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Ordinanza

Ordinanza n. 82/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determina Dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Direzione Sportelli Unici Attività Ricettive, Agenzie di Viaggi e Turismo, E.Q. COORDINAMENTO E SUPPORTO GESTIONALE DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE TURISMO - S.U.A.R. E S.U.A.V.ET, Servizio di Coordinamento e supporto gestionale attività ricettive e agenzie di viaggi, Ufficio Vigilanza Strutture Ricettive e Agenzie di Viaggi e Turismo, n. rep. QA/691/2025 del 20/11/2025, n. prot. QA/118392/2025 del 20/11/2025, con la quale è stata disposta la decadenza della ricorrente dai benefici ottenuti con la Scia prot. QA/2024/612 del 5.1.2024 (doc A), notificata con nota di Roma Capitale, Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, prot. QA/2025/0120022 del 26.11.2025 (doc. B); - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché di contenuto eventualmente incognito, compresi ove occorrer possa: - il rapporto informativo prot. RH/2024/173753 del 2.7.2024; - la nota del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale prot. QA/2025/44959 in data 8.5.2025; - la nota della Polizia Locale di Roma Capitale prot. RH/2025/0177278 dell'11.7.2025; - i verbali relativi ai sopralluoghi eseguiti dalla Polizia Locale di Roma Capitale nelle date del 19.5.2025, 27.5.2025 e 18.6.2025.

Giustizia amministrativa202514766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina dirigenziale di decadenza dai benefici ottenuti con una SCIA e divieto di prosecuzione dell'attività ricettiva alberghiera

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore struttura ricettiva)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale di Roma Capitale n. QA/691/2025 del 20 novembre 2025, notificata il 26 novembre 2025, con la quale è stata disposta la decadenza dai benefici ottenuti mediante la SCIA presentata il 5 gennaio 2024. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui un rapporto informativo, note dell'amministrazione e della Polizia Locale e i verbali relativi a sopralluoghi effettuati presso la struttura ricettiva. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che l'esigenza cautelare della ricorrente potesse essere tutelata mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha tuttavia disposto, nelle more della definizione del giudizio e al fine di mantenere integra la situazione controversa, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato limitatamente al divieto di prosecuzione dell'attività ricettiva alberghiera gestita al primo piano, interno 1, di Via del Lavatore 44. Quanto alle SCIA relative all'esercizio dell'attività di affittacamere, Roma Capitale potrà valutare discrezionalmente eventuali interventi. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 22 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

    L'esigenza cautelare può essere soddisfatta mediante la fissazione della data di trattazione del merito; in attesa della definizione del giudizio il giudice può sospendere, nei limiti necessari a mantenere integra la situazione controversa, gli effetti del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando l'esigenza di tutela può essere adeguatamente soddisfatta dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può fissare la trattazione ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e adottare contestualmente una sospensione provvisoria e parziale degli effetti dell'atto, limitata a quanto necessario per mantenere integra la situazione controversa.
  • La sospensione cautelare può riguardare soltanto gli effetti specificamente individuati dal giudice, senza estendersi automaticamente ad attività o titoli distinti rispetto a quelli oggetto della misura; per questi ultimi l'amministrazione conserva la propria discrezionalità, salvo diverse determinazioni nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieTurismo e strutture ricettiveSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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