Cassazione Civile, Ordinanza n. 34612/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomini)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da alcuni partecipanti al condominio di un fabbricato romano per ottenere il riconoscimento del vincolo di destinazione a parcheggio di un'area prevista nell'atto d'obbligo con il costruttore e successivamente acquistata dai convenuti, con conseguente accertamento del loro diritto d'uso sull'area. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la destinazione a parcheggio in favore di tutti i condomini, ponendo però a loro carico il corrispettivo in favore dei proprietari dell'area. La Corte d'appello, dopo una precedente cassazione con rinvio, ha confermato sostanzialmente la decisione, ritenendo che il diritto d'uso fosse soggetto a prescrizione ma che il dies a quo decorresse solo dall'occupazione dell'area da parte dei convenuti, cioè dal 1975; ha inoltre ritenuto corretto il valore dell'indennizzo determinato dal CTU e ha negato il risarcimento del danno per mancata fruizione dell'area per difetto di prova. I ricorrenti principali hanno censurato: 1) la decorrenza della prescrizione, sostenendo che dovesse farsi riferimento alla data di acquisto delle singole unità immobiliari e non all'occupazione materiale dell'area; 2) la quantificazione del corrispettivo, lamentando vizi nella valutazione peritale e l'erroneo richiamo a criteri propri dell'uso/usufrutto; 3) la statuizione sulle spese, contestando la ripartizione tra le parti nonostante la linea difensiva unitaria. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale sul mancato riconoscimento del danno, sostenendo che gli elementi per la liquidazione fossero già emersi in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendolo assorbente. Ha affermato che il diritto all'uso dell'area parcheggio è un diritto reale soggetto a prescrizione ventennale e che il termine decorre dall'acquisto dell'unità immobiliare, non potendo essere fatto decorrere da un mero impedimento di fatto rappresentato dall'occupazione dell'area da parte dei convenuti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione affinché verifichi se, alla data della domanda originaria, fosse già maturata la prescrizione ventennale. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1102 c.c.
richiamato nel precedente arresto come parametro congiuntamente alle norme urbanistiche per qualificare la pretesa sul diritto d'uso dell'area parcheggio
art. 102 c.p.c.
richiamato nel precedente arresto per escludere il litisconsorzio necessario tra tutti i condomini, trattandosi di diritti distinti ma fondati sul medesimo titolo
art. 2936 c.c.
invocato nel ricorso per sostenere la disciplina della prescrizione del diritto d'uso
art. 2938 c.c.
invocato nel ricorso per sostenere le censure sulla prescrizione
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla valutazione della prova e della consulenza tecnica
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite
art. 92 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; non rilevano impedimenti di mero fatto, ma solo impedimenti di diritto
art. 1026 c.c.
richiamato insieme all'art. 1014 c.c. per la disciplina della prescrizione del diritto reale d'uso
art. 1014 c.c.
richiamato insieme all'art. 1026 c.c. per affermare la prescrivibilità del diritto reale d'uso
L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-sexies
norma urbanistica richiamata per il vincolo di destinazione a parcheggio
L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18
norma richiamata per il vincolo di destinazione a parcheggio e per qualificare il diritto come reale
L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26, u.c.
norma richiamata per il vincolo di parcheggio e per la natura reale del diritto d'uso
art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765
la Corte lo richiama come fonte del diritto reale d'uso dell'area pertinenziale destinata a parcheggio
art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
la Corte lo richiama come fonte del diritto reale d'uso dell'area pertinenziale destinata a parcheggio
Massime di principio
- Il diritto reale di uso dell'area destinata a parcheggio previsto dalla disciplina urbanistica è soggetto a prescrizione ventennale.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione, rileva il momento in cui il titolare può esercitare il diritto sul piano giuridico; un semplice impedimento di fatto, come l'occupazione dell'area da parte di terzi, non differisce il termine prescrizionale.
- Nelle controversie sul vincolo di destinazione a parcheggio, l'azione del singolo partecipante fa valere un diritto autonomo collegato al medesimo titolo legale, sicché non è necessario il litisconsorzio di tutti gli altri condomini.
- Quando il motivo accolto è assorbente, restano assorbite le censure ulteriori sul quantum, sulle spese e sul danno, demandandosi al giudice di rinvio ogni statuizione conseguente.
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