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Sentenza

Sentenza n. 35/2026 - Pescara, Sezione 1

Per l'ottemperanza alla sentenza n.77/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 193/2023 del Tribunale di Chieti Sezione lavoro, pubblicata in data 22.02.2024, notificata il 26.02.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Chieti, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 1.500,00 sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Chieti, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditarle sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di euro 1.500,00 quale contributo per la formazione. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'Amministrazione aveva integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente dopo l'instaurazione del giudizio, facendo venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha posto le spese a carico del Ministero, poiché il soddisfacimento dell'interesse della ricorrente è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene meno ogni ragione di contrasto tra le parti per l'integrale soddisfacimento della pretesa azionata.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale posto a fondamento dell'azione, rendendo inutile una pronuncia sulla domanda originaria.
  • Quando l'amministrazione adempie alla pretesa del ricorrente soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, valutate secondo il principio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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