamento tecnico dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. Ha efficacia diretta negli Stati membri e entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per gli operatori del settore avicolo e per i professionisti che assistono importatori, esportatori e operatori doganali, il rilievo principale è la verifica puntuale delle date di chiusura e apertura, delle zone interessate e delle specifiche condizioni veterinarie applicabili alle singole categorie di prodotto.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica incide sull’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti abilitati all’importazione e al transito nell’Unione di prodotti avicoli.

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: chiusura e riapertura

La voce MK-0 viene sostituita per riflettere il focolaio di HPAI H5N8 del 28 gennaio 2017 e la successiva riacquisizione dello status di indennità. Sono indicate come data di chiusura il 28.1.2017 e come data di apertura il 1.5.2017; la voce consente il territorio dell’intero paese con certificato POU e menzione delle condizioni aggiuntive E, EP.

Stati Uniti: regionalizzazione per Tennessee e Alabama

Le voci US-2.23 (Tennessee) e US-2.24 (Alabama) sono sostituite per tenere conto dei focolai di HPAI H7N9 del 4 marzo 2017 e del 15 marzo 2017. Per il Tennessee sono elencate le contee di Lincoln, Franklin e Moore; per l’Alabama le contee di Madison e Jackson. La data di chiusura è il 4.3.2017 e la data di apertura l’11.8.2017. Le voci mantengono l’autorizzazione per POU e RAT con le condizioni e qualifiche indicate nell’allegato.

Sud Africa: restrizione per HPAI e mantenimento di specifiche condizioni per i ratiti

La voce ZA-0 è sostituita in seguito al focolaio di HPAI H5N8 del 22 giugno 2017. Il regolamento precisa che, a causa del focolaio, il territorio non può più essere considerato indenne e le autorità veterinarie non possono certificare le partite di carni di ratiti d’allevamento per importazione o transito, salvo la specifica condizione "H" prevista dal regolamento (CE) n. 798/2008 per carni ottenute da ratiti provenienti da un’azienda registrata, chiusa e indenne da HPAI. Nell’allegato la voce mostra per RAT la data di chiusura 22.6.2017.

Zimbabwe: sospensione delle certificazioni per carni di ratiti

La voce ZW-0 è sostituita in ragione del focolaio di HPAI H5N8 del 1 giugno 2017. Il territorio non può più essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie non possono certificare le partite di carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano per l’importazione o il transito nell’Unione. Nell’allegato compare la data di chiusura 1.6.2017 per la voce interessata.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni agroalimentaricertificazione veterinariacommercio internazionalesicurezza alimentare

Testo integrale

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