Cassazione Civile, Ordinanza n. 33565/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un immobile destinato ad abitazione civile. La committente ha chiesto il risarcimento dei danni assumendo che l'opera presentasse vizi, difetti e difformità rispetto al progetto. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello la decisione è stata riformata con condanna solidale degli esecutori al pagamento di Euro 16.000. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno contestato la qualificazione del rapporto come appalto, sostenendo che non fosse stata correttamente apprezzata la natura del contratto; con il secondo hanno censurato l'utilizzo, da parte del giudice di merito, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in appello, lamentando in sostanza una non corretta valutazione della CTU e della motivazione che ne aveva recepito le conclusioni.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse in modo specifico la ratio della qualificazione del rapporto come appalto, poiché la sentenza di merito aveva valorizzato elementi fattuali quali la presenza di operai alle dipendenze degli esecutori e il valore delle prestazioni affidate, mentre i ricorrenti si erano limitati ad affermazioni generiche sulle dimensioni delle loro ditte senza indicare specificamente i dati processuali rilevanti. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non era stato dedotto, in modo adeguato, di aver tempestivamente contestato la CTU nella prima difesa utile e perché il giudice di merito, aderendo al parere dell'ausiliario, non era tenuto a una motivazione analitica ulteriore, dovendo rispondere solo a critiche specifiche e circostanziate. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362 c.c. e ss.
I canoni ermeneutici contrattuali governano la prima fase dell'interpretazione del contratto, riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e della violazione dei criteri legali di interpretazione.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamata la proposta del relatore di definizione del ricorso in camera di consiglio per inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per l'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto si articola in due fasi: accertamento della comune volontà delle parti, riservato al giudice di merito, e sussunzione della volontà accertata nello schema legale tipico, censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o della motivazione nei suoi profili rilevanti.
- La censura in cassazione della qualificazione giuridica del contratto è inammissibile se non si confronta specificamente con gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito per la sussunzione del rapporto nel tipo contrattuale ritenuto.
- Chi contesta le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio deve allegare di averle tempestivamente contestate nella prima difesa utile; in difetto, la censura è inammissibile.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, la motivazione può essere soddisfatta dal semplice recepimento del parere, purché vengano considerate e disattese le critiche specifiche e circostanziate formulate dalle parti.
- La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive appartengono al giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni elemento istruttorio non incompatibile con la decisione adottata.
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