Sentenza n. 2264/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento a) dell’ordinanza del Comune di Marano di Napoli prot. n.-OMISSIS- recante la revoca dell’autorizzazione rilasciata nel 2024 all’impresa ricorrente per l’esercizio dell’attività funeraria, con conseguente divieto di prosecuzione della stessa; b) di ogni atto, anche endoprocedimentale, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto, comunque lesivo degli interessi dell’impresa ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funeraria e di divieto di prosecuzione della stessa
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa autorizzata)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato la revoca dell'autorizzazione funeraria, deducendo, tra l'altro, carenza di motivazione e di istruttoria. L'ordinanza comunale si fondava su un'informativa dei Carabinieri e su quattro elementi: presunti rapporti commerciali con una ditta funeraria priva di autorizzazione; l'assunzione di un dipendente che aveva lavorato presso imprese funerarie già colpite da revoche per collegamenti con soggetti destinatari di un'interdittiva antimafia; l'omessa comunicazione al Comune dell'assunzione; la conservazione di un marchio ritenuto indice di continuità ed elusione dell'interdittiva antimafia. La ricorrente contestava l'assenza di una concreta individuazione della violazione normativa, il recepimento acritico dell'informativa, l'insufficienza degli elementi indiziari e l'erroneità dei riferimenti alla posizione del dipendente, alla gestione della ditta collegata e al marchio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto palesemente fondata e assorbente la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune aveva richiamato genericamente l'art. 8 della legge regionale n. 12/2001, senza indicare quale specifica regola del Codice delle attività e delle imprese funebri fosse stata violata, né spiegare perché la violazione comportasse la revoca ai sensi dell'art. 8-bis, commi 4 e 5. L'informativa dei Carabinieri era stata recepita senza autonoma valutazione e senza ricondurre i fatti a una concreta fattispecie regionale di inibizione dell'attività, impropriamente attribuendole effetti analoghi a quelli di un'interdittiva antimafia prefettizia. Inoltre, la gestione abusiva della ditta collegata risultava controvertibile alla luce della registrazione del marchio e della presentazione di una SCIA commerciale; i collegamenti del dipendente con soggetti controindicati erano solo enunciati e privi di riferimenti fattuali idonei a dimostrare un'influenza sulla gestione dell'impresa; l'omessa comunicazione dell'assunzione non rientrava tra le irregolarità sanzionabili con la revoca; il riferimento al marchio era inconferente perché l'interdittiva riguardava una diversa impresa. Il ricorso è stato quindi accolto, l'ordinanza annullata e le ulteriori censure assorbite, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle autorità competenti. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 l. reg. Campania n. 12/2001
le “imprese che svolgono attività funerarie sono tenute al rispetto delle regole disposte dal Codice delle attività e delle imprese funebri, allegato A”
Il richiamo generico alla disposizione non è sufficiente: l'amministrazione deve indicare la specifica regola del Codice che assume violata.
art. 8-bis, commi 4 e 5, l. reg. Campania n. 12/2001
Non ogni violazione delle prescrizioni del Codice delle attività e delle imprese funebri comporta la revoca del titolo abilitativo e l'interdizione dell'attività; occorre verificare la riconducibilità della condotta a una fattispecie sanzionatoria prevista dalla legge regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento dei dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La revoca di un titolo abilitativo per l'esercizio di un'attività economica richiede l'individuazione puntuale della disposizione sostanziale violata e della specifica conseguenza sanzionatoria applicabile; il mero richiamo generico a una norma che impone il rispetto di un complesso di regole non soddisfa l'obbligo di motivazione.
- Quando l'amministrazione fonda un provvedimento inibitorio su un'informativa delle forze di polizia, deve procedere a un'autonoma valutazione dei fatti segnalati e ricondurli a una concreta fattispecie normativa di revoca o interdizione; non può attribuire automaticamente all'informativa effetti equivalenti a quelli di un'interdittiva antimafia prefettizia.
- Un provvedimento limitativo dell'attività d'impresa è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando si fonda su collegamenti personali o commerciali meramente enunciati, privi di concreti riferimenti fattuali e non idonei a dimostrare un'influenza effettiva sulla gestione dell'impresa destinataria.
- L'omessa comunicazione di un fatto può giustificare la revoca di un titolo abilitativo soltanto se tale condotta è prevista dalla disciplina applicabile come specifica irregolarità sanzionabile con la revoca; l'amministrazione non può estendere analogicamente gli effetti revocatori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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