Cassazione Penale, Sentenza n. 38953/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna (Tribunale di Salerno 4/6/2021, confermata dalla Corte d\'Appello di Salerno n.1088/2022) per reati di falsità: art. 491 c.p. (due cambiali) e art. 482 c.p. (falsità di comparsa e costituzione e risposta). Il ricorrente ha indicato come "prove nuove": le dichiarazioni che tre testimoni potrebbero rendere circa la riconducibilità della firma sulle cambiali a Luigi Mancuso e una consulenza tecnica che attribuirebbe la firma della comparsa all\'avv. Gennaro De Gennaro. La Corte territoriale ha dichiarato la richiesta di revisione inammissibile ritenendo le dichiarazioni testimoniali generiche e non documentate e la consulenza non decisiva, posto che la condanna si fondava sul disconoscimento della firma da parte dell\'avv. De Gennaro e su ulteriori elementi già indicati nel processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte territoriale ha effettuato il corretto vaglio di ammissibilità: le dichiarazioni testimoniali non erano documentate né preesistenti in modo da poter essere valutate preliminarmente; la consulenza tecnica non è idonea a disarticolare il quadro probatorio che si fonda sul disconoscimento e su altri elementi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, ai sensi dell\'art. 616 c.p.p., di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 634 c.p.p.
Norma che impone un vaglio preliminare di ammissibilità della domanda di revisione: verifica di forma, legittimazione, riconducibilità alle ipotesi di art. 630 e idoneità dei nuovi elementi a determinare il proscioglimento; evita impugnazioni pretestuose e processi inutili.
art. 630 c.p.p.
Elenca le ipotesi tassative per chiedere la revisione; le nuove prove devono essere tali da poter determinare, se accertate, il proscioglimento (anche con formula dubitativa).
art. 633 c.p.p.
Richiede nella istanza di revisione la specifica indicazione delle prove sopravvenute; la mancata specificazione rende la richiesta inammissibile.
art. 327-bis c.p.p.
Consente investigazioni difensive: le dichiarazioni testimoniali a fondamento della revisione devono essere documentate anche mediante investigazioni difensive idonee a produrre elementi utili al giudice della revisione.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al pagamento a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha irrogato euro 3.000.
art. 491 c.p.
Norma sostanziale penale relativa alla falsità di cambiali; indicata come fatto-reato per il quale il ricorrente è stato condannato.
art. 482 c.p.
Norma sostanziale penale relativa alla falsità della sottoscrizione di atti pubblici o privati rilevanti in giudizio; indicata come fatto-reato nel capo di imputazione relativo alla comparsa.
Massime di principio
- La richiesta di revisione va preliminarmente vagliata: bisogna dimostrare che i nuovi elementi sono specifici, documentati e, in astratto, idonei a determinare il proscioglimento se accertati.
- Dichiarazioni testimoniali "ipotetiche" o non documentate (es. mera indicazione che alcuni soggetti potrebbero rendere dichiarazioni favorevoli) sono in genere inammissibili: occorrono dichiarazioni preesistenti o acquisite tramite investigazioni difensive.
- Una consulenza tecnica è ammissibile come nuova prova solo se, per contenuto e affidabilità, può realisticamente demolire il ragionamento probatorio contrapposto alla difesa; se il giudice ritiene che il quadro probatorio si fondi su elementi che la consulenza non smentisce, la revisione può essere respinta.
- Nella redazione dell\'istanza di revisione è fondamentale dettagliare e documentare le nuove prove (allegate o riferite a atti esistenti), spiegandone la decisività rispetto ai motivi della condanna.
- Vi è rischio di sanzioni economiche per istanze di revisione manifestamente infondate o presentate con negligenza: valutare attentamente l\'ammissibilità prima di proporre il ricorso.
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