Ordinanza n. 1144/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda incidentale di accesso, rilevando che la pretesa ostensiva era stata integralmente soddisfatta mediante il deposito in giudizio della documentazione richiesta. La decisione è stata adottata separatamente dal giudizio principale, come previsto dall'art. 116 c.p.a. Le spese della fase di accesso sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego o mancata ostensione della documentazione di gara richiesta incidentalmente ai sensi dell'art. 116 c.p.a.
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento di un appalto integrato in favore di altra impresa, chiedendo anche, in via incidentale, l'accesso agli atti ai sensi dell'art. 116 c.p.a. L'istanza ostensiva riguardava la documentazione di gara e gli atti relativi all'ammissione, alla valutazione dell'offerta e alla verifica dei requisiti dell'aggiudicataria. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato la documentazione richiesta; tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
l’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale
L'istanza di accesso proposta incidentalmente nel ricorso è decisa con ordinanza separata rispetto al giudizio principale; quando la documentazione richiesta viene successivamente ostesa, la relativa domanda non presenta più materia da decidere.
art. 133 c.p.a.
È richiamato nella domanda principale con riferimento alla richiesta di aggiudicazione dell'appalto, ma non è oggetto della decisione resa con l'ordinanza.
Massime di principio
- La domanda incidentale di accesso ai documenti proposta ai sensi dell'art. 116 c.p.a. deve essere decisa separatamente dal giudizio principale mediante ordinanza.
- Quando l'amministrazione, nel corso del giudizio, deposita o mette a disposizione del richiedente la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e tale adempimento non è contestato, la pretesa ostensiva è soddisfatta e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata limitatamente alla domanda di accesso, senza incidere sulla prosecuzione e sulla decisione del giudizio principale relativo all'impugnazione dell'aggiudicazione.
Come è indicizzato
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