Cassazione Penale, Sentenza n. 4956/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rodi Garganico che lo aveva condannato a pena pecuniaria. Deduce inosservanza di norme processuali (art. 37 D.Lgs. 274/2000 e art. 593 c.p.p.) sostenendo: 1) che la sentenza riguarda la multa (e non l'ammenda) e quindi sarebbe appellabile; 2) che il giudice avrebbe applicato anche la sospensione della patente (definita nel ricorso pena accessoria), circostanza che renderebbe ammissibile l'appello; 3) accenna, in via subordinata, a profili di illegittimità costituzionale dell'art. 37 D.Lgs. 274/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale impugnata (poiché sostanzialmente equivalente a sentenza) e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Motivazione: l'appello contro sentenza del Giudice di Pace che contiene solo una condanna a pena pecuniaria è inammissibile ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 274/2000, salvo che la sentenza abbia anche pronunciato condanna al risarcimento del danno; nel caso concreto il giudice non si è pronunciato sul danno, quindi l'inappellabilità è correttamente applicata. La distinzione tra ammenda e multa non opera ai fini dell'appellabilità nella normativa speciale del Giudice di Pace; la sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria e non integra la condizione che legittimerebbe l'appello. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto qualificare l'impugnazione come ricorso per Cassazione e trasmettere gli atti: dato che è stato invece proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza, la Corte annulla l'ordinanza e dichiara inammissibile il ricorso. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37
Prevede l'inappellabilità delle sentenze del Giudice di Pace che condannano alla sola pena pecuniaria; la Corte lo applica in modo neutro alla pena pecuniaria in generale (senza distinguere ammenda/multa) e lo ritiene derogatorio rispetto alla disciplina generale.
Codice di procedura penale, art. 593
Norma generale sull'appellabilità delle sentenze: non può essere combinata con la norma speciale per il Giudice di Pace quando quest'ultima contiene una disciplina derogatoria.
Codice di procedura penale, art. 574, comma 4
Stabilisce che l'impugnazione relativa alla responsabilità si estende ai punti della sentenza dipendenti da essa, compreso il risarcimento del danno; ciò giustifica l'eccezione all'inappellabilità quando nella sentenza è comunque presente una pronuncia sul danno.
Codice di procedura penale, art. 568, ultimo comma
Obbligo del giudice che ha dichiarato l'impugnazione inammissibile di qualificare l'atto come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla Corte: qui la Corte rileva che, pur essendo ammissibile il ricorso per Cassazione, l'ordinanza impugnata è stata comunque annullata e l'impugnazione qualificata come ricorso per Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; la Corte applica l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende nella misura indicata, considerata la natura dell'inammissibilità e l'assenza di colpa grave.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio relativo all'onere del versamento alla Cassa delle Ammende e alla valutazione delle ragioni dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'appello contro sentenza del Giudice di Pace che commina solo una pena pecuniaria è in linea generale inammissibile ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 274/2000, salvo che nella stessa sentenza sia stata pronunciata anche la condanna al risarcimento del danno.
- La distinzione tra ammenda e multa non rileva ai fini dell'appellabilità davanti al Giudice di Pace quando la norma speciale (D.Lgs. 274/2000) presenta una disciplina autonoma rispetto alla normativa generale del codice di procedura penale.
- La sospensione della patente, essendo una sanzione amministrativa accessoria, non trasforma una condanna a sola pena pecuniaria in una pronuncia appellabile davanti al Tribunale: non è assimilabile a pena detentiva o a diversa specie di pena che legittimerebbe l'appello.
- Se il giudice del merito non qualifica correttamente l'impugnazione e non trasmette gli atti, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza e qualificare l'originaria impugnazione come ricorso per cassazione, decidendo sull'ammissibilità.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto o una riedeterminazione del trattamento sanzionatorio: i vizi deducibili sono di legittimità (violazioni di norme processuali o di diritto), non di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo elementi che dimostrino colpa grave o sciatteria dell'impugnazione.
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