Cassazione Penale, Sentenza n. 45643/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva l'abnormità dell'ordinanza del Tribunale che, nel giudizio immediato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero richiamando l'art. 33 septies cod. proc. pen., con conseguente regressione del procedimento e ripetizione dell'esercizio dell'azione penale già regolarmente svolta. Il motivo centrale è che tale provvedimento determinava una regressione anomala della fase processuale, non prevista dalla legge, imponendo al PM un nuovo atto e alterando l'ordine delle fasi processuali nonostante l'imputato avesse rinunciato ai benefici del rito alternativo e scelto il giudizio immediato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha qualificato il provvedimento come abnorme per difetto del concreto potere del giudice e per deviazione dal modello legale: nel giudizio immediato instaurato dopo opposizione a decreto penale non sussisteva la situazione che legittima la restituzione degli atti al PM ai sensi dell'art. 33 septies, comma 2. Pertanto la Corte ha annullato l'atto e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala in composizione collegiale per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 328 cod. pen.
Indicato solo come titolo di reato di cui al procedimento; non è stata svolta un'interpretazione estesa della norma nel testo, serve a individuare la competenza per materia.
art. 33-bis, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che il reato era attribuito al Tribunale in composizione collegiale; usa la norma per determinare l'ambito di competenza.
art. 33-septies, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte precisa che questa norma autorizza la restituzione degli atti al PM solo per assicurare la garanzia dell'udienza preliminare all'imputato privato di tale udienza per errore del PM; non è applicabile quando il giudizio immediato deriva da opposizione a decreto penale in cui l'imputato ha rinunciato all'udienza preliminare.
art. 420-ter, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato come norma che disciplina la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente e la diretta fissazione dell'udienza, alternativa alla restituzione al PM; applicabile come regola generale in caso di difetto di competenza.
art. 111 Cost.
Citando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte richiama il parametro costituzionale del giusto processo quale fondamento del sindacato sull'abnormità dei provvedimenti.
Massime di principio
- Nel giudizio immediato instaurato dopo opposizione a decreto penale di condanna il giudice che si accorge di essere incompetente per composizione (monocratico vs collegiale) deve, di regola, trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente e fissare l'udienza (art. 420-ter), non restituirli al Pubblico Ministero.
- L'art. 33-septies, comma 2, può legittimare la restituzione al PM solo se ciò è necessario per garantire all'imputato l'udienza preliminare che gli è stata indebitamente negata per errore del PM; se l'imputato ha volontariamente rinunciato all'udienza (es. opposizione a decreto penale per accedere al giudizio immediato) quella garanzia non ricorre.
- La restituzione degli atti al PM quando non prevista dal modello legale configura una regressione anomala e può essere qualificata come atto abnorme (strutturale), meritevole di annullamento senza rinvio se altera l'ordo processus e costringe a procedimenti non codificati.
- Il PM non può sistematicamente eccepire l'abnormità per sottrarsi a provvedimenti giudiziari illegittimi, salvo che il provvedimento imponga adempimenti che rendano nullo o impossibile il prosieguo del processo (abnormità funzionale).
- In situazioni simili verificare sempre: a) se l'imputato è stato privato dell'udienza preliminare per errore del PM; b) quale fase era stata validamente instaurata (es. opposizione a decreto penale); c) se la misura adottata dal giudice comporta regressione di fase non prevista dalla legge. Se la risposta è negativa, preferire la trasmissione al giudice competente e la fissazione diretta dell'udienza.
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