Sentenza n. 1183/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento (i)-del provvedimento prot. n. 1906/RIP adottato in data 27.5.2021 (pervenuto a mezzo posta il successivo 15.6.2021 – doc. 1), con il quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Brindisi ha rigettato la domanda di condono edilizio presentata, ex lege n. 724/94, da Cavalera Luciano in data 3.4.1995 ed acquisita dall’Ente civico al n.1391, volta ad ottenere la sanatoria di un fabbricato sito in Brindisi alla via Maestri d’Italia n. 1 [distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 30, Particella 649 (ex 80) sub 1 e 2] composto da un piano seminterrato destinato a garage con w.c. e ripostiglio nonché da piano rialzato destinato ad abitazione; (ii)-del parere contrario alla sanatoria delle opere espresso con nota prot. n. TR3-012/5577/D23/7 in data 13.11.2000 dal Comando della III Regione Aerea di Bari, richiamato nell’atto di ripulsa e non altrimenti conosciuto; (iii)-di tutte le altre note dell’Aeronautica Militare richiamate nell’atto di ripulsa nonché di ogni altro atto presupposto (ivi incluso - ove occorra, trattandosi di atto endo-procedimentale - il preavviso di diniego ex art. 10bis L. n. 241/1990, comunicato con nota prot. n. 71282 del 17.8.2020, connesso e-o consequenziale, allo stato non meglio conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un fabbricato soggetto a vincolo aeroportuale, unitamente al parere contrario dell'Aeronautica Militare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 27 maggio 2021 relativo alla domanda di condono presentata nel 1995 dal precedente proprietario ai sensi della legge n. 724/1994, nonché il parere contrario dell'Aeronautica Militare fondato sul superamento dei limiti altimetrici previsti dalla legge n. 58/1963. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 35 della legge n. 47/1985 e dell'art. 2 della legge n. 241/1990, sostenendo la formazione del silenzio-assenso per il decorso di ventiquattro mesi dalla domanda. Con il secondo motivo ha denunciato travisamento, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando il mancato aggiornamento del quadro fattuale e giuridico. Con il terzo motivo ha sostenuto che il vincolo aeroportuale sarebbe venuto meno in seguito alla sdemanializzazione dell'aeroporto e all'adozione delle nuove mappe di vincolo dell'ENAC. Con il quarto motivo ha dedotto la lesione del legittimo affidamento derivante dal tempo trascorso dalla presentazione della domanda. Con il quinto motivo ha censurato la mancata previsione, nel diniego, della restituzione delle somme versate a titolo di oblazione. Il fabbricato, distante 125 metri dal perimetro aeroportuale, aveva un'altezza di 20,80 metri rispetto ai 17,50 metri consentiti; inoltre, dopo la presentazione della domanda, erano stati accertati ulteriori abusi, tra cui ampliamenti e una piscina.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente il primo e il secondo motivo, affermando che il silenzio-assenso sul condono non si forma per il solo decorso del termine, ma richiede la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali e documentali della sanatoria, compresa l'assenza di contrasto con i vincoli di inedificabilità previsti dall'art. 33 della legge n. 47/1985. Il vincolo aeroportuale della legge n. 58/1963 è stato qualificato come vincolo posto a tutela della difesa militare e della sicurezza interna, ostativo alla sanatoria, ed era vigente al momento della realizzazione dell'abuso. Hanno inoltre escluso il silenzio-assenso i reiterati pareri contrari dell'Aeronautica Militare e la realizzazione di ulteriori opere abusive dopo la domanda, che aveva alterato sostanzialmente l'oggetto del condono. L'istruttoria comunale è stata ritenuta completa, in quanto fondata su sopralluoghi, pareri dell'autorità aeronautica, verifiche tecniche altimetriche e rilievi ortofotografici; il tempo del procedimento non è stato considerato lesivo della ragionevole durata, anche in ragione degli abusi sopravvenuti. Il terzo motivo è stato respinto perché il vincolo aeronautico non era stato abolito, ma rimodulato dal codice della navigazione e dalla disciplina successiva, che continuava a prevedere limitazioni edificatorie per gli insediamenti residenziali; in ogni caso, il fabbricato superava il limite altimetrico applicabile. Il quarto motivo è stato respinto perché la situazione abusiva non genera un affidamento legittimo e la mera inerzia amministrativa non può fondare affidamento nella sanatoria; inoltre, la ricorrente era divenuta proprietaria solo nel 2016, quando erano già emersi i pareri contrari e gli elementi ostativi. Il quinto motivo è stato respinto perché la mancata indicazione del rimborso dell'oblazione nel diniego non incide sulla legittimità dell'atto: l'eventuale restituzione riguarda un distinto rapporto obbligatorio da definire in sede esecutiva. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 35 l. 47/1985
Il silenzio-assenso in materia di condono non si forma per il solo decorso del termine, ma presuppone la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali e documentali della sanatoria.
art. 33 l. 47/1985
«le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: [...] c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna»
I vincoli di inedificabilità posti a tutela della difesa militare e della sicurezza interna impediscono la sanatoria delle opere abusive se anteriori alla loro realizzazione.
art. 2 l. 241/1990
Il principio di ragionevole durata del procedimento non consente di superare l'assenza dei presupposti sostanziali del condono né di fondare il silenzio-assenso in presenza di vincoli ostativi e ulteriori abusi.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego è indicato tra gli atti del procedimento, senza che la sentenza ne affermi uno specifico effetto decisorio.
l. 58/1963
La disciplina del vincolo aeroportuale imponeva limiti altimetrici all'edificazione; il fabbricato, alto 20,80 metri a fronte dei 17,50 consentiti, risultava incompatibile con il vincolo.
d.lgs. 96/2005 e d.lgs. 151/2006
La disciplina successiva non ha abolito il vincolo aeronautico, ma lo ha rimodulato nell'ambito del codice della navigazione, mantenendo limitazioni all'edificazione.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio non si perfeziona per il solo decorso del termine previsto dalla legge, ma richiede che la domanda sia completa, veritiera, corredata dalla documentazione prescritta, accompagnata dal pagamento integrale dell'oblazione, riferita a opere ultimate nei termini e compatibili con tutti i presupposti sostanziali della sanatoria.
- I vincoli di inedificabilità imposti, prima della realizzazione dell'abuso, a tutela della difesa militare e della sicurezza interna, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera c), della legge n. 47/1985, impediscono la formazione del silenzio-assenso e il rilascio del condono quando l'opera vi contrasti.
- La realizzazione di ulteriori opere abusive dopo la presentazione della domanda di condono, ove alteri sostanzialmente la consistenza dell'immobile, impedisce di considerare perfezionata la sanatoria richiesta sulla base dell'originaria consistenza del manufatto.
- La mera inerzia dell'amministrazione nella definizione della domanda di condono non genera un legittimo affidamento del responsabile dell'abuso, poiché l'affidamento è tutelabile solo se incolpevole e non può fondarsi sulla prevedibilità del rilascio della sanatoria.
- La mancata indicazione, nel provvedimento di diniego del condono, della restituzione dell'oblazione eventualmente dovuta non determina l'illegittimità del diniego, poiché la restituzione attiene a un autonomo rapporto obbligatorio da definire in sede esecutiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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