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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01355/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice di Pace che lo aveva ritenuto colpevole del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe considerato deduzioni fondate su documenti allegati al ricorso relativi a un'espulsione amministrativa e alle condizioni di soggiorno; il testo però evidenzia che non risulta neppure dimostrato che tali atti fossero stati prodotti in sede di merito e che, comunque, una richiesta successiva alla sentenza non poteva incidere sulla situazione esistente alla data del fatto. Con il secondo motivo ha contestato in modo generico l'idoneità dello scrutinio di merito rispetto alla decisione sull'espulsione sostitutiva, senza specificare i vizi denunciati, e riproponendo in sostanza le medesime allegazioni già ritenute inammissibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che le deduzioni del primo motivo si fondavano su atti non dimostrati come prodotti nel giudizio di merito e, comunque, non idonei a smentire l'accertamento sulla mancanza di un titolo regolare di soggiorno alla data del reato; dall'altro lato, che il secondo motivo era generico e non specificava i vizi denunciati. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma incriminatrice contestata per l'ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato.

  • art. 16, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Prevede la sostituzione della pena pecuniaria con l'espulsione dal territorio dello Stato, applicata nel caso di specie per tre anni.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere utilmente valorizzati documenti o allegazioni la cui effettiva produzione in sede di merito non risulti dimostrata, specie se invocati per contestare accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Una documentazione sopravvenuta o comunque successiva alla data di consumazione del reato non è idonea a smentire la sussistenza dell'illecito accertata con riferimento al momento del fatto.
  • Il motivo di ricorso che contesti la motivazione della sentenza deve indicare in modo specifico i vizi denunciati; la mera riproposizione di allegazioni generiche o già dedotte in modo inammissibile rende il motivo a sua volta inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa della parte ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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